TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-06-03, n. 202100584
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Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00584/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2019, proposto da
AL - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci e Carmine Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Umberto Michielin in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 68;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, n. 21;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Roma, Via Emilio de’ Cavalieri, n. 11;
Trenitalia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua :
(a) della delibera dell'ART 29 novembre 2018 n. 118, pubblicata in pari data, recante “Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2020”, al “Prospetto informativo della rete 2019” …”;
(b) del Prospetto Informativo della Rete 2020, edizione dicembre 2018, pubblicato con disposizione dell'A.D. di FI 7 dicembre 2018 n. 20;
(c) dell'aggiornamento del PIR 2019, edizione dicembre 2018, pubblicato con disposizione dell'A.D. di FI 7 dicembre 2018 n. 19;
(d) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 la dott.ssa Valentina Caccamo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. AL Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. effettua servizi di trasporto passeggeri di tipo AV/AC (Alta Velocità/Alta Capacità) sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale, gestita in regime di concessione da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – FI (di seguito anche “FI”). In applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. n. 112/2015, quest’ultima pubblica annualmente e sottopone a periodici aggiornamenti il Prospetto Informativo della Rete (di seguito anche “PIR”), cioè il documento predisposto da FI in qualità di Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, recante i criteri, le procedure, le modalità e i termini relativi al sistema di assegnazione della capacità dell’infrastruttura e all’erogazione dei servizi. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche “ART”), in qualità di organismo di regolazione, può prescrivere al Gestore modifiche e integrazioni ai contenuti del PIR.
2. In data 29 giugno 2018, FI avviava il procedimento di aggiornamento del PIR 2020 in relazione all’orario di servizio dicembre 2019 – dicembre 2020, pubblicando una prima bozza dell’atto, sulla quale AL presentava osservazioni ex art. 14 del D. Lgs. 112 del 2015.
3. In data 28 settembre 2018, FI pubblicava la bozza finale del PIR 2020, che, unitamente alla relazione di accompagnamento, veniva trasmessa all’ART per le valutazioni di competenza. Quest’ultima, all’esito delle operazioni di verifica, adottava la Delibera n. 118/2018, recante “ Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2020”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2019”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2021 ”, con cui venivano dettate talune prescrizioni relative al PIR 2020 e altre da recepirsi nel PIR 2019.
4. Conseguentemente, FI pubblicava il Prospetto informativo della Rete 2020 - edizione dicembre 2018 (anche solo “PIR 2020”), nonché, contestualmente, l’aggiornamento del PIR 2019 - edizione dicembre 2018 (anche solo “PIR 2019”).
5. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna la Delibera ART n. 118/2018, nonché i summenzionati PIR 2020 e 2019 (aggiornamento), articolando le censure così rubricate:
- “ 1. Violazione del d. lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2). Violazione sotto altro profilo del d. lgs. 112/2015 (in specie, artt. 14 e 37). Violazione del principio di equità e non discriminazione. Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ 2. Violazione del d. lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 4, 11, 12, 13). Violazione sotto altro profilo del d. lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 14 e 37). difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ 3. Violazione del d. lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 4, 11, 12, 13, 14) e della delibera 114/2018. Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ 4. Violazione del d. lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 4, 11, 12, 13, 14). Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ 5. Violazione della decisione della commissione 2012/757/UE del 14 novembre 2012. Violazione della delibera 118 del 2018 (prescrizione 4.4.3.1). Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ 6. Violazione del d. lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 4, 12, 14, 17 e 18). Violazione sotto altro profilo del d. lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 14 e 37). Violazione della delibera dell’art 96 del 2015 (in specie, misure 27 e 29). Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ 7. Violazione del d. lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 4, 13, 26, 28). Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ 8. Violazione del d. lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 4, 12, 13 e 14). Violazione sotto altro profilo del d. lgs. 112 del 2015 (in specie, art. 14 e 37). Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ 9. Violazione del d.lgs. 112 del 2015 (in specie, artt. 2, 12, 21). Violazione della delibera 140/2017. Difetto di istruttoria e di motivazione ”.
6. Si sono costituite in giudizio l’ART e FI, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito e insistendo per la sua reiezione nel merito.
7. Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi in vista dell’udienza del 25 maggio 2021 fissata per la trattazione del merito della causa, nel corso della quale la stessa è passata in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020.
8. Preliminarmente, deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo nella parte in cui ha ad oggetto le disposizioni del PIR, in quanto estranee al potere regolatorio ed espressione dell’autonomia contrattuale del Gestore dell’Infrastruttura e delle imprese ferroviarie.
L’eccezione è infondata.
L’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 112/2015 demanda al gestore dell'infrastruttura - previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate - l’elaborazione, la pubblicazione e il periodico aggiornamento di un Prospetto Informativo della Rete, attribuendo all’ART il potere di richiedere che al PIR vengano apportate “ le opportune modifiche ed integrazioni ” sulla base di “ eventuali indicazioni e prescrizioni ”.
L’art. 37, comma 3, D. Lgs. n. 112/2015 specifica poi che “ l'organismo di regolazione [...] controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti ”.
Deve ritenersi, pertanto, ricompresa nella giurisdizione del giudice amministrativo anche la cognizione della legittimità delle disposizioni del PIR - in disparte la questione della natura giuridica di tale documento, se atto avente natura sostanzialmente amministrativa o piuttosto contrattuale – nella misura in cui vengano contestate, come accade nel caso di specie, la doverosità o meno dell’esercizio del potere attribuito all’ART o le modalità con cui l’Autorità ha agito.
L’estraneità o meno delle disposizioni del PIR all’intervento regolatorio dell’ART attiene quindi al merito della controversia e non può essere affermata a priori per escludere la giurisdizione del giudice amministrativo.
9. Si può adesso passare all’esame nel merito delle questioni devolute in ricorso, preliminarmente dando atto che, nella memoria depositata ex art. 73 c.p.a., AL ha evidenziato di non avere più interesse alla decisione sui motivi di impugnazione secondo, terzo, quarto, sesto e nono, i quali devono essere dichiarati, pertanto, improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
10. Con il primo ordine di censure, AL lamenta l’iniquità del sistema di penali previsto, in capo al Gestore dell’Infrastruttura, per la soppressione totale o parziale di tracce e, in capo alle imprese ferroviarie, per mancata utilizzazione di tracce assegnate e contrattualizzate. In particolare, l’importo delle penali a carico di queste ultime sarebbe quantificato anche in funzione