TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-10-17, n. 201300510

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-10-17, n. 201300510
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201300510
Data del deposito : 17 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00351/2009 REG.RIC.

N. 00510/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00351/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2009, proposto da:
Etablissement Eselir, rappresentata e difesa dagli avv. M R, Giuseppe Sbisa', G O, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Donota 3;
Gesa Srl, Castel Valdajer Srl, E M B, rappresentati e difesi dagli avv. G O, M R, Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso l’ultimo, in Trieste, via Donota 3;

contro

Il Comune di Lignano Sabbiadoro, rappresentato e difeso dagli avv. D C, L D P, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

per l'annullamento

-della deliberazione del Consiglio Com.le di Lignano Sabbiadoro dd. 14.7.2003 di adozione della variante generale n. 37, della

DCC

84/04 di approvazione di siffatta variante, nonchè per il risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lignano Sabbiadoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ditta ricorrente chiede con il presente ricorso l'accertamento della nullità della deliberazione del consiglio comunale 63 del 14 luglio 2003 di adozione della variante generale 37 e della delibera del consiglio comunale 84 del 2004 di approvazione della variante in quanto integranti un'ipotesi di violazione giudicato della sentenza del Tar per il Friuli Venezia Giulia 190 del 7 marzo 1988. Chiede altresì il risarcimento del danno in relazione alla limitazione edificatoria impressa al piano regolatore di iniziativa privata approvato con delibera del 3 maggio 1997.

Fa presente di essere proprietaria di una serie di aree su cui era consentita l'edificazione;
il consiglio comunale con la variante n. 20 al piano regolatore stabilì di dimezzare la cubatura realizzabile, variante che venne annullata dal tribunale amministrativo con la sentenza 190 del 7 marzo 1988 in cui si affermava che il comune era tenuto adottare un ulteriore strumento urbanistico che disciplini la proprietà dei ricorrenti.

Con la deliberazione del 10 gennaio 92 che adottava la variante 23 il comune definiva l'assetto globale del comprensorio. Successivamente con delibera 38 del 30 maggio 1997 il consiglio comunale adottava il piano regolatore di iniziativa privata;
nel corso del perfezionamento dell’iter, il consiglio comunale adottava la deliberazione 12 del 5 marzo 2001 che sospendeva il procedimento di approvazione del piano, delibera annullata dal Tar con la sentenza 38 del 2002.

Successivamente il consiglio comunale revocava all'adozione del piano regolatore iniziativa privata con deliberazione 38 del 1997, che veniva annullata dal Tar con sentenza 877 del 2002.

Con delibera n. 63 del 2003 il consiglio comunale adottava una variante generale in cui non compariva il piano previsto.

Secondo la ditta ricorrente sia la deliberazione del consiglio comunale 63 del 2003 sia quella n. 84 del 2004 rispettivamente di adozione e approvazione della variante generale 37 sarebbero nulle in quanto lesive del giudicato, in particolare della sentenza 190 del 1988. In sostanza il comune prima con atteggiamenti dilatori e poi con l'adozione della citata variante ha eluso il contenuto della sentenza. L'obbligo di adeguamento alla sentenza citata risultava chiaramente per cui si verte in un'ipotesi di nullità prevista dalla legge. Inoltre il comune avrebbe reiterato il provvedimento già annullato con un'ulteriore e chiara nullità.

In conseguenza di tale accertamento di nullità la ditta ricorrente chiede il risarcimento del danno come derivante dal calo di capacità edificatoria della zona e quindi con una chiara perdita di chance.

Resiste in giudizio l’amministrazione comunale, la quale ricostruita in fatto la vicenda sostiene di aver ottemperato in pieno alla sentenza 190 del 88 in particolare approvando la variante 23. La variante poi non poteva che tenere conto dei nuovi interessi pubblici coinvolti, come stabilito del resto dalla sentenza 534 del 2001 di questo Tar e da quella successiva 877 del 2002, che hanno consentito all'amministrazione comunale la valutazione dei nuovi interessi pubblici.

Il piano Riviera Nord è stato legittimamente revocato e l'ottemperanza alla sentenza 190 del 1988 c'è stata. Inoltre il Tar con la sentenza 534 citata aveva già respinto tutte le censure, tra cui anche la richiesta di risarcimento del danno. Non c'è stata quindi né violazione del giudicato né lesione dell'affidamento, per cui il ricorso risulta infondato.

Inoltre per quanto riguarda le deliberazioni del consiglio comunale riguardanti la variante 37 i termini per la loro impugnazione sono da tempo scaduti.

Infine nella pubblica udienza del 9 ottobre 2013, dopo ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è il risarcimento del danno per perdita di chance conseguente all’accertamento della nullità della deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 14 luglio 2003 di adozione della variante generale n 37 e della delibera consiliare n. 84 del 2004 di approvazione di detta variante, in quanto asseritamente poste in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 190 del 1988.

Conviene pertanto prendere le mosse dalla sentenza n. 190 del 1988.

Essa ha annullato le deliberazioni comunali di adozione e approvazione della variante n 20 al PRG sostanzialmente per difetto di motivazione in relazione al sacrificio degli interessi privati di parte ricorrente, affermando altresì che il Comune “è tenuto ad adottare un ulteriore strumento urbanistico in sostituzione di quello annullato, che disciplini la proprietà dei ricorrenti, senza incorrere nei vizi rilevati”.

Nella vicenda che ne occupa viene altresì in rilievo la sentenza n 534 del 2001, confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 10039 del 2002.

In tali sentenze invero si afferma la potestà comunale di modificare le prescrizioni di cui al piano particolareggiato già adottato e non ancora approvato, nel pubblico interesse.

La pronuncia di questo TAR n 877 del 2002 ha poi dichiarato legittima la revoca disposta dal Comune con delibera consiliare n 19 del 2002 dell’adozione del PRPC denominato Riviera Nord, annullandone solo gli aspetti riguardanti la valutazione di incidenza.

La sentenza n 877 confermata dal Consiglio di Stato afferma poi che l’amministrazione deve tener consto delle sopravvenute esigenze di tutela ambientale e naturalista, conseguenti all’inclusione della zona in un sito di interesse comunitario.

Orbene è proprio questa la motivazione principale dell’adozione e approvazione della variante n. 37 al PRG, che parte ricorrente considera nulla in quanto elusiva del giudicato.

In sostanza, ad avviso di questo Collegio, l’ottemperanza alla sentenza n 190 del 1988 non comportava affatto l’obbligo del Comune di approvare il Piano particolareggiato proposto dalla ditta ricorrente né quello di adottare e approvare una variante che consentisse in toto l’edificazione della zona, ma solo quello di motivare congruamente la scelta urbanistica a fronte di una mera aspettativa di fatto di parete ricorrente.

In tale motivazione potevano essere presi in considerazione, come avvenuto nel caso, anche interessi emersi successivamente, in particolare quelli ambientali derivanti dall’inclusione della zona in un sito di interesse comunitario.

In sostanza, il difetto di motivazione e lo sviamento accertati nella pronuncia n 190 del 1988 non sono stati affatto elusi dall’approvazione della variante n 37, considerata la valenza della potestà urbanistica comunale.

Il rigetto della domanda di accertamento delle nullità delle due delibere consiliari n 63 del 2003 e n 84 del 2004 comporta di conseguenza il rigetto della domanda di risarcimento dei danni conseguenti.

Il ricorso va quindi rigettato anche se il collegio trova giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

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