TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2009-12-03, n. 200901089

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2009-12-03, n. 200901089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200901089
Data del deposito : 3 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02201/2009 REG.RIC.

N. 01089/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 02201/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2009, proposto da:


E B, rappresentato e difeso dagli avv. A B e A M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Marco, 4600;


contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di rigetto della domanda di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso dal Questore della Provincia di Vicenza l''8/8/2009 e notificato il 29/8/2009.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 il Consigliere Elvio Antonelli e uditi l’avv. M. Penazzato, su delega di Benedetti, per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Greco per l’Amministrazione resistente;


Considerato che il danno lamentato non appare connotato dai requisiti della gravità e della irreparabilità.

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;

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