TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-02-23, n. 202400159
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Pubblicato il 23/02/2024
N. 00159/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliato in Roma, alla via Valadier n. 43, presso lo studio dell’avv. E L, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’avv. M D L, in virtù di procura in atti;
contro
Comune di Itri, in persona del Sindaco
pro tempore
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliato in Latina, alla via G. B. Vico n. 45, presso lo studio dell’avv. Giacomo Mignano, giusta procura in atti;
per l'annullamento,
-del provvedimento prot. -OMISSIS- del Comune di Itri che dispone “ l’annullamento di quello reso in data -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- oltre che la decadenza della concessione edilizia prot. -OMISSIS-, rilasciata al Sig. -OMISSIS-, con la quale era stata autorizzata la realizzazione di un intervento edilizio da realizzare in Itri, -OMISSIS-, meglio individuato in catastato al -OMISSIS- e di conseguenza la SCIA presentata l’-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- ”;
-dell’ordinanza -OMISSIS- del Comune di Itri che ha ordinato al ricorrente, in qualità di responsabile dell’abuso e proprietario del terreno, la demolizione del fabbricato in corso di realizzazione su un terreno sito in Itri, -OMISSIS-, censito in catasto al -OMISSIS-;
-del provvedimento prot.-OMISSIS- del Comune di Itri;
-di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto;
in subordine, risarcimento dei danni patiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Itri;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha dedotto che:
-in data -OMISSIS-, il Comune di Itri aveva rilasciato al sig. -OMISSIS- la concessione edilizia -OMISSIS- per la realizzazione di una casa di campagna sul territorio comunale, -OMISSIS- su fondo contraddistinto catastalmente al -OMISSIS-;
- comunicato l’inizio dei lavori il -OMISSIS-, l’area era stata sequestrata in data -OMISSIS- (68 giorni prima della data del -OMISSIS- in cui sarebbe scaduto il termine di tre anni per l’ultimazione dei lavori);
-annullato il sequestro dalla Corte di cassazione in data -OMISSIS-, il bene veniva restituito in data -OMISSIS- e veniva richiesta la proroga del permesso in data -OMISSIS-;
-pendente la richiesta di proroga, il bene veniva nuovamente sequestrato nel -OMISSIS-;
-annullato anche il secondo sequestro in data -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- aveva richiesto il rinnovo del permesso di costruire con istanza del -OMISSIS-;
-nelle more, in data -OMISSIS- l’odierno ricorrente aveva stipulato una scrittura privata di compravendita condizionata avente ad oggetto l’immobile da realizzarsi sul terreno, al prezzo complessivo di € -OMISSIS-, da versarsi in caso di positiva determinazione dell’Ente locale sulla istanza di proroga;
-in data -OMISSIS- il Comune aveva disposto la prima concessione di proroga del permesso di costruire (prot. -OMISSIS-), poi annullata in data -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-), considerandosi la relativa istanza “ proposta successivamente all’intervenuta scadenza, vale a dire cinque anni dopo la stessa, ragione per la quale la validità del permesso di costruire non poteva, in alcun modo, essere prorogata ” e reputandosi l’interesse pubblico “ alla conservazione del territorio ed il suo sfruttamento per fini edificatori ” come prevalente rispetto a quello del privato, in considerazione “ della necessità che la edificazione dei suoli avvenga nel rispetto della legge ” e rilevando “ che la zona interessata ...è di particolare interesse naturalistico e storico ”;
-in data -OMISSIS-, il ricorrente aveva presentato SCIA – prot. -OMISSIS- – con la quale comunicava il mutamento dell’ubicazione dell’immobile all’interno del medesimo lotto di terreno;
-in data -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) era intervenuta la revoca della revoca dell’iniziale provvedimento di concessione della proroga, tenuto conto dell’emergere di possibili profili di responsabilità in capo all’Amministrazione nella vicenda di interesse;
-infine, venivano adottati il provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale il Comune di Itri aveva disposto “ l’annullamento di quello reso in data -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- oltre che la decadenza della concessione edilizia prot. -OMISSIS-, rilasciata al Sig. -OMISSIS-, con la quale era stata autorizzata la realizzazione di un intervento edilizio da realizzare in Itri, -OMISSIS-, meglio individuato in catastato al -OMISSIS- e di conseguenza la SCIA presentata l’-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- ” e l’ordinanza -OMISSIS- con la quale il Comune di Itri aveva ordinato al ricorrente, in qualità di responsabile dell’abuso e proprietario del terreno, la demolizione del fabbricato in corso di realizzazione sul proprio terreno;
-i provvedimenti impugnati erano illegittimi per: 1) violazione dell’art. 15 , D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 321 c.p.p., con eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta, atteso che le richieste di proroga formulate dal ricorrente dovevano tutte considerarsi legittime alla luce della sospensione dei termini dei lavori determinata da fatti non riconducibili alla responsabilità del privato;2) violazione dell’art. 15 D.P.R. 380/2001, degli artt. 136 e 142 del Codice dei beni archeologici, della normativa sostanziale e procedimentale per il vincolo archeologico, con eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, essendosi il Comune espresso nel tempo in modo contraddittorio sulla rilevanza archeologica del terreno in questione e sulla sussistenza o meno del relativo interesse pubblico alla sua inalterata conservazione;3) violazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c., dell’art.