TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2015-04-10, n. 201500785
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Testo completo
N. 00785/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2015, proposto da:
Ganosis Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti F D P e A D P, con domicilio eletto in Salerno, p.zza F.Alario, n. 8 c/o C. V;
contro
Comune di Torrioni, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti di
Impresa Edile e Stradale De Fazio Paolo, in proprio e quale capogruppo di imprese costituito con la ditta Russo Orazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Via Velia, n. 15;
Impresa Russo Orazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della determinazione n. 87 del 22/12/2014 del Comune di Torrioni (mai notificata al ricorrente) recante l’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione strada di collegamento locali comunali alla Via Provinciale e realizzazione di illuminazione a led (cod. GIG 57462936FD) in favore dell’ATI Impresa Edile Stradale De Fazio Paolo (Capogruppo) – Impresa Russo Orazio (Mandante);
2) dell’avviso di aggiudicazione definitiva della gara de qua del 22.12.2014 (in pari data comunicata al ricorrente);
3) del verbale di gara n. 5 del 30/07/2014 della Commissione Giudicatrice con il quale dispose l’aggiudicazione in via provvisoria del citato appalto in favore della predetta ATI;
4) della nota prot. N. 1798 del 22.12.2014 con cui il Responsabile dell’UTC di Torrioni rigettò l’istanza di revoca dell’aggiudicazione provvisoria proposta dal Consorzio ricorrente;
5) del contratto stipulato tra l’Amministrazione Comunale e l’ATI aggiudicataria, se ed in quanto intervenuto;
6) di ogni altro atto provvedimento connesso, collegato e consequenziale, nonché
Per il risarcimento del danno ex art. 30 C.P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Impresa Edile Stradale De Fazio Paolo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 21 gennaio 2015 e ritualmente depositato il successivo 28 gennaio, il “Ganosis Consorzio Stabile”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , impugna l’atto, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Comune di Torrioni ha aggiudicato in via definitiva, in favore dell’ATI Impresa Edile Stradale De Fazio Paolo (Capogruppo) – Impresa Russo Orazio (Mandante), i lavori di realizzazione strada di collegamento locali comunali a led (cod. CIG 57462936FD). Il ricorrente - dopo aver evidenziato che trattasi di procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari ad € 1.650.000,00 oltre IVA, all’esito della quale si collocava al secondo posto con un punteggio complessivo di 86,279 con un ribasso pari al 13,130% - solleva le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 40 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 60 e 76, c. 5, D.P.R. n. 207/2010, in quanto la capogruppo Impresa De Fazio Paolo risulterebbe sprovvista di valida attestazione SOA alla data (05.07.2014) di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara per la tardiva attivazione della procedura di rinnovo rispetto al termine (90 gorni) contemplato dalla su citata disciplina;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 d.lgs. n. 163/2006;
3) diritto del ricorrente al risarcimento del danno;
4) declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e/o 122 C.P.A.
Si costituisce l’Impresa Edile e Stradale De Fazio Paolo, nella qualità ut supra , proponendo ricorso incidentale avverso il verbale di gara n. 1 dell’11.7.2014 nella parte in cui si dispone l’ammissione alla gara del Consorzio ricorrente, per le seguenti ragioni:
1) violazione e falsa applicazione sezione XI.2.2. Lett. F) Bando di gara, in quanto nessuna delle ditte consorziate sarebbe in possesso di qualificazione SOA in corso di validità per la categoria di lavorazioni richieste (OG3 e OG1);
2) violazione e falsa applicazione art. 118 D.Lgs. 163/2006 per la omessa specificazione del nominativo dell’impresa beneficiaria del subappalto.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2015, rese edotte le parti, il ricorso è introitato in decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti di legge.
I. Il ricorso incidentale, avente espressa finalità paralizzante dell’intrapresa di parte ricorrente, è meritevole di essere esaminato con precedenza rispetto al gravame introduttivo.
Tale ricorso risulta infondato.
I.1. Non coglie nel segno il primo mezzo, col quale si assume la violazione della norma di bando (sezione XI.2.2., lett. F) laddove impone che “ in caso di riunioni temporanee di imprese, di consorzi, e G.E.I.E. l’attestazione di qualificazione dovrà, in ogni caso, essere posseduta, a pena d’esclusione, da ciascuna impresa riunita, consorziata o partecipante al G.E.I.E. ”. Denota la infondatezza del rilievo, in assenza di specifiche indicazioni testuali contenuta nell’invocata previsione di bando, la pacifica natura di consorzio stabile della ricorrente, dovendosi imputare i requisiti di qualificazione al consorzio stesso invece che alle singole consorziate. Osserva, infatti, il Supremo Consesso di G.A. (Consiglio di Stato sez. V 22 gennaio 2015 n. 244) che, “ai sensi dell'art. 36, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, il consorzio stabile può partecipare ai procedimenti ad evidenza pubblica per la scelta del contraente assumendo direttamente l'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali; in sostanza la partecipazione di un consorzio stabile comporta l'esecuzione delle prestazioni