TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-05-16, n. 202200696

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-05-16, n. 202200696
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200696
Data del deposito : 16 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2022

N. 00696/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00122/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 122 del 2018, proposto dai signori T B, M L M e V S, rappresentati e difesi dall'avv. G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) del provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al Concorso pubblico per 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario "Tecnico di Laboratorio Biomedico" giusta Del. n.1590 del 07.09.2015, approvata dalla Azienda Sanitaria di Bari in data 26.10.2017, e pubblicata sul sito web della medesima Azienda in data 27.10.2017;

B) di ogni altra parte dell’atto menzionato, compresa la disposizione di esclusione, di ogni altro atto, o provvedimento presupposto, conseguente, collegato e/o comunque connesso e consequenziale, ancorché non cognito, ivi inclusa la procedura concorsuale medesima, inclusi i verbali redatti dalla Commissione di esame (e/o di soggetti privati);

C) con declaratoria della fondatezza della domanda dei ricorrenti e, conseguente, annullamento della graduatoria e, comunque, annullamento della procedura di concorso;

D) con declaratoria della fondatezza della domanda dei ricorrenti e, inoltre, l'annullamento di tutti gli atti successivi alla pubblicazione della graduatoria, nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi tutti cagionati dall’attività della PP.AA., nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi conseguenti

all’emanazione del provvedimento testé impugnato, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;

Vista la nota del 29.4.2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 maggio 2022 il dott. L I e uditi per le parti il difensore comparso avv. G P, per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITO

Con ricorso depositato come previsto in rito, gli istanti lamentavano l’illegittimità di taluni atti inerenti il concorso a posti di tecnico di laboratorio indetto dall’A.S.L. resistente.

In vista della fissazione dell’udienza pubblica (straordinaria) per la discussione, successivamente all’assegnazione del ricorso al relatore, veniva depositata nota di dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso, essendo sopraggiunta nelle more l’assunzione dei candidati ricorrenti.

Al Collegio non resta che prendere atto della maturata causa di improcedibilità.

Le spese vanno compensate per la definizione in rito e la peculiarità delle questioni poste.

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