TAR Latina, sez. I, sentenza 2017-01-23, n. 201700028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2017-01-23, n. 201700028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201700028
Data del deposito : 23 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2017

N. 00028/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00177/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2016, proposto da:
Ditta Lido del S di B S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S S C.F. SCTSMN71P55F839I, A P C.F. PLMNTN51S18E955F, da intendersi domiciliati agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

contro

il comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F P C, elettivamente domiciliato in Latina, viale IV Novembre n. 25, presso l’avvocatura municipale;

per l'annullamento

della nota prot. n. 177372 del 29 dicembre 2015 con la quale il Comune di Latina ha negato l'autorizzazione al mantenimento delle strutture di facile rimozione allocate sull'area demaniale marittima per tutta la durata della Concessione demaniale marittima, della decadenza e risarcimento del danno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone la società ricorrente di essere titolare sul litorale di Latina (area 7, lotto n. 2 denominato “Lido del sandalo”) di una concessione demaniale marittima avente a oggetto l’installazione e gestione di uno stabilimento balneare.

A seguito dell’entrata in vigore della disposizione dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 13 che ha introdotto nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 l’articolo 52-bis (secondo cui “al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell'articolo 52, comma 1, può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione. In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia”), la ricorrente presentava al comune il 28 ottobre 2015 una istanza di “destagionalizzazione” dell’attività dello stabilimento balneare.

Con atto 29.12.2015 il Comune respingeva, tuttavia, l’istanza, sul rilievo che l’applicazione dell’articolo 52-bis avrebbe postulato una variante al piano di utilizzazione degli arenili (in quanto quello vigente prevede che le installazioni siano smontate al termine della stagione estiva) e l’aggiornamento dei titoli (cioè il rilascio di titoli che prevedano l’occupazione permanente e non semplicemente stagionale dell’arenile concesso);
il provvedimento aggiunge che un superamento della previsione dello smontaggio dell’installazione entro il mese di ottobre di ogni anno si sarebbe altresì tradotta in una “violazione della lex specialis ” predeterminata dall’amministrazione e accettata dalla ricorrente (il riferimento è alla circostanza che la ricorrente ha conseguito la concessione demaniale di cui è titolare all’esito di una gara il cui regolamento prevedeva appunto che le installazioni di cui consta lo stabilimento balneare dovessero essere ogni anno smontate al termine della stagione estiva).

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità sotto vari profili.

Con ordinanza n. 80 del 24 marzo 2016 la sezione accolto l’istanza incidentale, così sospendendo l’efficacia del provvedimento di decadenza.

Il comune di Latina resiste al ricorso.

Il ricorso è in parte improcedibile, avendo il difensore della ricorrente dichiarato alla pubblica udienza che nelle more del processo è venuto meno l’interesse alla decisione alla luce della sopravvenuta delibera consiliare n. 25/16;
permanendo per il resto l’interesse all’accoglimento del ricorso in relazione all’atto di decadenza della concessione.

Sotto quest’ultimo profilo la ricorrente impugna - come detto - la declaratoria di decadenza pronunciata dal comune al fine di sanzionare il mancato smontaggio dello stabilimento balneare entro la predetta data

Il ricorso, sotto tale profilo, è fondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che i titoli di cui è in possesso la ricorrente effettivamente la obbligano a smontare i manufatti di cui consta il suo stabilimento balneare al termine della stagione estiva e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno. L’atto suppletivo della licenza sottoscritto il 4 giugno 2008 prevede infatti l’installazione di “un manufatto di facile rimozione durante la stagione balneare” con “effettivo utilizzo dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno” e con previsione dello smontaggio della struttura con la sola eccezione dei “pali di sostegno”.

Ciò premesso, osserva il Collegio che ciò che appare maggiormente stigmatizzabile nel comportamento del comune nella situazione creatasi è che la decadenza sia stata disposta a fronte del mero rilievo della violazione degli obblighi da parte del concessionario, senza che si sia proceduto a una valutazione della gravità della violazione e della sua incidenza sul rapporto concessorio.

Ad avviso del Collegio la mancata rimozione dell’infrastruttura al termine della stagione, se si considera il contesto in cui è maturata e la circostanza che la ricorrente aveva tardivamente iniziato a eseguire lo smontaggio (che negli anni precedenti era stato eseguito nel termine, come pure segnalato con la memoria partecipativa), non integra quella violazione di obblighi del concessionario che – come sostenuto dalla giurisprudenza – assuma una gravità tale da compromettere “con carattere di definitività il proficuo svolgimento del rapporto” ovvero da rendere inattuabili gli scopi per il quali la concessione è stata rilasciata;
nella fattispecie sarebbe stato senz’altro più coerente con un principio di proporzionalità e di graduazione delle sanzioni preliminarmente diffidare la ricorrente alla immediata rimozione dell’infrastruttura per poi, di fronte a un ulteriore rifiuto o inerzia, pronunciare la decadenza.

Insomma il ricorso immediato alla sanzione della decadenza è giustificato di fronte a violazione di obblighi che assuma un particolare rilievo o carattere di definitività;
allorché la violazione non abbia un tale rilievo il principio di proporzionalità e di graduazione impone che all’inadempiente sia intimato di far cessare la situazione di antigiuridicità entro un termine per poi, di fronte a un persistente inadempimento, pronunciare senza ulteriori indugi la decadenza. Potrebbe obiettarsi che già il diniego del 29 dicembre 2015 minacciava la decadenza nel caso di mancata osservanza del provvedimento;
tuttavia a questo rilievo può replicarsi che non è contestato che, alla data del provvedimento di decadenza, la ricorrente avesse intrapreso le operazioni di smontaggio dello stabilimento balneare.

Conclusivamente il ricorso è, in parte, improcedibile ed, in parte, fondato, con conseguente annullamento del provvedimento di decadenza. La domanda di risarcimento dei danni va respinta dato che la ricorrente ha ottenuto la tutela cautelare (ordinanza cautelare n. 80 del 24 marzo 2016) e ha, quindi, potuto regolarmente esercitare l’attività durante la stagione balneare.

Le spese di giudizio possono essere interamente compensate, in considerazione della non fondatezza delle censure dedotte con il ricorso principale.

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