TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-04-19, n. 202100269
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Pubblicato il 19/04/2021
N. 00269/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F A D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bartolo n. 10, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- della signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Menichetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza IV Novembre n. 36, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Setteposte e Marco Mariani, con domicilio eletto presso il loro studio in Foligno, corso Cavour n. 68, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- della delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale, all’esito di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato a soggetti disabili iscritti negli elenchi provinciali di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 con rapporto di lavoro part-time (20 ore settimanali), il Direttore generale dell’AUSL Umbria 2 ha approvato i lavori della Commissione esaminatrice e proceduto all’assunzione dei n. 5 soggetti (indicati con le sole iniziali) ritenuti idonei;
- della nota del Direttore del Servizio Amministrazione del personale dell’AUSL Umbria 2 del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), con la quale il ricorrente è stato informato che la Direzione aziendale non lo ha individuato “ … tra coloro che sono risultati idonei ai fini dell’assunzione ”;
- nei limiti di cui infra , di tutti gli atti relativi alla fase valutativa ed alle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice, tra cui, salvo altri, i verbali n. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, insieme ai rispettivi allegati e, se esistente, all’eventuale elenco degli idonei;
- negli stessi limiti, del bando -OMISSIS-, pubblicato (per estratto) nel BURU -OMISSIS-, e della delibera -OMISSIS-, con la quale il Direttore generale dell’AUSL Umbria 2 ha indetto la selezione pubblica;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi i provvedimenti di nomina e/o assunzione dei 5 candidati giudicati idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, della sig.ra -OMISSIS- e della sig.ra -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. D D G nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, c. 17, del decreto legge n. 183/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – In data -OMISSIS-, la Provincia di Perugia e l’AUSL Umbria 2 sottoscrivevano una convenzione ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge n. 68/1999 finalizzata all’inserimento obbligatorio nell’organico dell’odierna resistente di lavoratori disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della citata legge e residenti in ambito provinciale.
La convenzione prevedeva l’assunzione, in tre tornate successive, di 23 lavoratori disabili mediante inserimenti mirati da effettuarsi mediante chiamata nominativa previa procedura di selezione pubblica in base a criteri di trasparenza.
2. – Con atto del -OMISSIS-, l’AUSL Umbria 2 bandiva la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di assistente amministrativo, cat. C, riservata ai soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 residenti nei comuni compresi nel territorio dell’Azienda siti nella provincia di Perugia, con rapporto di lavoro part-time .
Quali requisiti specifici di ammissione, oltre all’iscrizione nei citati elenchi e alla residenza nei comuni siti nell’ambito del territorio di competenza dell’Azienda, il bando prevedeva il possesso del diploma di scuola media superiore conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale.
Per quanto qui di interesse, poi, il bando stabiliva che:
- l’ammissione alla selezione e le modalità di svolgimento della procedura sarebbero state disciplinate dal D.P.R. n. 487/1994 e dalla convenzione stipulata con la Provincia di Perugia;
- per la selezione dei candidati sarebbe stata nominata una commissione esaminatrice ai sensi del D.P.R. n. 487/1994;
- i candidati ammessi alla selezione avrebbero sostenuto due prove attitudinali, e precisamente una prova scritta (sulle seguenti materie ed argomenti: elementi di diritto costituzionale e amministrativo, legislazione sanitaria ed ordinamento delle aziende sanitarie e/o aziende ospedaliere) e un colloquio (vertente sulle stesse materie della prova scritta e, inoltre, consistente nella verifica a carattere teorico-pratico e nella valutazione del livello di conoscenza dell’informatica di base, dei sistemi operativi del personal computer , dei prodotti Office, del collegamento e della navigazione Internet, della gestione della posta elettronica, oltre che della conoscenza di una lingua straniera a scelta tra Inglese e Francese);
- all’esito delle prove di cui sopra sarebbe stato formato un elenco di candidati idonei;
- l’individuazione dei soggetti da assumere a mezzo di chiamata nominativa sarebbe avvenuta previa procedura di selezione non avente natura di concorso pubblico e non comportante valutazione comparativa, ma tesa ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire;
- ai fini dell’individuazione nominativa dei candidati da assumere, fra i candidati idonei si sarebbe tenuto conto del curriculum professionale;
- l’Azienda, prima di procedere all’assunzione degli idonei, avrebbe chiesto agli organi competenti l’accertamento della permanenza dello stato di invalidità nonché l’accertamento dell’idoneità fisica alle mansioni.
3. – Il ricorrente presentava la propria candidatura alla procedura selettiva.
4. – Con delibera del -OMISSIS-, il Direttore generale dell’AUSL Umbria 2, visto l’elenco degli idonei, previa « comparazione dei curricula presentati dai candidati », individuava i cinque nominativi da assumere.
5. – Il sig. -OMISSIS-, che all’esito della prova scritta e del colloquio era risultato tra i venti idonei, ma che non era stato poi selezionato dal Direttore generale tra i candidati da assumere, con atto del -OMISSIS- proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli atti indicati in epigrafe.
A sostegno del ricorso poneva i seguenti motivi:
I) violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., dei principi di pubblicità e di imparzialità, dei principi in materia di procedure selettive, violazione della lex specialis , incompetenza, eccesso di potere per arbitrarietà e contraddittorietà manifeste: secondo il ricorrente, la commissione, disapplicando il bando, avrebbe formato l’elenco dei 20 idonei sulla sola base degli esiti della prova scritta e del colloquio, senza aver mai valutato né considerato i titoli e i curricula , con ciò abdicando alle sue funzioni valutative;la Direzione aziendale, poi, avrebbe valutato comparativamente solo i curricula e non anche i titoli allegati dai candidati;mancherebbe, infine, qualsiasi esplicitazione negli atti e nei verbali delle operazioni compiute dei criteri seguiti nella valutazione dei candidati;
II) violazione dell’art. 7 della legge n. 68/1999, dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 333/2000, violazione dei principi in materia di procedure selettive, violazione della lex specialis , eccesso di potere per arbitrarietà manifesta: secondo il ricorrente, il rinvio – contenuto nell’art. 7, c. 2, della legge n. 68/1999 – all’art. 36, c. 2, d.lgs. n. 29/1993 deve oggi intendersi fatto all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, il cui comma 2 stabilisce i principi a cui devono attenersi le procedure quale quella in esame;in particolare, quando si tratti di procedure comparative in cui il numero dei candidati sia superiore a quello dei posti da coprire, dovrebbero essere seguite, anche nelle selezioni pubbliche ex l. n. 68/1999, le regole che governano i concorsi;nel caso di specie, secondo il ricorrente, gli atti impugnati sarebbero illegittimi perché non potrebbe ritenersi conforme alle suddette regole la circostanza che la commissione non abbia valutato i titoli e i curricula e che a scegliere i 5 candidati da assumere tra i 20 risultati idonei sia stata la Direzione generale.
III) violazione degli artt. 8 e 12 del D.P. R. n. 487/1994, degli artt. 8 e 11 del D.P.R. n. 220/2001 e dei principi in materia di procedure selettive, violazione della lex specialis , eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, arbitrarietà e contraddittorietà manifeste: secondo il ricorrente, gli atti impugnati sarebbero illegittimi in conseguenza della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, della mancata comunicazione ai candidati dei punteggi assegnati ai titoli prima dello svolgimento del colloquio e della circostanza che la valutazione dei titoli e dei curricula sia stata rimessa alla Direzione aziendale;
IV) violazione della lex specialis , violazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 487/1994, dell’art. 17 del D.P.R. n. 220/2001 e dei principi in materia di procedure selettive, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste: secondo il ricorrente gli atti impugnati, a cominciare, in parte qua , dalla convenzione del -OMISSIS-, dalla delibera di indizione e dal bando, sino ai verbali della commissione e alla delibera del Direttore generale di individuazione dei cinque candidati per l’assunzione, sarebbero illegittimi perché, essendo la selezione pubblica ex l. n. 68/1999 assimilabile a un concorso pubblico, essa non può concludersi con un elenco di candidati idonei equiordinati a cui attingere senza alcun criterio per l’individuazione dei soggetti da assumere, ma deve concludersi con una graduatoria.
6. – Con atto di opposizione a norma dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, l’