TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-07-25, n. 201302116
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N. 02116/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02412/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2412 del 2012, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dall'avv. F B, domiciliato per legge presso la segreteria del Tar Catania in Catania, via Milano, n. 42a;
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato , domiciliataria per legge in Catania, Via Vecchia Ognina, n.149;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dal decreto emesso dalla Corte d'Appello di Messina in data 21/2/2008, iscritto al n.145/2007 V.G, depositato in Cancelleria in data 22/2/2008, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.4000 a titolo di equo indennizzo per equa riparazione ex legge n.89/1981;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che l’Avv. Anna Fichera, delegata dall’Avv.F B difensore del ricorrente alla camera di consiglio del 29/5/2013 ha depositato documentazione attestante l’avvenuto pagamento della sorte capitale da parte del Ministero intimato, ed ha insistito nella domanda di condanna del Ministero alle spese del giudizio;
Ritenuto che avuto riguardo alla dichiarazione della difesa della ricorrente ed alla documentazione da essa depositata in giudizio va dichiarata, in relazione al ricorso in epigrafe, la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto altresì che l’Amministrazione intimata vada condannata al pagamento delle spese di giudizio atteso che nella fattispecie di cui in causa l’Amministrazione è, sostanzialmente, parte soccombente per aver provveduto al pagamento tardivo delle spettanze al ricorrente dopo la proposizione del ricorso in epigrafe, con distrazione in favore dell’Avv. Francesco Barabagallo che ne ha fatto esplicita richiesta, nella misura di Euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali se dovute.