TAR Napoli, sez. II, sentenza 2015-01-15, n. 201500245

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2015-01-15, n. 201500245
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201500245
Data del deposito : 15 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01461/2009 REG.RIC.

N. 00245/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01461/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2009, proposto da P C, rappresentata e difesa dall'avv. M E, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P C in in Napoli, Via G. Ricciardi, n. 28;

contro

l’ Università degli Studi di Napoli Parthenope, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, per legge domiciliataria alla Via Diaz, n. 11;

nei confronti di

S R, F P C, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto n. 281 del 19.12.2008 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione per la progressione verticale a n. 10 posti di categoria D - area amministrativa, indetta dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope con decreto n. 449 del 21 dicembre 2007, nella quale P C risulta collocata all’11° posto con un punteggio finale di 60,30, di cui 20,30 per titoli e 40 per colloquio;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi ovvero consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come indicato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio P C, dipendente dell’amministrazione intimata assegnata al centro di calcolo elettronico, ha agito per l’annullamento del decreto n. 281 del 19.12.2008, di approvazione della graduatoria relativa alla selezione per la progressione verticale a n. 10 posti di categoria D - area amministrativa, indetta dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope con decreto n. 449 del 21 dicembre 2007, nella quale risulta collocata all’11° posto con un punteggio finale di 60,30, di cui 20,30 per titoli e 40 per colloquio.

2. Avverso il provvedimento gravato, la difesa della ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando, in particolare, la mancata valutazione di titoli dichiarati nella domanda di ammissione, la lacunosità dell’istruttoria svolta ed il travisamento dei fatti con conseguente disparità di trattamento in rapporto ad altri candidati.

3. L’Ateneo resistente si è costituito in giudizio per resistere al gravame, sollevando l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in quanto non ritualmente notificato a nessuno dei controinteressati entro il prescritto termine di decadenza;
in particolare, la notificazione è avvenuta presso gli uffici dell’amministrazione e non personalmente nelle mani dei destinatari, come previsto dall’art. 138 c.p.c.. Nel merito, la difesa erariale ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

4. All’udienza pubblica del 20 novembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Il ricorso si palesa inammissibile.

6. Merita accoglimento, infatti, l’eccezione sollevate dalla difesa dell’Ateneo resistente diretta a contestare il vizio della notifica ai controinteressati.

6.1. Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, infatti, la notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “ creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato;
e tale non può essere certamente considerato un ufficio pubblico
” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2013 n. 328).

6.2. Occorre sottolineare, in particolare, che nel processo amministrativo la regola generale è che la notificazione a persone fisiche è la consegna a mani proprie ex artt.3 r.d. n.642 del 1907 e 137 e 138 c.p.c. ;
sul versante strettamente processuale amministrativo, la giurisprudenza è unanime, inoltre, nel ritenere che sia affetta da nullità la notificazione effettuata, come verificatosi nel caso de quo, nella sede di lavoro del destinatario ma non a mani proprie ( Cons. Stato Sez. .V 3 febbraio 2006;
idem 25agosto2008 n.4078) .

6.3. La stessa giurisprudenza ha anche evidenziato che la possibilità di notificare il ricorso alla persona addetta all’ufficio costituisce ipotesi derogatoria della regola sopra indicata, applicabile solo agli uffici privati.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

8. In considerazione della natura della controversia e della risalenza del contenzioso, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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