TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-04-22, n. 201505880

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-04-22, n. 201505880
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505880
Data del deposito : 22 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07338/2014 REG.RIC.

N. 05880/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07338/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7338 EL 2014, proposto da:
IN EL NV Società Cooperativa Edilizia a r.l., in persona EL legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro LI, con domicilio eletto presso il suo studio, in OM, Via Giuseppe Luigi Lagrange, n. 1;



contro

OM LE, in persona EL Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Garofoli, con domicilio eletto in OM, Via EL Tempio di Giove, 21 (Avvocatura Capitolina);
RE AZ, in persona EL Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto presso in OM, Marcantonio Colonna 27 (sede ELl’Avvocatura ELl’Ente);



nei confronti di

MO RE, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Perticaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in OM, viale Giuseppe Mazzini, 146;



per l'annullamento

provvedimento prot. 30732 EL 04.03.14 di OM LE, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, U.O. Edilizia Residenziale Pubblica – Ufficio Istruttoria Progetti e Varianti Urbanistiche, avente ad oggetto: "chiusura EL procedimento di autotutela avviato con nota prot. n. 83185 EL 15.10.2012, ai sensi degli artt. 7 e ss. ELla l. n. 241/90 - P.d.Z. C24 Via Longoni- legge finanziamento n. 179/92 art. 8 - Convenzione ELibera C.C. 173/05", con il quale OM LE ha comunicato che a rettifica e sostituzione ELla tabella prezzi di cessione alloggi già approvata, è stato rideterminato il prezzo di cessione ed il conseguente canone di locazione degli alloggi realizzati dalla cooperativa ricorrente, fruente di contributo regionale ex art. 8 L. n. 179/92, come da nuova tabella approvata e sostituente la precedente con effetto ex tunc;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui la Relazione conclusiva EL Gruppo di Lavoro EL 1.10.2012, ove assunta a presupposto EL suddetto provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM LE e di MO RE, RO MA, BR AM, AS DR, LA DA, EM SA, FA Di OR, IA SO, ZI EL NO, AL OZ, ED ER, LI ZI, AL ER, TI UR, SI NA, CO AB, D’MP SC, OT SS, BR DR, Di QU CH, LA RO, ON AU, GE IL, CH RA, CA ES, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Perticaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in OM, viale Giuseppe Mazzini, 146;

Viste le memorie difensive ELle parti;

Visti tutti gli atti ELla causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica EL giorno 18 dicembre 2014 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

I. SP (nei tratti essenziali che in questa sede particolarmente interessano) la ricorrente IN EL NV Società Cooperativa Edilizia a r.l. (d’ora in poi “IN EL NV” o la “Cooperativa”), che il Comune di OM (oggi OM LE), in virtù di Convenzione EL 18.1.2006, stipulata ai sensi ELl’art. 35 ELla L. n. 865/1971, ha concesso alla Cooperativa stessa il diritto di superficie per la durata di anni 99 su un’area edificabile facente parte EL comparto C EL Piano di Zona “C24 Via Longoni”. Su detta area era prevista, nell’ambito EL Piano di Zona, la realizzazione di una cubatura residenziale di mc. 8962 effettivi. La concessione EL diritto di superficie è stata accordata alla Cooperativa predetta per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare (31 alloggi), fruente di finanziamento agevolato ELla RE AZ, ex L. n. 179/1992, per la costruzione di alloggi da concedere in locazione permanente. In particolare, afferma l’istante di aver ottenuto, per la realizzazione ELl’intervento di edilizia agevolata cui si riferisce la controversia in trattazione, il finanziamento di euro 1.003.968,00.

II. Soggiunge l’istante che per i programmi costruttivi fruenti di finanziamento pubblico, il prezzo di cessione e il canone di locazione vanno determinati sulla base dei criteri di cui al Disciplinare Generale, che assume come elemento di calcolo un costo minore rispetto a quello degli interventi a credito ordinario. Sostiene di essersi a tanto attenuta nella determinazione EL prezzo e canone suddetti (e che le relative tabelle sono state approvate dal Comune il 13.3.2008). Anche il QTE (Quadro Tecnico Economico) ELl’intervento, presentato alla RE AZ, è stato da quest’ultima regolarmente vistato.

III. Gli alloggi sono stati realizzati e tutti concessi in locazione, con canone corrispondente a quello come sopra determinato (pari al 4,30% EL prezzo di cessione). Peraltro, con nota n. prot. 83185 EL 12.10.2012, l’Ufficio ERP di OM LE ha comunicato alla IN EL NV, ai sensi ELl’art. 7 ELla legge n. 241/1990, l’avvio di un procedimento di verifica ELle procedure di calcolo EL prezzo di cessione e EL canone di locazione degli alloggi ERP palesando che l’attività di verifica si rendeva necessaria per la constatata mancata detrazione EL contributo regionale dal prezzo massimo di cessione utilizzato per la determinazione EL canone di locazione.

La Cooperativa ha inoltrato all’ufficio procedente documentazione (piano economico finanziario con i dati ELl’intervento ivi incluso il contributo regionale) e una nota di osservazioni e diffida il 15.5.2013.

IV. Con provvedimento n. prot. 30732 EL 4.3.2014 il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha tuttavia disposto la chiusura EL procedimento di autotutela come sopra avviato e ha rideterminato il prezzo di cessione e il conseguente canone di locazione degli alloggi assegnati, rilevando, inoltre, che in mancanza ELle lettere di richiesta e/o accettazione ELle migliorie da parte dei soci/affittuari/fruitori finali, non era possibile riconoscere le migliorie stesse afferenti ai singoli alloggi.

L’atto è stato contestato da IN EL NV (ma non per quanto attiene al mancato riconoscimento ELle migliorie) innanzi a questo Tribunale, con ricorso introduttivo depositato il 3.6.2014, nel quale sono formulati cinque articolati motivi di censura.

Si sono costituiti in giudizio e hanno controdedotto ex adverso OM LE (con memoria EL 12/13.11.2014), la RE AZ (memoria depositata il 14.11.2014) e i sigg.ri MO RE ed altri (tutti sopra nominativamente specificati) nella dichiarata qualità di affittuari degli alloggi realizzati (memoria EL 9.7.2014). La ricorrente ha insistito nei propri assunti e replicato alle parti resistenti con memorie depositate il 14 e 27 novembre 2014.

La causa è passata in decisione, all’udienza pubblica, EL 18 dicembre 2014.

V. Premesso quanto sopra, rileva il Collegio -ritenendo di dover confermare, sebbene con alcune puntualizzazioni, l’orientamento già espresso, in un caso analogo, dal Tribunale con sentenza di questa Sezione n. 6800 EL 26.6.2014- che il ricorso è privo di fondamento e va quindi disatteso alla stregua ELle seguenti considerazioni:

1) La ricorrente sostiene, in estrema sintesi, di essersi attenuta, nella determinazione EL prezzo di cessione e EL conseguente canone di locazione, ai vincolanti criteri ELla Convenzione ex art. 35 ELla L. n. 865/71 assunta nel 2006, in conformità allo schema approvato dal C.C. di OM con ELiberazione n. 173/2005, e al relativo Disciplinare Generale, tanto è vero che il Comune e la RE hanno a suo tempo approvato la tabella dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione, ritenendoli conformi alla Convenzione. Per cui, lamenta ancora l’istante, la modifica ora attuata da OM LE, che ritiene di modificare prezzi e canoni, avendo ravvisato la necessità di scomputare il finanziamento pubblico, non è ammissibile, per interventi già realizzati nel rispetto ELle regole (come anche da Atto d’obbligo sottoscritto dalla Cooperativa). Non vi è alcuna norma che imponga nella specie lo scomputo EL finanziamento. Sono le imprese, d’altra parte, ad essere destinatarie e beneficiarie EL contributo. Si tratta infatti di programmi edificatori destinati alla locazione permanente. Inoltre, l’importo base EL costo di costruzione è nettamente inferiore a quello dei programmi senza finanziamento. Il provvedimento è immotivato ed assunto in difetto di istruttoria, con richiamo di atti endoprocedimentali (relazione EL Gruppo di lavoro) incoerenti rispetto alla normativa legislativa, regolamentare e convenzionale che regola la materia, e riferiti anche a diverse tipologie di finanziamento, che si riferiscono alla cessione e non già alla locazione di alloggi. L’atto è illegittimo in quanto provvede a rideterminazione in via retroattiva di prezzo massimo di cessione e canone di locazione degli alloggi di e.r.p. realizzati dalla ricorrente. L’Autorità che ha provveduto non era competente, spettando semmai al Consiglio Comunale procedere alla modifica ELla ELibera C.C. n. 173/2005 che ha determinato i prezzi massimi di cessione degli alloggi. La Convenzione non poteva essere modificata unilateralmente dall’Organo amministrativo che ha adottato l’atto impugnato. Tale atto è poi illegittimo anche ove riguardato sub specie di revoca e non di annullamento. Ancora, l’autotutela è stata illegittimamente esercitata, in violazione ELl’art. 3 e ELl’art. 21 nonies ELla l. n. 241/90, per difetto di motivazione rispetto alle controdeduzioni prodotte, in violazione ELl’affidamento maturato da tempo nella cooperativa interessata, senza considerazione EL danno economico per la ricorrente, ELle sue considerazioni difensive, degli interessi incisi e senza valutazione comparativa ELle posizioni in gioco. Sostiene infatti che l’affidamento ELl’istante e la sua posizione, con lo stravolgimento unilaterale a posteriori e con efficacia retroattiva ex tunc ELl’equilibrio economico e finanziario ELl’intervento, non possono essere ignorati e lesi, trattandosi di applicare le regole pattizie ELla Convenzione, e dato il lungo tempo trascorso (oltre 6 anni) dall’originaria

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