TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-22, n. 201200457
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N. 00457/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2011, proposto da:
M B, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Tonucci, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
dell’atto di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- all’odierna udienza pubblica, il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse del sig. Brugnettini alla decisione di merito del presente ricorso;
- il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;
- nonostante la soccombenza virtuale dell’amministrazione (vedasi sentenze nn. 7 e 8 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), il Collegio ritiene che le spese di giudizio vadano compensate, considerata la complessità della questione giuridica e i contrapposti orientamenti giurisprudenziali che l’hanno caratterizzata.