TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-03-19, n. 202200156

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-03-19, n. 202200156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200156
Data del deposito : 19 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2022

N. 00156/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00221/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2021, proposto da
A T, rappresentato e difeso dagli avvocati G B, C C, E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C C in Arezzo, via Michelangelo 26;



contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66;

e per la condanna

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute al ricorrente all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell'effettivo pagamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già in servizio presso la Guardia di Finanza e collocato in quiescenza a domanda, agisce per l’accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472), come richiamato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. 66 15 marzo 2010, n. 66, e quindi per ottenere l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali di cui alle citate disposizioni.

1.1. Rappresenta, a tal fine, di essere cessato dal servizio all’età di 58 anni, 7 mesi e 24 giorni e con 41 anni di servizio utile.

2. L’INPS ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40 del c.p.a., sotto forma di mancata indicazione dei motivi specifici.

2.1. Nel merito, ha argomentato per la non spettanza della richiesta indennità, che non si applicherebbe ai soggetti cessati dal servizio volontariamente. L’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 sarebbe applicabile alla sola Polizia di Stato e non ai dipendenti della Guardia di Finanza. Ancora, evidenzia il mancato rispetto del termine entro il quale produrre la domanda di collocamento in quiescenza.

3. All’udienza pubblica del 09.03.2022, le parti hanno discusso come da verbale. Il giudizio è stato trattenuto in decisione.

4. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’INPS, per mancata specificazione dei motivi.

4.1. A tale proposito, rileva che il presente giudizio ha ad oggetto – non

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi