TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-05-08, n. 202401008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-05-08, n. 202401008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401008
Data del deposito : 8 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2024

N. 01008/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00488/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 488 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento-OMISSIS-, notificato con r.r. in data 18.01.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, di sospensione dall'impiego per tre mesi del Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, con detrazione d'anzianità ai sensi dell'art. 858, commi 1, lettera c), e 3 del D. L.vo 66/2010, dimezzamento degli assegni a carattere fisso e continuativo, nonché computo del tempo a metà ai fini pensionistici;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, domanda l’annullamento:

- del provvedimento-OMISSIS-, notificato con r.r. in data 18.01.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, di sospensione dall'impiego per tre mesi del Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, con detrazione d'anzianità ai sensi dell'art. 858, commi 1, lettera c), e 3 del D. L.vo 66/2010, dimezzamento degli assegni a carattere fisso e continuativo, nonché computo del tempo a metà ai fini pensionistici;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.

Espone in fatto:

- di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare di stato, conclusosi con il provvedimento impugnato in via principale, con il quale veniva irrogata la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per 3 mesi (nonchè i correlati effetti sullo stato giuridico e sul trattamento economico di servizio e di quiescenza);

- che l’accertamento disciplinare era scaturito da una vicenda penale - nella quale il ricorrente era stato imputato per il delitto di cui all’art. 371 ter c.p. – conclusasi con sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.

Il provvedimento riporta la seguente motivazione: “Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, all’epoca dei fatti in servizio alla Sezione radiomobile della Compagnia Carabinieri di Salerno (SA),

allorquando rivestiva il grado di Appuntato Scelto Qualifica Speciale, nell’ambito di altro procedimento penale, incolpava falsamente, sapendolo innocente, un avvocato di aver usato nei suoi confronti violenza morale, tale da costringerlo a riferire circostanze diverse da quanto contenuto in

un’annotazione di servizio redatta dal medesimo unitamente ad altro militare, a seguito di un intervento per lite in famiglia. Tale condotta, accertata in sede istruttoria e per la quale è pendente procedimento in sede penale, è da ritenersi biasimevole anche sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenenza all’arma dei Carabinieri” .

Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:

- Violazione dell’art. 1398 D.Lgs. n. 66/2010 – COM – eccesso di potere – violazione dell’art. 1392 IV comma D.Lgs. 66/2010 – COM – eccesso di potere . Parte ricorrente deduce la tardività dell’avvio dell’azione disciplinare, atteso che l’amministrazione aveva avuto conoscenza sin dal 2019 dell’avvenuto esercizio dell’azione in sede penale, instaurando il procedimento disciplinare solo nel luglio del 2021;

- Eccesso di potere – erroneità e illogicità della motivazione – travisamento e/o errata valutazione dei fatti – eccesso di potere illogicità e mancanza di proporzionalità della sanzione – violazione dell’art. 1355 del COM. Parte ricorrente assume che l’amministrazione avrebbe ritenuto sussistente un comportamento lesivo senza averlo accertato (né in via autonoma né mediante richiamo alle risultanze del procedimento penale) e senza aver tenuto, peraltro, in debita considerazione gli aspetti positivi della figura dell’incolpato, avuto riguardo al profilo di carriera e all’esperienza professionale maturata.

2.- Si costituiva il Ministero della Difesa, concludendo per l’infondatezza del ricorso nel merito.

3.- Con ordinanza cautelare n. 162/2022 del 20.4.2022, veniva respinta l’istanza di sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti impugnati.

4.- All’udienza pubblica del 23.04.2024, in vista della quale il Ministero intimato produceva documenti e una memoria, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

5.- Il ricorso è infondato.

5.1- Quanto alle censure di carattere formale e procedurale, il Collegio aderisce alle prospettazioni della difesa erariale, nella parte in cui ricostruisce cronologicamente la scansione degli eventi e l’andamento diacronico del procedimento disciplinare di stato ( - la data in cui il Comandante di Corpo è venuto a conoscenza della mancanza disciplinare è il 18 maggio 2021 (citato Allegato 1);
- l’inchiesta formale è stata disposta in data 9 luglio 2021 (citato allegato 3);
- gli addebiti erano contestati il 19 agosto 2021 (citato Allegato 4);
- in data 28 settembre 2021, l’Ufficiale inquirente redigeva la relazione finale (citato Allegato 5);
- il procedimento si concludeva il 27 dicembre 2021, data di emissione della Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0550542 (citato Allegato 6). Il provvedimento finale impugnato è stato emesso, dunque, entro il termine previsto dalla citata norma e la successiva fase di notifica (avvenuta il 18 gennaio 2022, citato Allegato 7), non è necessaria per il perfezionamento dell’atto.
).

Non appare condivisibile, invece, la prospettazione della difesa del ricorrente che deduce, in maniera univoca, la pregressa e risalente conoscenza dei fatti oggetto di accertamento disciplinare, dalla presenza di un numero di protocollo – che riporta l’annualità 2019 – tra gli atti relativi al procedimento de quo.

In altri termini, ove il ricorrente avesse voluto evidenziare la decadenza dall’esercizio del potere disciplinare, avrebbe dovuto produrre elementi oggettivi, chiari, precisi e concordanti nel senso sopra descritto.

5.2- Quanto al merito della vicenda, il ricorso si palesa infondato per le seguenti ragioni che si vanno a declinare:

- il procedimento disciplinare di stato è stato avviato a prescindere dalla conclusione del procedimento penale e per mancanze cd. “autonome” rispetto ai fatti che hanno strettamente costituito l’oggetto dell’accertamento in sede penale;

- le contestazioni mosse appaiono, peraltro, coerenti con gli esiti del procedimento penale (all’epoca ancora non giunto all’epilogo) atteso che non è mai stato sconfessato il fatto che il ricorrente abbia posto in essere la condotta ascritta bensì ne è stata esclusa la rilevanza penale, in ragione dell’applicazione di una scriminante correlata all’esercizio del diritto di difesa;

- in altri termini, l’aver reso dichiarazioni ondivaghe, che inglobano profili di falsità, pur non integrando la soglia di punibilità in sede penale, costituisce una grave mancanza sotto il profilo disciplinare, in termini di lesione dell’immagine e del prestigio dell’Arma dei Carabinieri, cui appartiene il ricorrente (sul punto, il giudice penale si esprime in termini di condotta eticamente censurabile );

- conseguentemente, appare coerente, logico e ragionevole l’esercizio dell’azione disciplinare, sia sotto il profilo della tipologia della sanzione che quanto alla sua proporzionalità, essendo adeguatamente bilanciati i profili di disvalore della condotta del ricorrente con quelli apprezzabili derivanti dall’esame del suo percorso professionale (non rilevando sul punto l’esistenza di altri procedimenti penali per fatti assimilabili a quelli di cui all’odierno giudizio, atteso che la difesa erariale ne riferisce genericamente).

5.3- Per le ragioni sopra esposte il ricorso va integralmente rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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