TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-05-29, n. 200901343
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N. 01343/2009 REG.SEN.
N. 00660/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 660 del 2008, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V in Bari, via Q.Sella, 36;
contro
Universita' degli Studi di Bari in Persona del Rettore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G P e B M, con domicilio eletto presso G P in Bari, ufficio legale Ateneo, p.za Umberto I^, n.1;
per l’accertamento
del ricorrente alla piena equiparazione del proprio trattamento economico a quello del personale medico dipendenti dal Servizio sanitario nazionale con pari anzianità e funzioni;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle differenze retributive, con aggiunta d’interessi e svalutazione, nonché al versamento delle relative differenze contributive;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Bari in Persona del Rettore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/03/2009 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente chiede la declaratoria del diritto all’equiparazione in toto del trattamento economico e normativo a quello del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale di pari funzioni, mansioni e anzianità, con condanna dell’Università degli Studi di Bari al pagamento della differenza stipendiale rivendicata e dettagliatamente indicata in ricorso.
Il ricorrente è professore associato di Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Bari ed espleta, altresì, attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari sin dall’1.4.1971, ricoprendo nel tempo diversi incarichi;in particolare - dal 1998 al 14.3.2000 - rivestendo l’incarico dirigenziale di peso 3 di “Responsabile Sezione di Colon patologia” e - dall’1.11.2000 al 31.10.03 e successivamente in regime di prorogatio – rivestendo l’incarico dirigenziale di peso 2 di “Responsabile struttura semplice di Ambulatorio di Endocrinochirurgia”.
Il ricorrente assume di non aver mai percepito l’indennità di posizione e le altre spettanze economiche indicate in ricorso e derivanti dall’effettivo servizio svolto;voci stipendiali che, viceversa, sarebbero state corrisposte al personale ospedaliero, con conseguente sperequazione nel trattamento economico del personale medico universitario rispetto al personale medico dipendente dal S.S.N.
Nella perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente, con formale messa in mora dell’8.1.05, ha chiesto all’Università e al Policlinico il pagamento delle spettante retributive.
L’Università ha riscontrato tale nota in data 20.11.2006, con una comunicazione estesa a tutto il personale universitario interessato, con cui si è limitata a rinviare data successiva da determinarsi un incontro con i vertici dell’Azienda Policlinico per la definizione dei criteri.
Il ricorrente a sostegno della propria pretesa deduce i seguenti motivi riguardanti:
1) il diritto all’equiparazione ex art. 31 D.P.R. 761/79, art. 102 co. 2 D.P.R. 382/80;artt. 5 e 6 D.Lgs. 517/99, art. 3 DPCM 24.5.01;
2) la violazione dell’art. 6 D.Lgs. 517/99, del DPCM 24.5.01, dell’art. 7 Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari del 12.3.03;
3) l’obbligatorietà della corresponsione.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Bari, in data 16.2.2009, contestando le avverse deduzioni e chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a evocare in giudizio l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e la Regione Puglia.
All’udienza del 5 marzo 2009 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Rileva anzitutto il Collegio che, in conformità dei principi generali il rapporto di lavoro del docente universitario debba ritenersi regolato secondo i principi di unicità ed esclusività e che l’attività assistenziale prestata dal medico universitario in regime di convenzione presso l’Azienda Policlinico non incida sullo stato giuridico di dipendente universitario e non possa configurarsi come un rapporto di lavoro interdipendente ed autonomo assoggettato alla giurisdizione del Giudice Ordinario, sia per la natura complementare e accessoria dell’attività assistenziale e per la sua correlazione necessaria con la prestazione principale individuabile nell’attività di docenza, di studio e di ricerca, sia perché – a sottolineare l’unicità ed esclusività del rapporto – la convenzione non risulta siglata dal Policlinico con il singolo docente, bensì con l’Università.
La controversia in esame rientra dunque nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ratione materiae, non ritenendo pertanto il Collegio di condividere il contrario orientamento espresso da talune pronunce, come ad esempio C.d.S. Sez. VI 18.12.2002 n. 7019.
La questione proposta attiene alla pretesa di docenti medici universitari che prestano attività assistenziale di ottenere la “perequazione” integrale rispetto al trattamento economico dei medici del Servizio Sanitario Nazionale.
A tal fine parte ricorrente chiede l’attribuzione del’indennità di posizione, degli incrementi contrattuali stipendiali fissi nonché della parte fissa dell’indennità di posizione nella misura prevista dal