TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-24, n. 202208596

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-24, n. 202208596
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208596
Data del deposito : 24 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2022

N. 08596/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10232/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10232 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S T, domiciliato presso la Segreteria

TAR

Lazio in Roma, via Flaminia, 189, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.;

contro

Ministero dell'Interno, Commissariato del Governo Prefettura di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

decreto del Ministero dell’interno del -OMISSIS- di rigetto istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. f) l. n. 91/92 - (-OMISSIS-)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Commissariato del Governo Prefettura di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 maggio 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I. - Con l’odierno mezzo di tutela il ricorrente mira ad ottenere l’annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza presentata il -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

II. - L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, previa comunicazione del preavviso di possibile diniego in data -OMISSIS-, non ritenendo superati i motivi ostativi dal riscontro dell’interessato, con provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- l’Amministrazione ha respinto la domanda per la presenza di pregiudizi di carattere penale, acquisiti nel corso dell’istruttoria tramite l’informativa della Questura di Trento del -OMISSIS-. In particolare, dal provvedimento emerge:

VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che a carico dell’interessato, identificato con diverse generalità, risultano le seguenti condanne penali:

con le generalità -OMISSIS-, nato -OMISSIS-

- segnalazione del -OMISSIS- per fermo di P.G. eseguito dai Carabinieri di Porto S. Giorgio (AP) per furto, ricettazione e prostituzione minorile, sequestro di persona violenza sessuale;

con l’alias -OMISSIS-

- sentenza datata-OMISSIS-, di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 cpp del GUP c/o il Tribunale di Vicenza, irrevocabile il -OMISSIS-, per violazione degli artt. 624, 110, 81, 625, nn 2 e 7, 62 bis cp (furto continuato in concorso);

- sentenza datata -OMISSIS- della Corte d’Assise di Vicenza, irrevocabile il -OMISSIS-, per violazione degli artt. 495, comam 2, n. 1, 81, 61 n. 2 cp (falsa dichiarazione sulla identità a pubblico ufficiale destinata ad essere riprodotta in atto pubblico continuato), artt. 489, 81, 61 n. 2 cp (uso di atto falso continuato);
artt. 495, comma 1 n. 1, 81, 61 n. 2, 62 bis cp (falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità propria continuato);

- sentenza datata -OMISSIS- della Corte d’Appello di Venezia, irrevocabile il -OMISSIS-, in parziale riforma della sentenza emessa, in data -OMISSIS- dal GUP c/o il Tribunale di Vicenza (dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione in dtaa -OMISSIS-) per violazione dell’art. 3 comma 2 n. 8 legge 20 febbraio 1958 n. 75, artt. 110, 81 cp, art. 4, comma 1, n. 7 Rd 21 dicembre 1933 n. 1736 (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione continuato in concorso);

- sentenza datata -OMISSIS- della Corte d’Appello di Trento, irrevocabile il -OMISSIS- a conferma della sentenza emessa in data -OMISSIS- dal GUP c/o il Tribunale di Trento (annullata parzialmente dalla Corte di Cassazione in data -OMISSIS-) per violazione dell’art. 572 cp (maltrattamenti);
artt. 3 e 4 n. 1 della citata legge 75/1998 (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione);

VISTI i pareri contrari espressi dalla Questura e dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, rispettivamente in data -OMISSIS- e -OMISSIS-;

RILEVATO che il richiedente, all’atto della presentazione della domanda, ha autocertificato di non aver mai subito condanne e di non essere sottoposto a procedimenti penali, condotta che potrebbe andare a configurare una ulteriore ipotesi di reato ”.

III. - Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento, per Eccesso di potere per difetto di motivazione;
Violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990 – difetto di istruttoria e carenza e/o contraddittorietà di motivazione anche in relazione ai presupposti per la concessione.

Il provvedimento è censurato in quanto, a dire del ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe considerato che, in realtà, la posizione di alias del ricorrente di tale -OMISSIS- non troverebbe giustificazione. Il ricorrente infatti assume di non aver commesso i reati che gli sono stati contestati, ma che gli stessi sono stati compiuti da terzi che illegittimamente hanno utilizzato vari alias, tra cui “-OMISSIS-”.

IV. - Il 5.10.2016 il Ministero dell’interno si è costituita in giudizio con mero atto di forma.

V. - Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare.

VI. - In vista dell’udienza pubblica l’Amministrazione resistente, ha depositato documenti, deducendo l’infondatezza del ricorso, con conseguente richiesta di rigetto, cui la parte ha replicato con memoria difensiva, ribadendo i motivi di censura formulati nell’atto introduttivo del giudizio e insistendo per l’accoglimento.

VII. - All’udienza straordinaria del 23 maggio 2022, svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. - Il ricorso è infondato.

II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo,

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