TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202400537
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Pubblicato il 29/04/2024
N. 00537/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2021, proposto da
Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D, P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Regione Puglia - Sezione attività economiche, artigianali e commerciali, Regione Puglia - Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'economia e delle finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
“del diritto della Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Foggia s.r.l. al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa svolta dalla Regione Puglia, acclarato con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, del 16.3.2020, n. 1867/2020, con cui il giudice dell’appello ha riformato la sentenza resa dal Tar Puglia, Bari, Sezione Terza, n. 77/2010;nonché per la conseguente condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dalla Coop.va ricorrente, a causa dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e del mancato esercizio di quella obbligatoria, in forza dei provvedimenti annullati con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1867/2020, passata in giudicato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi i difensori della parte ricorrente, avvocati G D e P B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Foggia ha agito dinanzi a questo Tar onde ottenere la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno conseguente alla adozione dei provvedimenti annullati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1867/2020.
2. In particolare, la ricorrente ha riferito che
- la “Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Foggia, nel prosieguo Cooperativa, è un “Cofidi” ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30.9.2003: “consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi”, dove per “attività di garanzia collettiva dei fidi”, si intende, sempre a mente del prefato articolo, “l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica o imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario””;
- la Cooperativa “con ricorso promosso dinanzi al Tar Puglia Bari, Sez. III, … n. 812/2009 r.g., chiedeva l’annullamento: “ delle deliberazioni di G.R. della Puglia n. 250 in data 26 febbraio 2009 e n. 440 in data 24 marzo 2009, aventi ad oggetto … lo schema di avviso per la presentazione di domande per l’accesso ai contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi … ”, nella parte in cui stabiliva che “ i cofidi di cui all’art. 13 del d.l. n. 269/2003, svolgenti attività di garanzia collettiva dei fidi attivati da piccole e medie imprese socie, per essere ammessi alle agevolazioni, possedessero i seguenti requisiti: a) più di 3000 soci ovvero avere in corso operazioni di garanzia superiori a 10 milioni di euro …”;
- con sentenza n. 77/2010, questo Tar dichiarava inammissibile il ricorso, nel presupposto che la Cooperativa: “ non aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva contestata, essendo conseguenzialmente priva di interesse a censurare la clausola del bando ”;
- avverso la predetta pronuncia di inammissibilità, l’interessata proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, che, con “sentenza n. 1867/2020, emessa il 16.3.2020 … accoglieva il ricorso: da un lato era riconosciuto sussistente l’interesse al ricorso della Coop.va anche in assenza di una domanda di partecipazione, d’altro era accertata l’illegittimità delle clausole del bando impeditive della partecipazione della medesima”;
- in particolare, “l’accertamento giudiziale, passato in giudicato, ha stabilito che la resistente, da un lato, non ha provveduto “ con sufficiente attenzione e sulla base di una valutazione attendibile ” ad indire i bandi in questione;dall’altro, non ha svolto (è “ del tutto mancato ”) una valutazione legale e razionale delle clausole inserite nei bandi stessi”.