TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-03-13, n. 202405157
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Pubblicato il 13/03/2024
N. 05157/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09522/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9522 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto della Questura di Roma Div-OMISSIS- DEL 19.05.2022, notificato in data 14.06.2022, con il quale il Questore di Roma decreta che “ il libretto e la licenza di porto di fucile – n. -OMISSIS- rilasciato dal Commissariato di P.S. Sezionale di -OMISSIS- il 2.9.2020 – sono REVOCATI ”;
- del provvedimento di sequestro preventivo del 16.2.2022 delle armi risultanti da verbale di ritiro preventivo della legione Carabinieri Lazio – stazione di -OMISSIS-, con cui le Forze dell'Ordine eseguivano il ritiro preventivo di n. 148 armi e n. 1 canna, come indicate nel verbale, e del libretto personale per licenza porto di fucile nr. -OMISSIS- del ricorrente;
- di tutti gli atti impliciti, prodromici e consequenziali, interni comunque collegati e connessi al suindicato provvedimento, ancorché non partecipati e conosciuti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19/4/2023:
PER L''ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI
1. DECRETO DELLA QUESTURA DI ROMA DIV. -OMISSIS- DEL 10.01.2023, notificato al ricorrente in data 20.01.2023, con il quale il Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma decreta che “la licenza di collezione di armi comuni da sparo ai sensi dell''art. 10 comma 6 della L. 110/1975 rilasciata dal Commissariato di P.S. -OMISSIS- in data 31.07.2014 ” è revocata e che “ l''istanza di nulla osta all''acquisto per l''inserimento in collezione di due armi del 20.10.2022” è respinta;
2. di tutti gli atti impliciti, prodromici e consequenziali, interni comunque collegati e connessi al suindicato provvedimento, ancorché non partecipati e conosciuti, ivi compresa la comunicazione del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7.8 e 10bis L. 241/1990, per l'emissione del provvedimento di respingimento dell''istanza di rilascio del nulla osta per l''acquisto di armi e per l''emissione del provvedimento di revoca della licenza di collezione armi comuni, notificata in data 23.12.2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 2 agosto 2022 e depositato l’8 agosto 2022, il sig.-OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: i) il Decreto della Questura di Roma Div. III cat.-OMISSIS- del 19.05.2022, notificato in data 14.06.2022, con il quale è stata disposta la revoca del libretto e della licenza di porto di fucile – n.-OMISSIS- rilasciato allo stesso il 2.9.2020;ii) il provvedimento di sequestro preventivo del 16.2.2022 delle armi risultanti da verbale di ritiro preventivo della legione CARABINIERI LAZIO – STAZIONE DI -OMISSIS-, con cui le Forze dell’Ordine eseguivano il ritiro preventivo di n. 148 armi e n. 1 canna, come indicate nel verbale, e del libretto personale per licenza porto di fucile nr. -OMISSIS- del ricorrente;iii) tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e conseguenziali.
2. Espone, in punto di fatto, il ricorrente:
- che, a seguito di una lite verbale con la sua ex-compagna, avvenuta in data 15.2.2022, i Carabinieri della Stazione Appia provvedevano al ritiro preventivo delle armi e del porto d’armi dell’istante, come da verbale del 16.2.2022;
- di essere titolare di: licenza di porto di fucile per l’esercizio di tiro al volo n. -OMISSIS- rilasciato dal Commissariato di P.S. Sezionale di -OMISSIS- il 2.9.2020;di licenza per collezione di armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica, rilasciato dalla Questura di Roma il 22/9/2017;di licenza per collezione di armi comuni da sparo rilasciata il 31.07.2014;di licenza permanente per il possesso di munizioni per attività agonistica, rilasciata dal Prefetto di Roma in data 25.1.2022;di licenza per la raccolta, presso il proprio domicilio, di materiale destinato alle FF.AA. e Forze di Polizia, rinnovata con provvedimento del Prefetto di Roma Prot. N.-OMISSIS-;di decreto di nomina di guardia zoofila per l’espletamento di attività di vigilanza zoofila (emesso dalla Questura di Roma) per conto dell’associazione Fare Ambiente;di aver esperito accesso agli atti.
3. Il ricorso avverso gli indicati provvedimenti è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
I. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;manifesta illogicità ed irragionevolezza del provvedimento, arbitrarietà, travisamento dei fatti, ingiustizia e sproporzionalità manifeste. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, istruttoria incongrua, lacunosa ed erronea e per difetto di motivazione. In particolare, il ritiro cautelativo delle armi e del porto di fucile ad uso sportivo ed il successivo decreto di revoca a carico dell’istante sono frutto di una errata e/o non adeguata valutazione delle circostanze di fatto e storiche in cui si è svolta la vicenda, oltre che un palese sintomo di eccesso di potere, posto che allo stato, non esiste alcun procedimento penale a carico del ricorrente, come anche risultante dall’attestazione ai sensi dell’art. 335 c.p.p. Inoltre, la Prefettura non ha ritenuto di dover emettere alcun provvedimento di divieto di detenzione armi a carico del ricorrente, proprio in ragione della assoluta tenuità della vicenda. Le Forze dell’Ordine intervenute non erano state chiamate dalla fidanzata o dai suoi familiari, ma sembrerebbero essersi trovate casualmente sul luogo di svolgimento dei fatti, come si riporta nella annotazione di PG sottoscritta dagli Agenti.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per erronea ed arbitraria valutazione dei fatti. La natura dell’episodio non evidenzia un'indole violenta del ricorrente o un rilevante pericolo per l'incolumità sociale;si è trattato di episodio occasionale e che, peraltro, non potrà avere seguito in quanto è cessato ogni rapporto tra l’istante e la ex compagna e che non compromette l’affidabilità dell’istante in quanto il medesimo, incensurato, non risulta essersi mai reso autore di episodi di violenza o essere vittima di disagio psichico.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma per resistere al ricorso.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il 14 settembre 2022, la Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari avanzata dal ricorrente, rinviando la causa alla trattazione del merito.
6. Con motivi aggiunti notificati il 21 marzo 2023 e depositati il 19 aprile 2023 il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma DIV. -OMISSIS- del 10.01.2023, notificato al ricorrente in data 20.01.2023, con il quale, nelle more del giudizio, è stata disposta la revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo ai sensi dell’art. 10 comma 6 della L. 110/1975, rilasciata dal Commissariato di P.S. -OMISSIS- in data 31.07.2014, ed il rigetto dell’istanza di nulla osta all’acquisto per l’inserimento in collezione di due armi presentata dal ricorrente in data 20.10.2022, nonché tutti gli atti connessi e conseguenziali.
7. In proposito, il ricorrente deduce l’illegittimità derivata dei citati sopravvenuti provvedimenti rispetto a quelli oggetto del ricorso introduttivo, nonché l’illegittimità per eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia e sproporzionalità manifeste;erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;manifesta illogicità ed irragionevolezza del provvedimento, arbitrarietà;difetto assoluto di istruttoria. Lamenta in proposito, tra l’altro, che l’Amministrazione procedente avrebbe dichiarato di non essere in possesso di copia della querela richiamata dalla nota della Stazione dei Carabinieri -OMISSIS- del 15.3.2023 sulla base del quale sono stati adottati tutti i provvedimenti gravati e che la revoca della licenza di armi comuni sarebbe intervenuta a quasi distanza di un anno dal primo provvedimento. Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento gravato, nel quale si fa riferimento al deferimento del ricorrente in stato di libertà per falso ideologico ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, in relazione all’art. 483 c.p., per aver presentato il 16.6.2022 un’istanza per la nomina a direttore e istruttore di tiro a segno nazionale di Roma, producendo copia del titolo di polizia revocato e dichiarando di non avere procedimenti penali a suo carico.
8. Il Ministero, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- adottata dalla Sezione l’11 luglio 2023, pubblicata il 18 luglio 2023, ha depositato copia della citata querela del 15 marzo 2022.
9. In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato ulteriori memorie e documenti.
10. All’udienza del 27 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso introduttivo come integrato da motivi aggiunti è infondato.
12. In primo luogo, il Collegio ritiene che l’eccezione del ricorrente circa la tardività nel deposito da parte dell’Amministrazione resistente della documentazione richiesta con l’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-/2023 sia infondata. Il termine di deposito ha infatti, per giurisprudenza consolidata, natura pacificamente ordinatoria.
13. Nel merito, le disposizioni fondamentali che regolano la fattispecie in scrutinio sono le seguenti, entrambe richiamate nel provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo:
- l’art. 11 T.U.L.P.S., secondo cui: “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate … a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ” (la Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell’articolo, nella parte in cui poneva a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta);
- l’art. 43 T.U.L.P.S.: “ Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi (…) a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
In questa materia possono introduttivamente richiamarsi i rilievi già svolti dal giudice amministrativo (cfr., tra le altre, Tar Molise, sentenza n. 39 dell’1 febbraio 2023, ma anche Consiglio di Stato, sez. Terza, sentenza n. 1141/2024), ricognitivi dei principi di settore, ribadendo che: “nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale, e che in questa materia le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prioritarie e prevalenti, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, e in proposito si richiede che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Pertanto, il diniego e la revoca del porto d'armi, nonché il divieto della detenzione di queste ultime, costituiscono esplicazioni di una potestà connotata da ampi margini di discrezionalità (cfr. ex plurimis Cons. St., III, n. 4887/2018).
La relativa valutazione è caratterizzata dalla formulazione di un giudizio di natura prognostica e cautelare in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi in funzione della condotta e dell'affidamento che il soggetto può dare, tenendo tuttavia primariamente conto dell'interesse prevalente all'incolumità e sicurezza dei cittadini.
In questa doverosa ottica, come ben desumibile dal provvedimento impugnato, gli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, del R.D. n. 773/1931 attribuiscono essenziale rilievo, per il conseguimento e il mantenimento delle autorizzazioni di polizia, al requisito della “buona condotta”, dal quale l'art. 43, comma 2, individua, in particolare, l'elemento dell'affidabilità, associando all'apprezzamento della condotta pregressa la possibilità di un giudizio prognostico favorevole sulla condotta futura dell’interessato.
A tale stregua, a fondamento di una revoca del porto d’armi possono quindi legittimamente essere valorizzati nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia - come avvenuto nella specie - vicende e situazioni personali del soggetto pur prive di rilevanza penale, e anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa però ragionevolmente desumere la non completa “affidabilità” individuale all'uso delle stesse (cfr. ex multis, Cons. St., VI, n. 2438/2006;id., n. 6463/2007;id., n. 4280/2010;T.A.R. Umbria n. 201/2019).
Di conseguenza, anche episodi di modesto -o di nessun- rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell’uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell’Amministrazione un non irragionevole sospetto che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo (cfr. in tal senso T.A.R. Piemonte, I, n. 778/2011).
Il potere di valutazione riconosciuto al Questore non presuppone, inoltre, un giudizio di pericolosità sociale in senso proprio, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, ma richiede un più semplice giudizio prognostico sull'affidabilità dell’interessato, che può fondarsi anche su situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali né misure di pubblica sicurezza (cfr. in tal senso T.A.R. Toscana, II, n. 1167/2019).
Invero, secondo la pacifica interpretazione giurisprudenziale, “a differenza della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 43, r.d. n. 773/1931, nella quale è precluso il rilascio di licenze di porto d'armi e si impone la revoca di quelle già rilasciate nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati ivi indicati, senza che assuma rilievo l'eventuale riabilitazione, nella fattispecie dell'art. 43, comma 2, l'Autorità di P.S, è tenuta ad operare una valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, al fine di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o all'applicazione di misure di P.S., ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta. Dunque, anche un semplice sospetto di abuso può essere sufficiente a legittimare un provvedimento che impedisca l'utilizzo o la detenzione di armi, a condizione che la valutazione discrezionale rimessa all'Amministrazione (ispirata a finalità preventive e cautelari) investa il complesso della condotta di vita del soggetto interessato e sia frutto di una adeguata istruttoria, tradotta in una altrettanto adeguata motivazione ” (ex plurimis: T.A.R. Lombardia, Brescia n. 532/2019;T.A.R. Campania, Salerno n. 525/2019).
Può pertanto concludersi questa esposizione introduttiva osservando che, ove per circostanze legate alla condotta del richiedente non vi sia la presumibile certezza della sua completa affidabilità soggettiva, la licenza di porto d'armi ben può essergli negata, revocata o anche non rinnovata (Cons. St. n. 4868/2019;T.A.R. Campania, Salerno n. 525/2019).
14. Una volta richiamate le coordinate appena esposte, può apprezzarsi la piena legittimità dei provvedimenti gravati in questa sede, risultando immune da vizi la valutazione operata dall’Amministrazione.
La motivazione del provvedimento di revoca del libretto e della licenza di porto di fucile si fonda, infatti, sull’accesa lite per futili motivi verificatasi tra il ricorrente e la fidanzata a quel tempo convivente, all’interno dell’abitazione, e delle minacce verbali che il ricorrente, fatto dallo stesso incontestato, avrebbe rivolto alla fidanzata nl corso della discussione, dicendole “se non la smetti di urlare ti butto dalle scale”;gli estremi fattuali della vicenda sono puntualmente descritti nella documentazione agli atti (cfr. verbale di sommarie informazioni della Legione dei Carabinieri Lazio - Stazione Appia, redatto il 15 febbraio 2022 in -OMISSIS- presso il Pronto Soccorso;annotazione di PG del 16 febbraio 2022;querela del 15 marzo 2022), dai quali è stata ragionevolmente intesa dall’Autorità di Pubblica Sicurezza l’esistenza, al momento in cui si sono verificati i fatti, di una situazione di conflittualità e di una di tensione psicologica tra il ricorrente e la fidanzata convivente incompatibile con la detenzione di armi e con un giudizio di piena affidabilità e di buona condotta in capo al primo, indispensabili per il legittimo possesso di armi.
In proposito, appare utile richiamate l’orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere ‘più probabile che non’ il pericolo di abuso delle armi. L’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano, infatti, che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di comune buona convivenza.
La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili;tanto che il giudizio di ‘non affidabilità’ è per certi versi più stringente rispetto a quello di ‘pericolosità sociale’, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a ‘buona condotta’. Ed ancora, la ‘capacità di abuso’ delle armi delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni che secondo il prudente apprezzamento dell’Amministrazione sono sintomatiche della inaffidabilità dell’interessato, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito (Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11470).
In definitiva è costante l’orientamento secondo cui l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).
La revoca, il diniego di autorizzazione o il divieto ex art. 39 del TULPS possono, dunque, essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa il pericolo per la sicurezza pubblica, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi.
Nel caso di specie, è incontestato da parte del ricorrente che si sia svolta una discussione verbale con la fidanzata e le parole minacciose alla stessa rivolte;ciò che viene contestato nel ricorso, piuttosto, è il fatto che l’Amministrazione, nel disporre il ritiro preventivo delle armi e la successiva revoca dei titoli di polizia, abbia travalicato i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, essendosi trattato di un singolo episodio di modesta rilevanza, non espressivo di alcuna pericolosità o aggressività del ricorrente, occorso in un momento storico e personale particolare tra due persone peraltro non più legate da vincoli sentimentali.
15. Ebbene, anche a voler valorizzare detti elementi, il Collegio non può che convenire con l’Amministrazione circa il fatto che il comportamento tenuto dal sig.-OMISSIS- il 15.2.2022, quale rilevato dalle forze dell’ordine nei verbali agli atti e oggetto di querela da parte dalla fidanzata allora convivente, fosse ragionevolmente idoneo a fondare il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi e indicativo di un non adeguato autogoverno delle reazioni emotive e comportamentali del ricorrente di fronte a situazioni di stress.
A ben guardare, tra l’altro, lo stesso ricorso, così come la querela sporta dalla ragazza e acquisita agli atti, hanno confermato la presenza di un clima psicologicamente non disteso tra il ricorrente e la fidanzata. E le risultanze del giudizio lasciano emergere l’esistenza, da un lato, di un contesto familiare non sereno, e dall’altro una non adeguata capacità di autocontrollo in capo all’interessato: circostanze queste, di certo in grado di rendere plausibile il giudizio di inaffidabilità posto a base del ritiro cautelativo delle armi e della revoca di licenza di porto di fucile prima e di collezione di armi comuni poi disposti dall’Amministrazione resistente coi provvedimenti di causa.
Deve pertanto concludersi che ragionevolmente i provvedimenti in contestazione siano stati adottati dalla Questura per neutralizzare il rischio che il ricorrente, in un contesto di litigiosità tra le mura di casa, potesse fare abuso delle armi detenute in danno della fidanzata a quel tempo convivente.
16. Tanto premesso, nel caso di specie l’impugnato provvedimento si sottrae – anche alla luce dell’ampia discrezionalità riservata all’Amministrazione in subiecta materia - alle censure del ricorrente, tenuto conto che la valutazione questorile è adeguatamente supportata dal tenore dei verbali e delle note redatte dalle Forze di Polizia e della querela sporta il 15 marzo 2022 dalla allora convivente del ricorrente, nella quale la stessa riferiva di un clima non sereno ed anzi psicologicamente piuttosto teso e conflittuale con lo stesso.
Sul punto, ritiene il Collegio di aderire alla copiosa giurisprudenza che configura la presenza di un quadro di conflittualità familiare quale elemento significativo legittimante la revoca della licenza di porto d'armi considerato che “ la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato ” (T.A.R. Salerno, sez. I, 1724/2019).
Peraltro, a quanto risulta dal decreto della Questura di Roma DIV. -OMISSIS- del 10.01.2023, di revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo ai sensi dell’art. 10 comma 6 della L. 110/1975, rilasciata dal Commissariato di P.S. -OMISSIS- in data 31.07.2014, e di rigetto dell’istanza di nulla osta all’acquisto per l’inserimento in collezione di due armi presentata dal ricorrente in data 20.10.2022, il ricorrente avrebbe presentato il 16.6.2022 un’istanza per la nomina a Direttore e Istruttore del Tiro a Segno nazionale, allegando il titolo di polizia già oggetto di revoca e attestando di non avere procedimenti penali in corso, quando ancora non era intervenuto il decreto di archiviazione del procedimento penale ex art. 612, comma 2, c.p., commesso il 15.2.2022, comportamento ragionevolmente giudicato rilevante dall’Autorità di PS ai sensi dell’art. 43 comma 2 del TULPS.
Posto poi che oggetto del giudizio è la legittimità dei provvedimenti gravati, i quali devono essere letti con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui sono stati assunti, inconferente risulta quanto allegato dal ricorrente con la memoria depositata il 26 gennaio 2024 e la circostanza che lo stesso, come dedotto, sia stato ritenuto idoneo alla nomina a guardia particolare giurata zoofila e che la Prefettura abbia adottato il provvedimento di rinnovo della licenza del ricorrente per la raccolta del materiale destinato all’equipaggiamento delle FF.AA. e Forze di Polizie, ex art. 28 TULPS.
In proposito si osserva, infatti, che “ la legittimità di un atto amministrativo va verificata sulla base del materiale istruttorio acquisito agli atti del relativo procedimento e, più in generale, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'effusione provvedimentale, non potendosi, viceversa, contestare i provvedimenti amministrativi in base a circostanze sopravvenute ” (C.d.S. IV, 18 marzo 2021, n. 2361).
17. Tanto considerato, rispetto alla legittimità dei provvedimenti gravati, adottati rebus sic stantibus, si palesano irrilevanti le circostanze successive che, secondo il ricorrente, ne attesterebbero la piena affidabilità rispetto alla detenzione di armi.
18. Alla luce di tutto quanto esposto, dunque, nella fattispecie la Questura è giunta a formulare, in piena coerenza con le risultanze disponibili, un giudizio di complessiva insufficienza dell’affidabilità individuale del ricorrente: e tale esito era giustificato dall’esigenza prioritaria di garantire, in un’ottica prognostica e cautelare, la più ampia tutela del bene superiore dell’ordine pubblico e dell’incolumità delle persone, valore che deve naturalmente orientare le valutazioni discrezionali rimesse all’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di armi.
Correttamente l’Autorità di pubblica sicurezza ha ritenuto pertanto di dovere prevenire fatti che possono porre in pericolo la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini – in primis dei conviventi di chi detiene armi - mediante l’abuso del titolo di polizia posseduto dal ricorrente.
19. Tanto considerato, le misure preventive adottate nel caso di specie risultano esenti da profili di illogicità o arbitrarietà, salve eventuali future diverse valutazioni da parte dell’Amministrazione resistente conseguenti ad una nuova domanda di porto d’armi da parte dell’interessato.
20. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
21. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.