TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-12-17, n. 201004247
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N. 04247/2010 REG.SEN.
N. 00254/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2006, proposto da:
Stimola M S, rappresentata e difesa dall’avv. E Ccco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dentamaro in Bari, via De Rossi, n. 16;
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Cnio in Bari, via S. Lioce, n. 52;
per l'annullamento
“- del silenzio diniego formatosi sull’istanza di permesso in sanatoria presentata in data 05.10.2005 relativamente a lavori realizzati sul lastrico solare di immobile di sua proprietà;
- di ogni atto comunque presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto;
nonché per l’accertamento
della sussistenza degli estremi per il rilascio del permesso richiesto.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 120 del 29 aprile 2010 e la documentazione conseguentemente depositata;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 la dott.ssa Rosalba Giansante e e udito per la parte resistente il difensore, l’avv. Giovanni Cnio su delega dell’avv. M C;nessuno è comparso per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato l’1.02.2006 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 10.02.2006, la sig.ra M S Stimola ha chiesto l’annullamento del silenzio diniego che si sarebbe formato sull’istanza di permesso in sanatoria da essa presentata in data 05.10.2005, relativamente a lavori realizzati sul lastrico solare di immobile di sua proprietà;la ricorrente ha chiesto altresì l’accertamento della sussistenza degli estremi per il rilascio del permesso in sanatoria richiesto.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: violazione ed erronea interpretazione del’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e successive modifiche in relazione alla legge n. 241 del 1990 e in particolare all’art. 3 della stessa nonché in relazione agli artt. 97, 42 e 24 Cost. e al combinato disposto degli artt. 3, 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria contraddittorietà e manifesta ingiustizia.
Alla camera di consiglio del 2 marzo 2006 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
Alla camera di consiglio del 29 aprile 2010 questa Sezione con ordinanza istruttoria n. 120 ha ordinato al Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Trani di depositare nella Segreteria di questa Sezione, entro 60 giorni dalla comunicazione della ordinanza stessa, una relazione esplicativa sulla vicenda per cui è causa, nonché sulla eventuale adozione di provvedimenti espliciti di definizione dell’istanza presentata della ricorrente;ha altresì rinviato la causa per il prosieguo all’udienza del 24 giugno 2010.
Parte ricorrente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2010 il Presidente ha comunicato agli avvocati presenti che il Collegio aderiva allo sciopero proclamato dall'A.N.M.A. e, pertanto, ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso a data da destinarsi.
Il Comune di Trani in data 16.11.2010, in adempimento alla suddetta ordinanza istruttoria n. 120 del 29 aprile 2010, ha depositato la relazione esplicativa sulla vicenda oggetto del presente giudizio ed in data 22.11.2010 ha altresì depositato la relativa documentazione.
Nella suddetta relazione il Comune di Trani ha ripercorso cronologicamente la vicenda rappresentando che essa aveva avuto inizio con l’ordinanza dirigenziale n. 27/2005 di demolizione delle opere di cui all’ordinanza stessa, adottata nei confronti della ricorrente in qualità di proprietaria del lastrico solare dell’immobile sito in Trani, al corso Regina Elena, 11, angolo via G. Bovio;che la sig.ra Stimola, relativamente alle suddette opere, aveva presentato istanza di sanatoria assunta al protocollo in data 06.10.2005;che in data 13.12.2005 esso Comune aveva chiesto all’interessata l’invio di documentazione integrativa relativamente al progetto di cui alla citata istanza;che in data 27.02.2007 la ricorrente aveva provveduto a trasmettere la documentazione integrativa;che in data 25.10.2007 era stato acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici di Bari;che con nota prot. n. 18157 del 05.05.2008 era stato adottato il provvedimento di rigetto della istanza di sanatoria per cui è causa, notificato alla sig.ra Stimola in data 07.05.2008.
Il Comune di Trani si è anche costituito a resistere in giudizio eccependo l’improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e chiedendo, in subordine, il rigetto del gravame.
Alla udienza pubblica del 24 novembre 2010 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Collegio deve innanzitutto esaminare l’eccezione di improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, sollevata dal Comune di Trani.
L’eccezione è fondata.
Il Collegio ritiene di dover chiarire che, considerato che dalla relazione esplicativa depositata dal Comune di Trani in data 16.11.2010 e dalla documentazione versata in atti risulta che: in data 13.12.2005 il Comune resistente aveva chiesto all’interessata l’invio di documentazione integrativa relativamente al progetto di cui alla istanza di sanatoria presentata dalla sig.ra Stimola in data 05.10.2005 relativamente a lavori realizzati sul lastrico solare di immobile di sua proprietà per cui è causa, che solo in data 27.02.2007 la ricorrente aveva provveduto a trasmettere la documentazione integrativa e che in data 07.05.2008 il Comune resistente aveva adottato il provvedimento di rigetto della citata istanza di sanatoria, il presente gravame deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse sia che si aderisca alla tesi della natura giuridica provvedimentale del silenzio di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, quale ipotesi di silenzio significativo di rigetto della istanza, sia che si aderisca alla tesi della natura giuridica del silenzio di cui trattasi quale silenzio rifiuto.
Ciò in quanto alla data della presentazione dell’odierno ricorso, notificato il 01.02.2006 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 10.02.2006, il termine di 60 giorni previsto dalla suddetta norma era stato interrotto dalla richiesta di documentazione e, pertanto, se si aderisce alla tesi del silenzio rigetto questo non può ritenersi formato per incompletezza della domanda, circostanza questa sostanzialmente confermata dalla ricorrente con la produzione della documentazione integrativa, e se si aderisce alla tesi del silenzio rifiuto nella fattispecie oggetto di gravame la stessa richiesta di documentazione fa sì che non può configurasi inadempimento per carenza del presupposto (obbligo di provvedere), con la conseguenza che l’emanazione del provvedimento di rigetto della istanza di sanatoria determina comunque, in quanto provvedimento sopravvenuto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese, si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.