TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-04-30, n. 202200169
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Pubblicato il 30/04/2022
N. 00169/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da So.G.E.T. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S D R, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Tirino, 8;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P D M, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Pescara, piazza Italia, 1;
per l'annullamento
della determina del 22 gennaio 2018, di diniego di ammissione alla procedura di discarico di cui all’art.1, comma 527 della Legge n.228 del 2012, di rigetto della richiesta di rimborso delle spese esecutive e di diffida alla restituzione della somma derivante dal discarico automatico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999,
della nota del 20 luglio 2018, di conferma della richiesta di restituzione della somma derivante dal discarico automatico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 oltre agli interessi di mora, impugnata con motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2022 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori S D R e P D M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con determina del 22 gennaio 2018 il Comune di Pescara negava a Soget spa, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali, l’ammissione alla procedura di discarico di cui all’art.1, comma 527 della Legge n.228 del 2012, rigettava la sua richiesta di rimborso delle spese esecutive e diffidava la Società medesima alla restituzione della somma derivante dal discarico automatico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999.
Soget spa impugnava il suddetto atto, censurandolo per violazione dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, degli artt.48, 97, 107 del D.Lgs. n.267 del 2000, dell’art.1, commi 527, 528 della Legge n.228 del 2012, dell’art.24 Cost., per incompetenza nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’errore e del travisamento.
Con successiva nota del 20 luglio 2018 l’Amministrazione confermava la richiesta di restituzione della somma derivante dal discarico automatico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 oltre agli interessi di mora.
L’interessata impugnava anche quest’ultimo atto con motivi aggiunti, censurandolo per illegittimità derivata dalla presupposta determina, per violazione dell’art.20 del D.Lgs. n.112 del 1999 nonché per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
Il Comune di Pescara si costituiva in giudizio per la reiezione delle impugnative, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Seguivano le repliche delle parti costituite.
Nell’udienza dell’8 aprile 2022, nel corso della quale veniva indicata, quale questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che nel caso di specie, ove si tratta di discarico di somme iscritte a ruolo, in materia di contabilità pubblica, la relativa controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.172 del D.Lgs. n.174 del 2016 (cfr. Corte Cass., SS.UU., n.22951 del 2014).
Ne consegue che la definizione della presente lite va devoluta alla cognizione della Corte dei Conti (cfr. art.11 c.p.a., art.59 Legge n.69 del 2009, Corte Cost. n.77 del 2007).
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.