TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-07-14, n. 202204759

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-07-14, n. 202204759
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202204759
Data del deposito : 14 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2022

N. 04759/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01221/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2022, proposto da
M B, rappresentata e difesa dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

G V, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

all’ordinanza di assegnazione delle somme emanata il 22.6.2017 dal G.E. della Sezione V bis del Tribunale di Napoli – R.G. 2247/16, nella parte in cui attribuisce le spese della procedura esecutiva alla ricorrente, in qualità di procuratrice antistataria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 10.12.2021 - 24.2.2022 e depositato il 7.3.2022, l’avv. M B, in qualità di procuratrice antistataria nel giudizio civile definito con il provvedimento in epigrafe, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’esecuzione della ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c., emessa in data 22.6.2017 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, con cui veniva ordinato al Comune di San Giorgio a Cremano (in qualità di terzo pignorato, quale datore di lavoro del debitore controinteressato) di pagare alla creditrice procedente le somme derivanti dal decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi, oltre alle spese della procedura liquidate, per l’appunto, alla ricorrente anticipataria.

Parte ricorrente espone che l’ordinanza in questione non è stata oggetto di opposizione, come risulta dal certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Napoli in data 13.9.2021, di aver proceduto alla notifica del titolo in forma esecutiva in data 30.8.2017 ed esperito invano la procedura esecutiva presso il giudice ordinario, dichiarata estinta con provvedimento del 17.12.2019 ai sensi dell’art. 631, secondo comma, del c.p.c..

Insiste, dunque, per la condanna dell’ente locale al pagamento di un importo pari ad € 957,20 di cui € 700,00 per onorari, € 120,00 per spese, € 105,00 per spese generali, nonché € 32,20 per CPA.

Chiede inoltre, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del c.p.a., il pagamento delle somme a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo la definitività dell’ordinanza di assegnazione delle somme, nonché le penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. e, inoltre, la nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’ente locale.

Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al gravame proposto ex adverso.

Alla camera di consiglio del 5.7.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il gravame è fondato.

Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

Preliminarmente, occorre rilevare che l'ordinanza con cui il giudice ordinario, nel quadro di un procedimento di espropriazione forzata, dispone l'assegnazione in pagamento del credito che il debitore esecutato ha verso un terzo è un provvedimento equiparato alla sentenza ai fini dell'esperibilità del giudizio di ottemperanza, in quanto ha portata decisoria, a condizione che risulti non impugnata e che sia riscontrato il rispetto del termine di 120 giorni ex art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, intercorrente tra le notifiche dell'ordinanza e quella del ricorso per l'ottemperanza (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 2261/2021 e Sez. VIII, n. 2872020;
Lazio, Latina, n. 184/2020).

Nel caso in esame risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice;
difatti, il ricorso è stato depositato in data 7.3.2022, quindi entro il termine dimidiato di 15 giorni ex artt. 87 e 45 c.p.c. decorrente dall’ultima notifica effettuata al soggetto controinteressato in data 4.2.2022, efficace dal ventesimo giorno successivo (quindi dal 24.2.2022) all’espletamento della formalità ai sensi dell’art. 143, ultimo comma, c.p.a..

Inoltre, risulta decorso infruttuosamente il predetto termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l'obbligo del Comune di San Giorgio a Cremano di dare esatta ed integrale esecuzione, con il pagamento in favore della istante delle somme spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già corrisposto.

L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.

Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.

Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.

Sussistono i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, nei limiti di seguito precisati.

L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.

Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente;
II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021);
III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).

Ritenuto, quanto alla richiesta ex art. 112 comma 3 c.p.a., che la domanda va accolta limitatamente alla richiesta di pagamento degli interessi maturati dopo la definitività del provvedimento giudiziale;
viceversa, non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, non risultando provato il maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 13 gennaio 2020 n. 141).

Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.

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