TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-11-23, n. 201109203

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-11-23, n. 201109203
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201109203
Data del deposito : 23 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02585/2006 REG.RIC.

N. 09203/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02585/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2585 del 2006, proposto dal Sig. N D, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zanghi', con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. S E in Roma, via Alberico II, 33;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza in persona del Comandante p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;



nei confronti di

Terracciano Antonio, non costituitosi in giudizio;



per l'annullamento

- della delibera del 5.12.2005, notificata in data 23.12.2005, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando centro di reclutamento della Guardia di Finanza,ha deliberato di escludere il ricorrente dall’arruolamento nel Corpo per “mancanza del requisito previsto dall’art.2 lett. “f” del bando di concorso (…) per essere stato condannato per il delitto di cui agli artt.635 c.p. e 625, comma 7, c.p.; per mancanza del requisito previsto dall’art.2 lettera “g” del bando di concorso (…) per aver posto in essere un comportamento inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza; per mancanza del requisito previsto dall’art.2 lett. “h” del citato bando (…) avendo posto in essere un comportamento sicuramente censurabile”;

- del bando di concorso per l’arruolamento di 150 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2003, pubblicato in GURI, 4^ Serie Speciale, n.101 del 24.12.2002, nella parte (art.2, lett “f”) in cui prevede l’esclusione dal concorso dei candidati che “siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione”; che si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o con la conservazione dello stato giuridico di finanziere e che non siano in possesso delle qualità morali o di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della Magistratura ordinaria;

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

- dell’art.7 n.4 della L. 29.1.1942 n.64, nella parte i cui prescrive che l’aspirante abbia sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;

- del comb. disp. dell’art.26 della L. 1.2.1989 n.53 e dell’art. 124 del R.D. 30.1.1941 n.12, per contrasto con il secondo comma dell’art.27 della Costituzione, nella parte in cui consentono l’esclusione dal concorso per l’ammissione nei ruoli della Guardia di Finanza dei candidati imputati ovvero condannati con sentenza non passata in giudicato

e per la declaratoria ed il riconoscimento

del diritto del ricorrente all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza, Contingente di Mare, con qualifica di “elettroradarista”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il Cons. Avv. C M d M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso indicato in epigrafe.

Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, con sentenza del 3.5.2004 il Tribunale di Messina lo ha condannato al pagamento di €. 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 635 c.p. e 625, comma 7, c.p. (danneggiamento di cose esposte); reato commesso in occasione di disordini e tafferugli conseguenti ad una manifestazione sportiva.

In grado d’appello la condanna è stata confermata, ma la pena ridotta alla multa di €.100,00 ed è stata concessa la sospensione condizionale della stessa.

La sentenza del giudice d’appello è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione.

In pendenza del procedimento penale sopra indicato (nel dicembre del 2005 e cioè allorquando il giudizio pendeva innanzi alla Corte di Cassazione), l’Amministrazione ha adottato e notificato al ricorrente il provvedimento indicato in epigrafe, che lo esclude dalla procedura concorsuale.

Il provvedimento di esclusione poggia su varie autonome motivazioni.

La prima motivazione dell’esclusione consiste nel fatto che in pendenza del concorso il ricorrente è stato condannato , seppur con sentenza non passata in giudicato , al pagamento di una multa di €.100 per il reato di cui all’art.635 c.p. (danneggiamento di cose esposte); dal che deriva che egli difetta del requisito previsto dall’art.2 lett. “f” dal bando (non essere, al momento dell’arruolamento, imputato in processi penali o condannato, seppur con sentenza non definitiva).

La seconda motivazione dell’esclusione consiste nel fatto che la condotta dalla quale è scaturita la predetta condanna ( non definitiva - lo si ribadisce - al momento dell’adozione del provvedimento impugnato) è stata ritenuta “un comportamento inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza” ; dal che deriva che il ricorrente difetterebbe del requisito previsto dall’art.2, lett. “g” del bando (non aver posto in essere comportamenti di tal genere).

La terza motivazione dell’esclusione consiste nel fatto che la condotta è stata ritenuta comunque “censurabile”; dal che deriva che il ricorrente difetterebbe del requisito previsto dall’art.2, lett. “h” del bando (non aver posto in essere un comportamento comunque “censurabile”).

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento in questione, e ne chiede l’annullamento, per le conseguenti statuizioni, con vittoria di spese.

Con il primo mezzo di gravame ne lamenta l’illegittimità per incompetenza dell’Organo valutativo, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto riconvocare la medesima Commissione che aveva compiuto le precedenti valutazioni (e ciò in quanto il ricorrente era stato escluso già una prima volta per ragioni diverse a quelle che hanno determinato l’attuale esclusione, e poi riammesso alla procedura concorsuale).

Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art.27 della Costituzione ed eccesso di potere per difetto di motivazione ed irragionevolezza, deducendo che l’esclusione per difetto dei requisiti di cui all’art.2, lett. “f” del bando è illegittima in quanto in contrasto con il principio costituzionale di presunzione di innocenza .

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