TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-02-19, n. 202400468
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Pubblicato il 19/02/2024
N. 00468/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lamarmora, 42;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
del Provvedimento del Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza adottato il 29 gennaio 2020, con il quale sono state revocate nei confronti del ricorrente le misure di accoglienza per i richiedenti misure di protezione internazionale;
di ogni altro atto, anche non conosciuto, ad esso conseguente, presupposto, applicativo e/o comunque connesso a quello impugnato e al relativo procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 gennaio 2024 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con il quale il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza – preso atto del decreto n. 86/2020 del Tribunale di Milano, di rigetto del gravame proposto dal ricorrente avverso il diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale – ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza disposte a favore del cittadino straniero.
1.1. A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha addotto i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990;violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990;dell’art. 12 del d.lgs. n. 140 del 2005 e dell’art. 12 della direttiva 2003/9 (art 20 direttiva 2013/33) travisamento o erronea valutazione dei fatti;omessa o apparente motivazione;omessa o apparente motivazione” ;II. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 142 del 2015 travisamento o erronea valutazione dei fatti;omessa o apparente motivazione” ;III. “Violazione degli articoli 17 e 23 del D.lgs. 142/2015 travisamento o erronea valutazione dei fatti;omessa o apparente motivazione”.
1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, instando per il rigetto del ricorso e dell’istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3. Con ordinanza n. 645/2020 del 24 aprile 2020, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, proposta unitamente al ricorso.
1.4. All’udienza di merito straordinario del 19 gennaio 2024, la causa è stata riservata in decisione.
2. Con i vari motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione delle doglianze proposte dal ricorrente, si deduce anzitutto la violazione delle norme procedimentali sulla comunicazione di avvio del procedimento, che sarebbe stata omessa in assenza dell’individuazione delle ragioni di urgenza e indifferibilità che renderebbero invece possibile tale omissione.
2.1. Secondo la parte ricorrente, il provvedimento sarebbe inoltre illegittimo, in quanto il Prefetto avrebbe notificato al ricorrente il provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza, in assenza di una delle condizioni previste dalla legge: la Prefettura non avrebbe potuto procedere alla cessazione delle misure di accoglienza fino al momento del passaggio in giudicato del diniego dell’istanza di protezione internazionale o comunque fino alla decisione in ordine alla richiesta cautelare della sospensione del decreto di rigetto del Tribunale.