TAR Milano, sez. IV, sentenza 2016-05-10, n. 201600913

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2016-05-10, n. 201600913
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201600913
Data del deposito : 10 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00479/2016 REG.RIC.

N. 00913/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00479/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 479 del 2016, proposto da:
Wolters Kluwer Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, piazza della Repubblica, 9;

contro

Comune di Modica, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del decreto ingiuntivo n. 4646/2014 del Tribunale di Milano del 3.2.2014, notificato il 20.2.2014, munito di formula esecutiva in data 7.7.2014 e rinotificato il 14.7.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il dott. G Z e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è chiesta l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 4646/2014, emesso dal Tribunale di Milano a carico del Comune di Modica (RG), decreto non opposto, dichiarato esecutivo dal Giudice in data 11.6.2014 ai sensi dell’art. 647 del c.p.c. e successivamente munito di formula esecutiva in data 24.6.2014, ai sensi dell’art. 475 del c.p.c.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio e all’udienza camerale del 5.5.2016, presente il solo difensore della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il presente gravame merita accoglimento, essendo provata l’esistenza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, la successiva notifica del decreto munito di formula esecutiva ed il decorso del termine di cui all’art. 14 del DL 669/1996 (cfr. il doc. 1 della ricorrente).

Il Comune di Modica dovrà pertanto dare esecuzione al giudicato sopra indicato, pagando le somme risultanti dal decreto ingiuntivo, oltre agli interessi in misura legale dal deposito della presente sentenza al saldo, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente pronuncia.

In caso di mancato pagamento, è nominato sin d’ora Commissario ad acta per l’esecuzione il sig. Commissario del Governo della Provincia di Ragusa o un suo delegato, che in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione provvederà agli adempimenti necessari per l’esecuzione.

Inoltre, nel caso d’inottemperanza, sarà dovuta dal Comune per ogni giorno di ritardo una penalità pari all’interesse legale applicato all’importo del capitale risultante dal decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., e dunque decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi