TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-03-08, n. 201802643
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Pubblicato il 08/03/2018
N. 02643/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06186/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6186 del 2017, proposto da:
Clinica Valle Giulia Casa di Cura S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato I S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 34
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
nei confronti di
Commissario
ad acta
per la Sanità della Regione Lazio, Ministero della salute, AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ope legis
in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'annullamento
della circolare Regionale n. 261331/GR/11/02 del 18 maggio 2016 avente ad oggetto: “ Elenco strutture regionali autorizzate alla prescrizione del Piano Terapeutico dei farmaci soggetti a nota AIFA 74 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Lazio, Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio, Ministero della salute, Agenzia Italiana del Farmaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2018 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame, notificato ai soggetti indicati in epigrafe il 13 giugno 2017 e depositato il 30 giugno immediatamente successivo, la Clinica Valle Giulia Casa di Cura S.p.a. (da qui “Clinica”) espone di essere stata autorizzata dalla Regione Lazio sia per le attività di “ Chirurgia generale e ginecologica ” sia per l’attività poliambulatoriale specialistica e diagnostica, sia infine per l’esecuzione di trattamenti di Procreazione Medicalmente Assistita (d’ora in avanti PMA) di I, II e III livello, ancorché non anche alla prescrizione di farmaci soggetti alla nota AIFA 74 in forza delle circolari regionali n. 5 del 2000 e del 19 aprile 2007.
Tanto premesso, la ricorrente impugna la nota regionale del 18 maggio 2016 in quanto essa, nello stilare un nuovo elenco di strutture regionali autorizzate alla prescrizione del Piano Terapeutico dei farmaci soggetti a nota AIFA 74, pur senza disporre una revoca espressa, avrebbe indicato di superare « quanto stabilito dalla circolare regionale n. 5/2000 e non riporta le successive modifiche o integrazioni, come quelle indicate nella circolare 44765/4V20 del 19/04/2007 » e ne avrebbe illegittimamente del tutto escluso quelli privati, come la ricorrente, già autorizzati alla connessa attività di PMA.
La Clinica propone un’unica articolata doglianza di violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 11 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, mancata ottemperanza della circolare regionale n. 5/2000 e del 19 aprile 2007;eccesso di potere sotto svariati profili, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto;indeterminatezza genericità incompletezza carenza di istruttoria e difetto di motivazione;perplessità ed illogicità e/o contraddittorietà manifeste.
Più nel dettaglio, la ricorrente, non inclusa nell’elenco di cui alla nota gravata, oppone che: a) la circolare n. 5/2000 aveva incluso, insieme a quelli pubblici, molti centri privati autorizzati alla prescrizione per il trattamento della infertilità femminile e maschile (diagnosi e piano terapeutico) dei medicinali soggetti a