TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-08-01, n. 202200456

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-08-01, n. 202200456
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200456
Data del deposito : 1 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2022

N. 00456/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2021, proposto da
P A M L, rappresentata e difesa dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

della sentenza n. 696/2020 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, pubblicata in data 26.11.2020 e notificata il 4.12.2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso, la ricorrente, sull’assunto che la Regione Marche avrebbe male eseguito la sentenza di questo Tribunale n. 696 del 26 novembre 2020, avendo la stessa effettuato una non corretta ricostruzione dei conteggi e quindi una inesatta determinazione dell’importo dovuto rispetto ai criteri stabiliti in sentenza, agisce per l’esatta esecuzione di quest’ultima.

In particolare, con l’anzidetta pronuncia, l’Amministrazione regionale, in parziale accoglimento della domanda proposta, è stata condannata al risarcimento del danno da ritardata assunzione nei termini sotto indicati:

- il danno risarcibile per effetto della ritardata assunzione deve essere liquidato equitativamente, in applicazione degli artt. 2056, commi 1 e 2, e 1226 c.c., ovvero in una somma pari al 50% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte alla ricorrente in caso di mancata esclusione dal concorso, e quindi nel periodo ottobre 1997 - giugno 2005, detratto quanto è stato dalla stessa percepito nel medesimo periodo per l’attività lavorativa svolta (la circostanza dovrà essere accertata dalla Regione Marche);

- poiché le somme dovute a titolo di risarcimento costituiscono un credito di valore, sulle stesse dovrà essere calcolata la rivalutazione monetaria, nonché gli interessi al tasso legale sulle somme periodicamente rivalutate, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo;

- alla ricorrente deve essere, altresì, riconosciuto il diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, ovviamente nei limiti delle somme retributive spettanti ”.

Non è stato invece riconosciuto il risarcimento per la mancata percezione della retribuzione di risultato e dell’indennità collegata agli adempimenti per la ricostruzione post sisma del 1997, e neppure il risarcimento per il danno da perdita di chance e per le spese legali sostenute per le azioni giudiziarie intraprese.

A seguito della notifica della sentenza alla Regione Marche in data 4 dicembre 2020, l’Amministrazione, con nota del 20 gennaio 2021, prot. 21832324, ha trasmesso all’interessata una proposta risarcitoria per un ammontare complessivo pari a € 71.719,97, comprensivi di rivalutazione e interessi legali calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza;
l’importo è stato determinato calcolando la differenza tra le competenze corrisposte alla Pavone e il trattamento che le sarebbe invece spettato qualora fosse divenuta dirigente già nel 1997, e poi applicando al risultato ottenuto la riduzione del 50%.

Con delibera di Giunta regionale n. 577 del 10 maggio 2021, è stato invece riconosciuto, per il pagamento di quanto dovuto sulla base dell’ottemperanda sentenza, il debito fuori bilancio per il minore importo di € 66.846,94, che è quello che l’Ufficio regionale ha in un secondo momento accertato come spettante.

Con decreto dirigenziale n. 374 del 7 giugno 2021 l’anzidetta somma è stata impegnata e liquidata in favore della ricorrente.

In data 11 giugno 2021 è stata accreditata, sul conto corrente della Pavone, la somma di € 46.609,09 (cfr. doc. 10 allegato al ricorso).

Sull’assunto che tali provvedimenti regionali non siano stati adottati in corretta esecuzione della sentenza in epigrafe e che la propria pretesa creditoria non sia stata integralmente soddisfatta, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, lamentando incongruenze ed errori di calcolo nella liquidazione posta in essere dalla Regione;
in particolare, l’Amministrazione non avrebbe verificato quanto dalla Pavone effettivamente percepito per l’attività lavorativa svolta, né se fosse stato rispettato quanto stabilito annualmente nei CCNL di riferimento. Inoltre, erroneamente la Regione Marche, nonostante avesse dichiarato che “ la determinazione della retribuzione è stata effettuata sommando il trattamento fondamentale e l’indennità integrativa speciale prevista nei contratti collettivi vigenti pro tempore, con gli importi della retribuzione di posizione e di risultato ”, avrebbe sottratto dal dovuto anche gli importi di alcune voci riportate sui prospetti paga che non possono essere portate a riduzione delle differenze, come, ad esempio, rimborsi spese, crediti risultanze modello 730, premi erogati riconducibili a specifiche attività, ecc. La quantificazione corretta, invece, sarebbe quella determinata nella perizia di parte a firma del consulente dott. D I, che ha ricavato gli importi annuali considerando la struttura della retribuzione della qualifica di funzionario come formata da stipendio tabellare (e indennità integrativa speciale finché vigente), indennità di funzione (PO, UOO, ecc.), salario di anzianità personale e, infine, indennità di risultato.

Conseguentemente, la ricorrente chiede che la Regione venga condannata al pagamento, in suo favore, della maggior somma di € 105.986,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come da sentenza, nonché a provvedere alla regolarizzazione della sua posizione contributiva.

Si è costituita in giudizio, per resistere, la Regione Marche.

Con ordinanza n. 849 del 2021, il Tribunale ha disposto istruttoria volta ad ottenere chiarimenti sui calcoli operati dall’Ufficio per addivenire alla determinazione degli importi liquidati;
in adempimento a tali istanze istruttorie, la Regione, in data 4 febbraio 2022, ha depositato una relazione completa di allegati.

Successivamente, in data 8 aprile 2022, la Regione ha depositato una relazione di rettifica, anch’essa completa di allegati, in parziale accoglimento dei rilievi sollevati dalla ricorrente con la memoria depositata in data 3 marzo 2022.

All’esito dell’udienza camerale del 27 aprile 2022, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

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