TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-04-09, n. 201900332
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Testo completo
Pubblicato il 09/04/2019
N. 00332/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00910/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 910 del 2017, proposto da
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R U, C M, con domicilio eletto presso lo studio R U in Cagliari, viale Regina Margherita 56;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Dante 11;
Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Cagliari prot. n. 0204883/2017 del 01.09.2017, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata Dott.ssa C M, con il quale è stata rigettata l'istanza di permesso di costruire presentata dalla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in data 4.08.2015, prot n. 188075, ed avente ad oggetto la demolizione della facciata attuale e di parte della recinzione contigua, la realizzazione di una nuova facciata, l'adeguamento dei percorsi e degli accessi alla Legge n. 13/1989, per la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, sita in Cagliari, nella Via Is Mirrionis n. 86;
- del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 del Comune di Cagliari, prot. n. 0248192/2016 del 14.11.2016, relativo alla suddetta istanza di permesso di costruire, al quale il provvedimento definitivo rinvia;
- dell'art. 29 delle NTA del PUC di Cagliari, nella parte in cui prevede la predisposizione di un piano attuativo per la realizzazione in zona G – sottozona GA2 di un'opera quale la facciata di cui al progetto allegato alla suddetta istanza di permesso di costruire, laddove si ritenesse che l'opera da realizzare sia da configurarsi come «nuova costruzione» e/o «ristrutturazione».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente che in data 1° agosto 2012 formulava al Comune di Cagliari richiesta di parere preventivo, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Edilizio, su un progetto preliminare di opere che si rendevano necessarie per la Parrocchia Santi Pietro e Paolo, domandando anche di attivare la procedura d’urgenza data la loro indifferibilità.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 4.8.2015 Don Federico Locci, nella sua qualità di Parroco e legale rappresentante p.t. della Parrocchia, presentava al Comune di Cagliari, Servizio Edilizia Privata, istanza di permesso di costruire – ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 – avente ad oggetto la demolizione della facciata attuale e di parte della recinzione contigua, la realizzazione di una nuova facciata, l’adeguamento dei percorsi e degli accessi alla Legge n. 13/1989.
All’istanza veniva allegata l’autorizzazione paesaggistica della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, resa con determinazione n. 1832/TP/CA-CI del 14.07.2015, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
In data 17.09.2015 veniva acquisito anche il nulla osta prot. 35004/II71 del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, alla realizzazione delle opere sull’area concessa in comodato d’uso trentennale con contratto rep. n. 1424/2009 del 28.10.2009, nulla osta ugualmente allegato all’istanza di permesso di costruire.
Il progetto prevedeva la demolizione della recinzione con funzione di facciata e di parte della recinzione contigua, la realizzazione di una nuova facciata di altezza circa 11 metri e larghezza circa 10 metri, nonché alcune sistemazioni interne dei percorsi e delle protezioni agli ingressi.
La nuova facciata veniva collocata lungo la recinzione in posizione arretrata di circa 5 metri e risulta costituita da un portale ad arco, chiuso da un cancello metallico ad aria passante.
In data 14.11.2016 il Comune di Cagliari, con nota prot. n. 0248192/2016, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
La ricorrente, per il tramite del tecnico incaricato, rispondeva alle osservazioni.
Il Comune, con provvedimento prot. n. 204883/2017 del 1° settembre 2017, ha definitivamente respinto l’istanza ritenendo che gli elaborati presentati “non permettono il superamento dei motivi ostativi” indicati nel preavviso di rigetto.
In data 14.06.2017 veniva presentata una DUA per eseguire alcuni degli interventi di cui all’istanza del 4.08.2015 (sistemazione del vialetto di collegamento dalla recinzione all’ingresso della Chiesa e realizzazione delle rampe di accesso finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche), resisi assolutamente urgenti.
Restano da eseguire la demolizione della facciata e di parte della recinzione contigua e la realizzazione della nuova facciata.
Avverso gli atti indicati in epigrafe è quindi insorta la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
1) violazione dell’art. 29 delle NTA del PUC di Cagliari, violazione degli artt. 4 e 10 del Regolamento Edilizio del Comune di Cagliari, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata qualificazione dell’intervento edilizio, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e incongruità della motivazione;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 886 c.c., eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà e travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste;
3) incompetenza, sviamento di potere, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e incongruità della motivazione;
4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti, violazione del principio di leale collaborazione;
5) violazione dell’art. 32 del Regolamento Edilizio del Comune di Cagliari, eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
6) eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, sviamento di potere, violazione del principio di ragionevolezza, violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, violazione del principio di proporzionalità, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della Legge n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della Legge n. 847/1964 e dell’art. 16, comma 8 del d.P.R. 380/2001.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituiva il Comune di Cagliari chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla data della camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa veniva rinviata alla udienza pubblica per la trattazione nel merito.
Alla udienza pubblica del 27 febbraio 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Al di là delle molteplici questioni sottoposte al Collegio, la vicenda è solo apparentemente complessa.
Il nucleo centrale della questione è la richiesta, contraria a qualsiasi canone di proporzionalità dell’azione amministrativa, di avviare un procedimento per l’approvazione di un piano attuativo per la realizzazione della nuova facciata della Chiesa.
Il diniego