TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-06-06, n. 200900475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-06-06, n. 200900475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200900475
Data del deposito : 6 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00283/2005 REG.RIC.

N. 00475/2009 REG.SEN.

N. 00283/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 283 del 2005, proposto da:
A M, rappresentata e difesa dall'avv. S O, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

- l’ASUR - Zona Territoriale n.11 di Fermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. D C, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Cucchieri in Ancona, via Piave, 6/B;

- il Direttore U.O. Gestione del Personale dell’Asur Zona Territoriale n.11 di Fermo, non costituito in giudizio;

- l’Azienda Sanitaria n.12 di San Benedetto del Tronto e l’Azienda Sanitaria n.13 di Ascoli Piceno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della determina dirigenziale 11 marzo 2005 con cui è stata disposta l’esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario infermiere.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASUR - Zona Territoriale n.11 di Fermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2008, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con bando pubblicato sul BUR della Regione Marche n. 59 del 10 giugno 2004 e sulla G.U. serie IV speciale n. 50 del 25 giugno 2004 per la copertura, in forma associata tra le zone territoriali n. 11 Fermo, n. 12 S. Benedetto del Tronto e n. 13 Ascoli Piceno, di tre posti di collaboratore professionale sanitario (infermiere).

La stessa è stata esclusa dal concorso “per non avere effettuato il versamento del contributo di partecipazione (pari a € 5,00) nel termine di scadenza del bando … condizione prevista a pena di esclusione”.

Avverso detto provvedimento la ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:

- violazione dei principi generali in materia di concorso pubblico: la clausola del bando che prevede l’esclusione è illogica, essendo nella fattispecie ragionevole consentire la possibilità di regolarizzare un vizio della domanda che non incide sulla par condicio tra i concorrenti;

- incompetenza dell’organo deliberante: il provvedimento di esclusione doveva essere emanato, ai sensi dell’art. 2 del bando, dal Direttore di zona e non dal Responsabile del personale, come invece verificatosi.

Con ordinanza n. 268 del 19 aprile 2005 il TAR ha disposto la sospensione del provvedimento di esclusione e l’ammissione con riserva alle prove di concorso.

All’udienza del 22 ottobre 2008 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Costituitasi in giudizio l’amministrazione resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.



2. Sostiene la difesa dell’amministrazione che il ricorso è inammissibile in quanto non risulta essere stato impugnato l’atto del direttore generale con cui è stato recepito il protocollo d’intesa per la gestione in forma associata del concorso in oggetto, in cui è previsto il versamento della predetta tassa.

L’eccezione è infondata, visto che la deliberazione 1445/2001 è atto esterno al procedimento concorsuale, che di per sé attiene ai rapporti con le altre strutture sanitarie associate, e che peraltro non conteneva alcuna previsione di esclusione per il caso di mancato versamento della tassa, al contrario di quanto invece disposto dal bando.

Eccepisce ulteriormente l’amministrazione la tardiva impugnazione della clausola del bando, che - in quanto immediatamente lesiva - avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata, posto che l’esclusione era a quel punto un provvedimento obbligato nel rispetto di previsioni della lex specialis divenute incensurabili.

Anche tale eccezione è infondata.

In una fattispecie attinente a clausola di un bando che prescriveva l'allegazione alla domanda di partecipazione al concorso una fotocopia della carta d'identità valida, pena l'esclusione, di cui l’amministrazione sosteneva la portata immediatamente lesiva in quanto la stessa imponeva ai candidati un preciso facere, è stato osservato che “la surriferita prescrizione attiene non al possesso di un requisito di partecipazione bensì alle modalità (formali) di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Ne discende l'inconferenza della giurisprudenza citata dall'appellante, con particolare riguardo alla decisione Cons. Stato, Ad. Plen., 29/01/2003, n.

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