TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2022-12-02, n. 202216087
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Pubblicato il 02/12/2022
N. 16087/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12949/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12949 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. P D L, presso il cui studio in Roma, via delle Saline, 69, ha eletto domicilio;
contro
Ater - Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comune di Roma, in persona del legale rappresentante
p.t.
, rappresentata e difesa dagli avv.ti M M e D C dell’Avvocatura dell’ente, presso i cui uffici in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli, 20/E, è domiciliata;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina direttoriale “dell’Ater del Comune di Roma” del 17.8.2022, rep. QC/1231/2022 e prot. QC/43635/2022, notificata il 23.8.2022, resa nel procedimento relativo alla domanda di sanatoria presentata il 16.11.2020, di reiezione dell’istanza stessa ai sensi dell’art. 22, co. 141, lett. c) , l.r. Lazio n. 1/2020 (in quanto l’immobile sarebbe stato occupato fuori termine a causa della presenza oltre il limite stabilito dalla norma in questione del precedente titolare, uscito in data 26.6.2014);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Espletate le formalità di cui all’art. 60 c.p.a.;
Rilevato :
- che con ricorso notificato il 21.10.2022 (dep. il 4.11) l’istante in epigrafe – nel premettere: di essere residente sin dal 20.3.2014 in un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Roma (come da certificato storico anagrafico), già abitato da altro occupante uscitone nel mese di giugno 2014;di aver presentato il 16.11.2020 istanza di regolarizzazione ai sensi della l.r. Lazio n. 1/2020, istanza “dichiarata inammissibile” dall’Ater di Roma il 23.9.2021;che il 18.10.2022 sarebbe stato effettuato lo sgombero dell’immobile (“benché fossero ancora pendenti i termini per l’impugnazione del provvedimento amministrativo e senza alcun rispetto dei termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi emessi successivamente”) – ha chiesto l’annullamento della determinazione del 17.8.2022 (rep. QC/1231/2022 e prot. QC/43635/2022), di diniego della domanda di regolarizzazione, deducendo: I) quanto al requisito per accedere alla sanatoria ex art. 22, comma 141, lett. c), l.r. 1/2020: eccesso di potere per travisamento dei fatti ; II) violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 10 e 10-bis l. n. 241/90, dell’art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 e dell’art. 18 d.P.R. n. 1035/1972;eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria e sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti;lesione del diritto alla difesa ;
- che l’Ater di Roma, costituitasi in resistenza, ha eccepito: il difetto di legittimazione passiva con riferimento all’impugnazione del diniego, sostenendo che avrebbe dovuto essere evocata in giudizio Roma Capitale quale autorità emanante;il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande relative agli atti consequenziali (diffida ai sensi del d.P.R. n. 1035/72 e decreto di rilascio, emessi dalla stessa Ater;mem. 25.11.2022);
- che all’odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione (previo avviso alle parti sulla possibile definizione con sentenza in forma semplificata);
Considerato che le eccezioni di Ater sono condivisibili;
Considerato in particolare, sul diniego di regolarizzazione:
- che ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a. “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato […]” (1° per.);
- che il gravato diniego è stato adottato da Roma Capitale (determinazione n. rep. QC/1231/2022 e prot. QC/43635/2022 del 17.8.2022, con cui il Direttore della Direzione edilizia residenziale pubblica del Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative di detto ente ha respinto l’istanza “di assegnazione in regolarizzazione” presentata il 16.11.2020, “in conformità all’esito contrario del procedimento istruttorio di spettanza esclusiva dell’ente gestore dell’alloggio […] e per i motivi ostativi rappresentati in sede di preavviso di rigetto e di successiva conferma del rigetto stesso”);
- che, pertanto, il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato (mediante notificazione del ricorso) nei confronti di Roma Capitale quale “ pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato ” (parte resistente);
- che non rilevano, in contrario, le argomentazioni con cui l’istante sostiene che l’art. 22, co. 146, l.r. Lazio n. 1/2020 (letto unitamente alla delib. n. 429/2020) non attribuirebbe a Roma Capitale “il potere di regolarizzare le occupazioni abusive” (venendo riservata a quest’ultima amministrazione soltanto la funzione di “predisporre il provvedimento finale in qualità di mero comunicatore dell’esito della domanda di sanatoria”) e che comunque Ater sarebbe un controinteressato (mem. 23.11.2022);ciò in quanto: i) se pure fosse astrattamente configurabile un vizio di incompetenza (implicitamente prospettato dalla parte privata), nondimeno esso avrebbe dovuto essere esaminato in seno a un giudizio a contraddittorio ritualmente instaurato (nel quale, cioè, fosse presente anche il soggetto “che ha emesso l’atto impugnato”); ii) nella specie, non si ravvisa un errore scusabile, risultando di agevole percezione (mediante lettura del provvedimento) la riferibilità del diniego a Roma Capitale; iii) non è sufficiente, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso “ad almeno un controinteressato” qualora manchi quella alla parte resistente (come attestato dalla congiunzione “e” nell’art. 41, co. 2, c.p.a.: “il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati […]”);
Considerato altresì, sui provvedimenti consequenziali al diniego:
- che il giudizio su tali atti (diffida e decreto di rilascio;all.ti 6-5 e 7-6 ric.) – da ritenere (implicitamente) impugnati dalla parte privata con il secondo motivo di ricorso (prospettante tra l’altro la mancata indicazione di un termine per il rilascio dell’immobile e il mancato rispetto dei termini di impugnazione) – esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria alla stregua del pacifico indirizzo giurisprudenziale, anche di questa Sezione, in materia di occupazioni sine titulo di alloggi e.r.p. (v. in proposito, di questa Sezione, la sent. 22 aprile 2020, n. 4077, alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.);
Considerato in conclusione:
- che – rilevata l’inammissibilità anche della domanda risarcitoria poiché avanzata in modo del tutto generico (mediante un mero riferimento ai danni nelle conclusioni dell’atto introduttivo) – il ricorso è inammissibile;
- che, per il peculiare caso di specie, le spese possono essere compensate;