TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202402096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202402096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402096
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2024

N. 02096/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00130/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2024, proposto da
S G, rappresentato e difeso dagli avvocati D G, M C, con domicilio eletto presso lo studio D G in Milano, Galleria Passarella n. 1;

contro

Aigis Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, rappresentato e difeso dagli avvocati G Z, C A, M O, M P, con domicilio eletto presso lo studio M O in Milano, via Meravigli 14;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 2655/2023 del T.A.R. Lombardia – Milano – Sezione Prima, resa nel giudizio R.G. n. 1560/2023 in materia di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a., pubblicata in data 14 novembre 2023 all'esito della camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aigis Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2024 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, in qualità di creditore chirografario per la somma di €. 10.226.849,32 ammesso allo stato passivo di AIGIS BANCA S.p.A in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto ottemperanza alla sentenza n. 2655/2023 del T.A.R. Lombardia – Milano – Sezione Prima, resa nel giudizio R.G. n. 1560/2023 in materia di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a., pubblicata in data 14 novembre 2023 nella parte in cui ha ordinato l’integrale esibizione dei documenti indicati alle lettere b)-e) dell’istanza di accesso formulata dall’interessato il 14 giugno 2023.

Il liquidatore della banca, ritenendo che l’accesso potesse violare interessi di terzi ha comunicato che avrebbe proposto appello al consiglio di Stato e non ha concesso l’accesso alla posizione degli altri creditori.

Contro il suddetto diniego il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza affidato ai seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 33, c. 2, e 112 c.p.a.. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione. violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990. eccesso di potere. illogicità manifesta.

Nelle more del giudizio il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia del TAR con la sentenza della sez. VI, n. 3131 del 05.04.2024, “ limitatamente alla richiesta di ostensione dell’inventario ex art. 85 T.U.B., dell’elenco dei creditori e dei titolari di diritti personali, mobiliari e immobiliari ex art. 86, comma 7, T.U.B., nonché dell’informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell’art. 86, comma 2, T.U.B. ed ai soci sull’andamento della liquidazione, previo 1 oscuramento del nominativo di tutti i soggetti ivi menzionati ”, cioè con riferimento ai documenti oggetto di ottemperanza.

Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna di controparte alla refusione di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché al rimborso del contributo unificato.

La Banca si oppone alle richieste del ricorrente di condanna alle spese in quanto il ricorrente ha radicato anzitempo il presente giudizio di ottemperanza a valle della notifica del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato relativo alla sentenza di merito e senza indicazione della suddetta pendenza nel ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 24 maggio 2024 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

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