TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-01-10, n. 202300341
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Pubblicato il 10/01/2023
N. 00341/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04133/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4133 del 2018, proposto da
S M, rappresentata e difesa dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Maddaloni, via S. Francesco D'Assisi 171;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale della Vigilanza Sugli Enti della Sicurezza delle Cure, Ufficio 4 Indennizzi ex L.210/92, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto reso in data 31.01.2018 dal Direttore dell'Ufficio 4 Indennizzi ex L. 210/92 della Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti della Sicurezza delle Cure del Ministero della Salute
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
Con il ricorso in esame, notificato in data 3 aprile 2018, la signora Montanaro Silvana ha chiesto l’annullamento del Decreto Dirigenziale reso in data 31.01.2018 dalla Direzione Generale della Vigilanza Sugli Enti, notificato in data 07.02.2018, con il quale è stata rigettata la richiesta di riconoscimento del beneficio previsto a titolo di equa riparazione previsto dall’art. 27 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114, non essendo state presentate le controdeduzioni nel termine previsto alla nota prot. 4040 del 27 ottobre 2017.
Si è costituito il Ministero, versando in atti una nota datata 4 giugno 2018 con la quale l’Amministrazione ha rappresentato di aver comunicato alla ricorrente in data 17 maggio 2018 di aver proceduto al riesame in autotutela dell’istanza di concessione del beneficio de quo e di aver liquidato la somma dovutale con decreto dirigenziale del 10 maggio 2018 registrato il successivo 30 maggio 2018.
Con istanza depositata in data 9 dicembre 2022, la ricorrente ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, confermando l’intervenuto pagamento a suo beneficio della somma dovuta, insistendo per la condanna alle spese di lite della resistente stante la soccombenza virtuale del Ministero, atteso che la liquidazione sarebbe avvenuta in data successiva (01/06/2018) rispetto alla notifica dell’atto introduttivo (3-5/04/2018) ovvero al suo deposito giudiziario (11/04/2018).
All’udienza del 16 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dalla piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente, che si realizza attraverso il conseguimento del bene della vita, eventualmente anche ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione.
O, nella fattispecie in esame, nel corso del giudizio la resistente ha provveduto ad adottare il provvedimento richiesto, con piena realizzazione della pretesa azionata dalla ricorrente.
Il Tribunale, pertanto, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.
3. Le spese seguono la soccombenza virtuale, atteso che la liquidazione della somma dovuta è avvenuta solamente in data primo giugno 2018, dunque successivamente alla notifica del presente ricorso avvenuta in data 3 aprile 2018, e sono liquidate come in dispositivo.