TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2009-12-03, n. 200901089
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N. 01089/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 02201/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2009, proposto da:
E B, rappresentato e difeso dagli avv. A B e A M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Marco, 4600;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di rigetto della domanda di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso dal Questore della Provincia di Vicenza l''8/8/2009 e notificato il 29/8/2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 il Consigliere Elvio Antonelli e uditi l’avv. M. Penazzato, su delega di Benedetti, per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Greco per l’Amministrazione resistente;
Considerato che il danno lamentato non appare connotato dai requisiti della gravità e della irreparabilità.
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;