TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-10-15, n. 202400434

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-10-15, n. 202400434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400434
Data del deposito : 15 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2024

N. 00434/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00170/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2024, proposto da
Di V M, rappresentato e difeso dagli avvocati F D L, L D F, F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Pieffe Group S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

del silenzio-rigetto asseritamente formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione alla istanza di accesso presentata da parte ricorrente in data 26 marzo 2024

e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente all’accesso ai documenti amministrativi richiesti con l’istanza di accesso sopra menzionata

nonché per la condanna dell'Amministrazione a produrre copia di tutta la documentazione relativa alla pratica n. S 403/2022 prot. presentazione n. 46111 dell'8 luglio 2022

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Teramo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor Di V M, odierno ricorrente, è comproprietario di un immobile sito in Teramo per il quale veniva presentata in data 8 luglio 2022 richiesta di SCIA in accertamento di conformità prot. n. 46111, richiesta poi positivamente conclusasi in data 26 luglio 2022.

Facendo seguito ad una segnalazione pervenuta circa presunte anomalie rispetto alla summenzionata richiesta di SCIA in accertamento di conformità, l’Amministrazione comunale comunicava al ricorrente con nota prot. n. 37873 del 22 maggio 2023 l’avvio del procedimento tecnico amministrativo per il riesame di detta richiesta di SCIA e, con successiva nota del 24 maggio 2023, richiedeva documentazione integrativa.

Detta richiesta di documentazione integrativa veniva riscontrata nell’interesse del ricorrente dal proprio tecnico di fiducia in data 15 giugno 2023;
con la medesima nota, inoltre, il tecnico richiedeva una congrua proroga per la trasmissione delle integrazioni e chiarimenti richiesti.

Successivamente, con nota del 26 marzo 2024 il difensore di parte ricorrente ha proposto istanza di accesso agli atti al Comune di Teramo affermando che “ a quanto consta al mio Assistito, il procedimento di riesame avviato dall’Amministrazione risulta tuttora pendente rendendosi di talché necessario, per la miglior tutela dei propri diritti e interessi legittimi, conoscere tutta la documentazione in possesso del Comune relativa alla pratica n. S 403/2022 ”.

Con la sopra menzionata nota, dunque, parte ricorrente ha chiesto al Comune di Teramo che fosse consentito l’accesso “con ostensione in formato elettronico di tutta la documentazione in possesso del Comune relativa alla pratica n. S 403/2022 prot. presentazione n. 46111 dell’8 luglio 2022. ”.

Il Comune di Teramo non ha risposto.

Preso atto di tale silenzio, il signor Di V M ha proposto il ricorso per l’accesso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 8 maggio 2024, chiedendo l’annullamento del silenzio rigetto asseritamente formatosi sulla propria istanza del 26 marzo 2024 e la condanna del Comune di Teramo a produrre tutta la documentazione richiesta.

In data 23 settembre 2024 parte ricorrente ha depositato propria memoria con cui ha dato atto della risposta da parte del Comune di Teramo avvenuta con nota n. 52643 del 23 luglio 2024, di cui in appresso, ritenendo “ privo di pregio ” quanto asserito dal Comune nella predetta nota ed ha insistito “ per l’accoglimento del ricorso anche ai soli fini dell’accertamento della soccombenza virtuale dell’amministrazione comunale e della conseguente condanna della medesima al pagamento delle spese di giudizio. ”.

Si è costituito in giudizio, in data 3 ottobre 2024, il Comune di Teramo che ha contestato in radice la fondatezza del ricorso ed ha chiesto la sua reiezione, eccependo anche l’avvenuta cessazione della materia del contendere derivante “ dall’esibizione nel presente giudizio, a cura della deducente Amministrazione resistente, dei documenti tutti, per i quali è causa, peraltro già trasmessi al difensore di controparte in allegato alla succitata nota prot. 52643 del 23.07.2024 a firma del Responsabile del SUE e, dunque, in epoca di gran lunga anteriore alla odierna costituzione nel presente giudizio del Comune deducente. ”.

In particolare, il Comune di Teramo ha dato atto del fatto che in data 23 luglio 2024 il responsabile del SUE aveva risposto all’odierno ricorrente con la nota n. 52643 già menzionata da parte ricorrente nella sua memoria finale, allegando tutti i documenti dallo stesso ricorrente presentati ai fini della SCIA di che trattasi e, soprattutto, affermando che “…l’oggetto dell’accesso è una pratica edilizia, SCIA in accertamento di conformità, prodotta dallo stesso ricorrente, Di V M…affidando l’incarico a tecnico accertatore di fiducia. Non si tratta pertanto di un accesso ad atti amministrativi ignoti, non conosciuti o non conoscibili da parte dello stesso ricorrente in quanto la documentazione tecnico-illustrativa a corredo del fascicolo del quale è stato richiesto l’accesso, è la SCIA in accertamento di conformità, come indicata in questione, prodotta dal tecnico cui lo stesso ricorrente ha conferito l’incarico….Si tratta quindi di accesso agli atti “sui generis” di soggetto interessato a prendere visione di documenti dallo stesso prodotti, seppure a mezzo di tecnico incaricato abilitato, e con il quale, indirettamente sempre a mezzo del tecnico, ci sono stati scambi di missive. Qualora infine l’accesso ed il conseguente ricorso al TAR tendano ad ottenere informazioni circa le determinazioni assunte dal SUE, definite impropriamente da parte attrice “procedimento di riesame avviato dall’Amministrazione”, a seguito della comunicazione datata 15 giugno 2023 del tecnico incaricato..., è sufficiente far notare il tenore di tale comunicazione. Infatti a fronte di un’articolata richiesta dell’ufficio SUE prot. 38971 del 24.05.2023, il professionista, con la già citata nota del 15 giugno 2023….comunica che “stabilita la necessità di approfondimenti e valutazioni, con la presente si richiede una congrua proroga dei termini riportati per la trasmissione delle integrazioni e chiarimenti richiesti al fine di poter compiutamente definire la documentazione relativa alle presunte anomalie…”, proroga di fatto ed implicitamente concessa, al momento parrebbe senza limiti di tempo, atteso che ad oggi nulla risulta ancora pervenuto ”.

Infine, all’udienza in camera di consiglio del 9 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

0. - Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di cessata materia del contendere avanzata dal Comune di Teramo.

Al riguardo il Collegio osserva che la stessa non risulta fondata in quanto parte ricorrente non ha chiaramente affermato nell’ultima memoria del 23 settembre 2024 di essere stata soddisfatta dalla documentazione alla stessa inviata dal Comune di Teramo con la nota n. 52643 del 23 luglio 2024 ma, anzi, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

1. - Statuito quanto sopra, il Collegio può passare all’esame del ricorso e, al riguardo, osserva che lo stesso è infondato nel merito e va respinto.

2. - Risulta incontestato, difatti, che il Comune di Teramo non era in possesso di atti amministrativi o documenti diversi da quelli già inviati al tecnico di parte ricorrente, tecnico che ha presentato la pratica di SCIA per conto del ricorrente e che, quindi, rappresentava lo stesso quale procuratore, come peraltro si evince dal modulo di SCIA a sanatoria depositato agli atti in cui il tecnico incaricato viene indicato quale procuratore/delegato.

Del resto, va evidenziato che il signor D V non ha mai comunicato al Comune di Teramo il venir meno di tale incarico e, inoltre, la difesa di parte ricorrente afferma nella memoria finale che “ a quanto consta, il ricorrente ha revocato l’incarico al tecnico di fiducia ”, usando una formula non inequivoca nell’affermare tale dato di fatto (revoca dell’incarico) e, soprattutto, nulla dicendo relativamente al fatto che di tale circostanza il Comune di Teramo non era stato informato.

Ne deriva dunque che correttamente il Comune di Teramo ha ritenuto di non dover evadere una richiesta di un soggetto privato che chiedeva al predetto Ente copia degli atti dallo stesso prodotti, anche se mediante tecnico incaricato, atteso che per il predetto Comune, in assenza di specifica e doverosa comunicazione in merito, il tecnico del ricorrente costituiva l’interlocutore del Comune per conto del ricorrente e lo stesso era perfettamente informato degli atti del procedimento di SCIA dallo stesso depositati.

Inoltre, sempre sul punto, va rimarcato come il Comune, in base alla nota del 15 giugno 2023 inviata dal tecnico del ricorrente, fosse in attesa di ulteriori documenti da parte del medesimo per definire il procedimento di verifica della SCIA in accertamento di conformità presentata e, dunque, il predetto procedimento fosse in fase di stallo, come affermato dal Comune di Teramo nella sua memoria di costituzione, e non vi fossero conseguentemente ulteriori atti o provvedimenti provenienti dallo stesso Comune diversi da quelli già inviati al tecnico del ricorrente cui fosse possibile accedere.

Il Collegio rileva che a fronte dell’assenza di note o provvedimenti del Comune di Teramo e con una richiesta di accesso tesa a conseguire unicamente gli atti depositati, tramite tecnico incaricato, dallo stesso ricorrente non vi era alcun obbligo per il Comune di Teramo di evadere la richiesta di accesso agli atti in quanto tali atti, intesi come atti del Comune, non esistevano atteso che il predetto Comune era in attesa di nuova documentazione da parte del ricorrente per concludere il procedimento di che trattasi e inoltre, si ribadisce, l’Ente locale non era a conoscenza della circostanza che il tecnico che fino a quel momento aveva rappresentato nel predetto procedimento il signor D V non era più incaricato di ciò e, dunque, correttamente riteneva che il predetto tecnico fosse ancora l’interlocutore del Comune e, dunque, già in possesso della documentazione richiesta, atteso che i procedimenti in campo edilizio vengono nella maggior parte dei casi seguiti da tecnici incaricati.

Risultano dunque condivisibili le argomentazioni del Comune di Teramo secondo cui “ la peculiarità che caratterizza il caso di specie denota l’insussistenza del silenzio-rigetto, per difetto di presupposto. Se è pur vero che all’istanza di accesso del 26.03.2024 non è stato dato seguito nel termine di legge, ciò tuttavia non ha potuto affatto comportare la configurazione di un silenzio-diniego poiché non ha impedito a controparte di accedere ai documenti amministrativi relativi alla propria pratica di SCIA a sanatoria, essendo, al contrario, un siffatto accesso sempre e costantemente consentito a controparte per il tramite del proprio tecnico di fiducia. Questi, infatti, avendo curato la presentazione della SCIA a sanatoria sulla piattaforma informatica gestita dal SUE del Comune deducente, è abilitato ad accedere al relativo fascicolo digitale per effettuare depositi di istanze, atti e documenti tecnici e, in tal modo, è sempre e in ogni momento nelle condizioni di conoscere lo stato della pratica e dei documenti ivi versati dal privato e/o da questa P.A. Peraltro, tanto nell’attività di deposito quanto nella ricezione delle comunicazioni inviate dalla P.A. deducente, il tecnico di controparte agisce come rappresentante e/o delegato della medesima, giusta procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, nel caso in esame rilasciata, altresì, dall’odierno ricorrente al proprio tecnico di fiducia, Ing….di Teramo, dal medesimo sottoscritta digitalmente e allegata alla SCIA per accertamento di conformità edilizia (come da documentazione prodotta). Ne deriva agevolmente che gli accessi del tecnico producono una conoscenza che de jure esplica effetti diretti nella sfera giuridica dei suoi deleganti, tra i quali l’odierno ricorrente, senza trascurare di considerare che il medesimo tecnico di fiducia, quale domiciliatario dei suoi committenti per la singola pratica edilizia, ha l’obbligo di renderli tempestivamente edotti del contenuto di ogni nuova comunicazione ricevuta in nome e per conto dei medesimi. Peraltro, trattandosi di pratica edilizia interamente gestita sulla piattaforma telematica del SUE - all’uopo dedicata e predisposta per gli ormai noti obiettivi di dematerializzazione e digitalizzazione dell’attività della P.A. secondo le indicazioni dell’AGID - va da sé come controparte medesima, ove dotata di SPID o carta di identità elettronica, ben potesse e possa personalmente e liberamente accedere, in qualità di soggetto interessato, direttamente alla pratica di SCIA in sanatoria semplicemente facendo uso delle proprie credenziali fornite dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), ovvero dal Ministero degli Interni al momento del rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE). ”.

3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso per l’accesso è infondato nel merito e va respinto.

4. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi