TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202301919
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Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 01919/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01239/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A D G e A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Maqueda n. 100;
per l’annullamento
della determina dirigenziale n. 138 del 19 aprile 2017 emanata dalla Città Metropolitana di Palermo, con la quale è stata revocata l’autorizzazione n. 302 del 1.09.2006 abilitante all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominata “Agenzia -OMISSIS-” di -OMISSIS- Paolo, con sede in -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il dott. Francesco Mulieri e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 10 maggio 2017 e depositato il 12 maggio successivo, il ricorrente titolare - giusta autorizzazione n. 302 del 01.09.2006 rilasciata dalla Città Metropolitana di Palermo di un’attività di agenzia per la circolazione dei mezzi di trasporto denominata “Agenzia -OMISSIS-” con sede in -OMISSIS- - ha impugnato la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 19.04.2017 con la quale la predetta amministrazione ha disposto la revocato la sora citata autorizzazione “in quanto la tutela dell’interesse pubblico impone che la Pubblica Amministrazione vigilante debba compiere una valutazione della condotta dell’interessato onde stabilire se essa sia consona allo status professionale di Agenzia di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto, addirittura prescindendo dalla definizione del procedimento penale in Corte di Cassazione”.
Articola con le seguenti censure:
1) “Nullità ed illegittimità della determina dirigenziale impugnata per eccesso di potere e violazione dell’art 13 comma 12 del regolamento della Provincia regionale di Palermo approvato con deliberazione del consiglio provinciale 153/2/c del 17/06/1997” .
2) “Nullità ed illegittimità della determina dirigenziale impugnata per violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione e travisamento ed erronea applicazione dei fatti posti a fondamento della decisione”.
Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimamente adottato con determina dirigenziale, in violazione del calendato Regolamento Provinciale. Deduce inoltre la violazione della legge n. 264 dell’8 agosto 1991, ed in particolare dell’art. 3, comma 1, lettera c), per carenza di motivazione e travisamento ed erronea applicazione dei fatti posti a fondamento della decisione: gli unici fatti posti a fondamento dell’istruttoria del provvedimento impugnato si troverebbero racchiusi nelle sentenze penali ivi richiamate e quindi