TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-06-11, n. 202411847
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Testo completo
Pubblicato il 11/06/2024
N. 11847/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15351/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15351 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del rispettivo Ministro
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data -OMISSIS- con cui è stato disposto “il collocamento in congedo, per non ammissione in servizio permanente, del Carabiniere in f.v. -OMISSIS-, con decorrenza dal -OMISSIS-. Il periodo trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in forma volontaria”;
nonché di ogni atto susseguente, preordinato e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR del giorno 24 maggio 2024, tenutasi con modalità da remoto, il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero della Difesa, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha disposto il collocamento in congedo del ricorrente per non ammissione in servizio permanente, valorizzando:
- i pareri espressi dai superiori gerarchici e quello emesso dalla Commissione di valutazione e avanzamento con verbale n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-;
- il fatto che dalla documentazione caratteristica redatta da differenti superiori nei confronti del ricorrente, si evincono gravi carenze in qualità di grande importanza e pessimi giudizi complessivi;in particolare, è stato valutato “ carente per aspetto esteriore, vigore fisico, vigore mentale e capacità di concentrazione, esemplarità, motivazione al lavoro e dedizione, affidabilità, iniziativa, forza di carattere e determinazione, lealtà, propensione all’aggiornamento culturale, preparazione professionale, capacità di lavorare in gruppo, senso della disciplina e rendimento ”;
- il fatto che il militare, nell’arco del periodo di ferma da valutare, è rimasto coinvolto in un procedimento penale, conclusosi con sentenza di condanna alla pena di mesi -OMISSIS-di reclusione militare per “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ”, emessa il -OMISSIS- dal Tribunale Militare di -OMISSIS-;
- pur avendo ricevuto in data -OMISSIS- una lettera di apprezzamento da parte del Comandante Provinciale Carabinieri di -OMISSIS- per aver eseguito, unitamente ad altri militari, un’operazione di servizio che ha portato all'arresto di una persona e al deferimento di un’altra per reati in materia di sostanze stupefacenti, tale espressione scritta non si configura come formale ricompensa tra quelle previste dall'art. 1462 del D.Lgs 66/2010 {encomi ed elogi), ma come consuetudinaria nota di plauso attribuita dai superiori ai militari dipendenti per aver ben operato in ordinarie circostanze;
- il militare, nel periodo da valutare ai fini dell’ammissione in servizio permanente, ha evidenziato una condotta caratterizzata da inadeguata consapevolezza del proprio stato, scarsa affidabilità sul piano professionale e pessimo rendimento in servizio, palesando, pertanto, la mancanza dei requisiti richiesti por poter continuare a permanere in servizio nell’Arma dei Carabinieri;
- il militare, sempre nel periodo da valutare è stato oggetto di due lettere di ammonimento per lo scanso rendimento fornito, con invito a mutare condotta, senza però sortire alcun effetto e mostrando, quindi, evidente insensibilità agli ammonimenti dei superiori gerarchici;ha riportato due sanzioni disciplinari di corpo, palesando, conseguentemente, marcata refrattarietà alla disciplina militare.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 13 dicembre 2019, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo non avendo la P.a. motivato e comprovato che il ricorrente non sia meritevole di far parte del consesso militare;dalla lettura degli atti in realtà si coglierebbe, peraltro, che le condotte addebitate al ricorrente sarebbero in contrasto ed in antitesi;in particolare, a. il ricorrente era stato ritenuto idoneo al servizio all’esito delle visite espletate dal Reparto Medico dell’Arma dei Carabinieri, il che sarebbe contrastante con il giudizio relativo al vigore fisico non sempre durevole;b. il ricorrente asserisce di aver ricevuto in data -OMISSIS- una lettera di apprezzamento da parte del Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- e che laddove nel provvedimento impugnato viene sottolineato che tale lettera di apprezzamento “NON si configura come una ricompensa ma una nota consuetudinaria di plauso per aver operato in ORDINARIE circostanze”, sarebbe in contrasto con l’asserzione secondo la quale il ricorrente sarebbe carente di preparazione professionale, di capacità di lavorare in gruppo, senso della disciplina e rendimento;
2. la valutazione oggettiva posta alla base del provvedimento impugnato non sarebbe corrispondente al dato fattuale;il collocamento in congedo è stato disposto “per rendimento inferiore alla media”, ma il provvedimento di tipo sanzionatorio in questione, sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti e a seguito di inesatta applicazione dell’art. 12, lett. c), l. 18 ottobre 1961, n. 1168;in particolare, la qualifica di inferiore alla media, ancorchè negativa, sarebbe cosa diversa dallo “scarso rendimento”.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata in data -OMISSIS-, l’intestato Tar ha respinto la domanda cautelare presentata al ricorrente.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 24 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'art. 948, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010, stabilisce che “ al termine della ferma volontaria, i Carabinieri che conservino l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudine e rendimento, di continuare a prestare servizio nell’Arma o nel Corpo, sono ammessi, salva esplicita rinuncia, in servizio personale con determinazione del Comandante Generale ”.
Il transito dalla ferma volontaria al servizio permanente – che in alcun modo è assimilabile a procedure di c.d. stabilizzazione del pubblico impiego - non è retto da automatismi, ma da una valutazione prognostica, orientata da qualità e rendimento palesati, dei vertici dell’Arma sulla futura affidabilità dell’interessato per lo svolgimento della sua impegnativa funzione.
Si tratta di una valutazione altamente discrezionale, in cui tipicamente l’ordinamento affida ad autorevoli componenti del proprio Apparato (in questo caso, militare) una scelta nella quale la normativa può spingersi solo a fissare i parametri generali (in questo caso, meritevolezza per “qualità morali e culturali, buona condotta, attitudine e rendimento”) (si veda, Tar Lazio, sez. I, bis, 27 dicembre 2023, n. 19767).
Conseguentemente la decisione impugnata è censurabile solo in presenza di evidenti errori, incongruenze o illogicità, che, però, non si rilevano nel caso di specie, così come non è ravvisabile un difetto di motivazione.
L’articolata motivazione addotta dalla P.a. a fondamento del provvedimento impugnato, come più sopra ricordata in sintesi, infatti, dà ampiamente conto, come del resto già sottolineato in sede di ordinanza cautelare, degli elementi ostativi all’accoglimento delle pretese del ricorrente, il quale, durante il periodo di ferma, è rimasto coinvolto in un procedimento penale ed è stato condannato, con sentenza non irrevocabile, a mesi -OMISSIS-di reclusione dal Tribunale Militare di -OMISSIS-, perché ritenuto responsabile dei reati di "-OMISSIS-", ai danni dell'Amministrazione militare.
Più in particolare, già solo esaminando la motivazione del provvedimento impugnato emerge chiaramente la gravità della situazione inerente il ricorrente tenuto conto, oltre alla già indubbia rilevanza del fatto che ha visto coinvolto e condannato il predetto nel procedimento penale sopra ricordato, anche della circostanza per cui il medesimo è risultato essere stato destinatario sia di lettere di ammonimento per scarso rendimento fornito, con invito a mutare condotta, sia di due sanzioni disciplinari di corpo.
Non solo, ma esaminando anche i pareri dei superiori gerarchici emerge che il ricorrente ‹‹non ha mai conseguito valutazioni caratteristiche sufficienti evidenziando ripetutamente una minore affidabilità e fornendo un rendimento costantemente inadeguato››.
Il disvalore degli elementi a carico del ricorrente, quindi, si evince in modo chiaro dalla motivazione del provvedimento impugnato il quale non può ritenersi né illogico, né sproporzionato.
A fronte di un quadro gravemente deficitario sul piano dell’affidabilità, per mancanza o, quantomeno, insufficienza, in capo al ricorrente, delle qualità “ morali e culturali, buona condotta, attitudine e rendimento” , a nulla rilevano le censure, dallo stesso dedotte, in ordine al “vigore fisico” e all’asserita distinzione tra “rendimento inferiore alla media” e “scarso rendimento”.
Infatti, quello che complessivamente emerge dal provvedimento è un insieme di fatti che denotano, come congruamente motivato dalla P.a. resistente, una chiara incapacità del ricorrente di essere affidabile sul piano morale, della buona condotta e dell’adeguato rendimento.
Parimenti, nessuna contraddittorietà si palesa rispetto all’avere il ricorrente ricevuto una lettera di apprezzamento da parte del Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, posto che, a prescindere da ogni altra considerazione, un episodio isolato positivo non può certamente superare la rilevanza di una pluralità di fatti gravi come quelli sopra ricordati e indicati dalla P.a. nella motivazione del provvedimento censurato.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.