TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-10-31, n. 201902285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-10-31, n. 201902285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201902285
Data del deposito : 31 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2019

N. 02285/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02158/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2018, proposto da
- R F, rappresentata e difesa dall’Avv. A M e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l’U.T.G. – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;

per l’annullamento

- del decreto n. 144/Conv./2018, emesso il 29 agosto 2018 dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta formulata dalla ricorrente di conversione del proprio titolo di soggiorno da motivi di studio in quello per lavoro subordinato;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza n. 1487/2018 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 30 ottobre 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 26 settembre 2018 e depositato in pari data, la parte ricorrente ha impugnato il decreto n. 144/Conv./2018, emesso il 29 agosto 2018 dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta formulata da essa ricorrente di conversione del proprio titolo di soggiorno da motivi di studio in quello per lavoro subordinato.

A giudizio della predetta ricorrente il provvedimento adottato nei suoi confronti sarebbe illegittimo sotto differenti profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 1487/2018 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.

In data 15 gennaio 2019, l’Avvocatura erariale ha depositato in giudizio la nota della Prefettura di Milano n. 005741/2018 del 27 dicembre 2018, con cui è stata segnalata l’avvenuta consegna in favore della ricorrente, in data 20 novembre 2018, del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato.

All’udienza pubblica del 30 ottobre 2019, dopo che il Collegio ha dato avviso alle parti presenti alla discussione della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come già evidenziato nella parte in fatto, in data 15 gennaio 2019, è stata depositata in giudizio la nota della Prefettura di Milano n. 005741/2018 del 27 dicembre 2018, con cui è stata segnalata l’avvenuta consegna in favore della ricorrente, in data 20 novembre 2018, del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato.

Da ciò discende l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso oggetto del presente gravame.

2. Le spese di giudizio, in relazione all’esito della controversia, determinato anche dall’avvenuto riesame della fattispecie concreta, possono essere compensate tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente, da porre a carico dell’Amministrazione resistente.

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