TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-05-08, n. 202401008
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2024
N. 01008/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento-OMISSIS-, notificato con r.r. in data 18.01.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, di sospensione dall'impiego per tre mesi del Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, con detrazione d'anzianità ai sensi dell'art. 858, commi 1, lettera c), e 3 del D. L.vo 66/2010, dimezzamento degli assegni a carattere fisso e continuativo, nonché computo del tempo a metà ai fini pensionistici;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, domanda l’annullamento:
- del provvedimento-OMISSIS-, notificato con r.r. in data 18.01.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, di sospensione dall'impiego per tre mesi del Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, con detrazione d'anzianità ai sensi dell'art. 858, commi 1, lettera c), e 3 del D. L.vo 66/2010, dimezzamento degli assegni a carattere fisso e continuativo, nonché computo del tempo a metà ai fini pensionistici;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Espone in fatto:
- di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare di stato, conclusosi con il provvedimento impugnato in via principale, con il quale veniva irrogata la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per 3 mesi (nonchè i correlati effetti sullo stato giuridico e sul trattamento economico di servizio e di quiescenza);
- che l’accertamento disciplinare era scaturito da una vicenda penale - nella quale il ricorrente era stato imputato per il delitto di cui all’art. 371 ter c.p. – conclusasi con sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.
Il provvedimento riporta la seguente motivazione: “Vice