TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2011-09-16, n. 201100552

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2011-09-16, n. 201100552
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100552
Data del deposito : 16 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00754/2011 REG.RIC.

N. 00552/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00754/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2011, proposto da:

K M, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio eletto presso Avv. P S in Ancona, via Calatafimi, 2;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Macerata, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliati per legge presso la stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

previa sospensione ed altre misure cautelare idonee. del decreto (Div. P.A.S. Cat. A/11-2011) emesso dal Questore della Provincia di Macerata in data 11.04.2011 e notificato all'interessato in data 14.07.2011 con cui veniva decretato che —il permesso di soggiorno rilasciato per morivi di lavoro autonomo fino al 29.11.2011 al cittadino extracomunitario MD Kamal nato il 12.12.1978 è revocato", nonché di ogni altro atto preparatorio. presupposto, conseguente e comunque connesso al provvedimento direttamente impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Macerata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- in relazione alla natura del reato per il quale il ricorrente è stato condannato, il ricorso appare prima facie infondato;

- la domanda cautelare va pertanto respinta. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti costituite delle spese della presente fase del giudizio.

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