TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-06-16, n. 202208030

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-06-16, n. 202208030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208030
Data del deposito : 16 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2022

N. 08030/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09554/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9554 del 2020, proposto da
Helpcodelife S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Cerami, Carola Ragni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv.Carlo Cerami in Roma, piazza dei Caprettari n.70;



contro

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - VI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via di Ripetta 142;
Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Bioside S.r.l., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento di VI S.p.a. avente ad oggetto “Agevolazioni ex Ordinanza Commissario Straordinario per l'attrazione delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ex art. 5 DL 17 marzo 2020 – CIT0000663 – HELPCODELIFE Srl – Comunicazione non ammissione”, comunicata alla ricorrente via pec in data 26.5.2020;

- ove occorrer possa, del comunicato finale, eventualmente assunto da VI, con cui si dichiara chiusa la procedura di sportello per esaurimento dei fondi disponibili per la concessione delle relative agevolazioni;

- di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente;

nonché per l'accertamento e la dichiarazione dell'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non ammissione della Società ricorrente all'agevolazione di cui all'art. 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. L. 24 aprile 2020 n. 27, a seguito della valutazione svolta da VI sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza n.4/2020, in data 23 marzo 2020, del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 e della sussistenza dei requisiti e dei presupposti affinché la Ricorrente possa essere considerata quale soggetto ammissibile alla fruizione di dette agevolazioni, con conseguente illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente nella parte in cui ha assunto le determinazioni di cui agli atti gravati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - VI e del Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.La società Helpcodelife s.r.l. relativamente al ricorso già proposto al Tar Lombardia, Milano avverso gli atti indicati in epigrafe, ha proposto atto di riassunzione ex art. 16, comma 3 cpa a seguito di regolamento di competenza e di dichiarazione di competenza funzionale del Tar per il Lazio da parte del Consiglio di Stato con ordinanza n. 6782/2020.

La società ricorrente qualificata quale start up innovativa (ex art. 4, c.10 bis, del d.l.n.3/2015, conv. legge n. 33/2015) riferisce di produrre e commercializzare dispositivi medici (anche con brevetti) per effettuare un check-up della salute in autonomia nonché monitorare lo stato di salute del paziente e di aver ottenuto diversi riconoscimenti anche da parte della comunità scientifica di riferimento.

Espone che anche in ragione delle risposte avute dal mercato, il codice Ateco originariamente assegnato quale attività principale relativo alla “produzione software” è stato modificato in quanto non più corrispondente all’attività in concreto svolta, con domanda di variazione presentata alla Camera di commercio in data 15.4.2020 (dichiarando di aver iniziato dal 20.3.2020 l’attività di fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e apparecchi medicali, risultando invece secondaria l’attività di produzione software).

Il Commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19 ha emanato, in data 23.3.2020, l’Ordinanza n.4/2020 (pubblicata sulla GU n.78 del 24-3-2020) con la quale sono state disciplinate le modalità per l’erogazione di contributi ex art. 5 del d.l. n. 18 del 2020, per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 con finanziamenti a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, con stanziamento inizialmente previsto in 50 milioni di euro. La predetta Ordinanza ha previsto la concessione delle agevolazioni di cui al citato art. 5 d.l.n.18/2020 in relazione a progetti di investimento, di misura variabile tra i 200.000 euro e i 2 milioni di euro, volti ad ampliare e/o riconvertire l’attività imprenditoriale finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale, con una procedura valutativa c.d. “a sportello”.

Helpcodelife s.r.l. in data 27.4.2020 ha presentato domanda per l’ottenimento di dette agevolazioni relativamente all’ampliamento della propria unità produttiva esistente, già adibita alla produzione di dispositivi medici, sita nel Comune di Pieve Emanuele in via Sardegna 25, mediante l’acquisizione di tre macchinari necessari per la produzione di maschere facciali ad uso medico, per la copertura di bocca e naso per minimizzare la trasmissione diretta di agenti infettivi tra il personale medico e i pazienti, previo adeguamento strutturale degli spazi destinati alla produzione.

Quanto alle tempistiche di realizzazione dell’intervento, nella domanda presentata è stato precisato che:

• i macchinari erano stati ordinati in Cina in data successiva al 17 marzo 2020;

• che l’arrivo del primo macchinario era previsto entro la fine del mese di aprile 2020; quello del secondo macchinario entro i primi quindici giorni del mese di maggio 2020 e quello del terzo macchinario entro la fine del mese di maggio 2020.

In data 5.5.2020, nell’ambito del procedimento di istruttoria e di valutazione della domanda presentata, Helpcodelife s.r.l. ha ricevuto la comunicazione ex art. 10- bis L. n.241/90, contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e l’assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e produzioni documentali. In particolare VI ha sollevato criticità sul criterio (art. 9, comma 2, lett.a) dell’Ordinanza n. 4/2020 riguardante la credibilità del soggetto in termini di adeguatezza e coerenza rispetto al progetto proposto “ in considerazione dell’attività svolta sino ad oggi dalla proponente, attinente ad un campo differente rispetto a quello in cui intende andare ad inserirsi”, non risultando documentato il possesso di esperienze e competenze nel settore; sul criterio di valutazione di cui all’art. 9, comma , lett. b) riguardo alla fattibilità tecnica del programma, non risultando documentata idoneamente la tempistica per la realizzazione dell’investimento (data inizio 8.4.2020, conclusione 20.5.2020), mancando la prova delle spese previste dal piano investimenti, tanto da impedire la possibilità di asseverare il rispetto del termine concesso dall’Ordinanza commissariale, ossia il 31.12.2020; inoltre non sarebbero state fornite le indicazioni sulla tempistica per l’ottenimento dei certificati di conformità del prodotto agli standard previsti dalla normativa vigente, non consentendo di asseverare il raggiungimento degli obiettivi entro 31.12.2020.

La società ha inviato le osservazioni volte a contestare i rilievi posti da VI, la quale ha chiesto per le vie brevi l’invio di ulteriori documenti necessari per l’approvazione della domanda i quali sono stati inviati in data 19.5.2020.

In seguito VI con provvedimento 26 maggio 2020 ha disposto la non ammissione della società alle agevolazioni in questione, ritenendo che le osservazioni presentate dalla stessa non idonee a superare i motivi ostativi contestati.

1.1. Avverso il suddetto provvedimento la società ha proposto ricorso censurando i seguenti motivi:

I.- VIOLAZIONE ART.9 DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID-19 E DELLA “NOTA METODOLOGICA DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO”, QUANTO AL SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE A) “CREDIBILITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE IN TERMINI DI ADEGUATEZZA E COERENZA RISPETTO AL PROGETTO PROPOSTO”. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ANCHE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE ERRONEA E CARENTE. ILLOGICITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO: la valutazione di VI sarebbe stata assunta in violazione di quanto previsto dall’Ordinanza n.4/2020 cit., nonché dal documento “Nota Metodologica di Valutazione dei Programmi di Investimento” (di seguito anche solo la Nota Metodologica) in ordine alla valutazione del criterio della “credibilità e affidabilità del soggetto proponente” e, comunque, a fronte di un’istruttoria carente e fondata su fatti erronei e/o travisati. Dalle sopra citate disposizioni emergerebbe, nel caso di attività svolte nel medesimo settore o in

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