TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2014-11-27, n. 201400566
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N. 00566/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00972/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2014, proposto da:
T A, rappresentato e difeso dall'avv. S G, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Questura di Modena, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 25.03.14, notificata al ricorrente il 27.09.14 prot. 2884, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che sussiste la possibilità di un esito favorevole della causa con riferimento alla violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 che non ha consentito all’interessato di evidenziare nel procedimento amministrativo gli elementi di fatto e la documentazione prodotta nel giudizio;
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese della fase cautelare;