TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2010-06-03, n. 201014930

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2010-06-03, n. 201014930
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201014930
Data del deposito : 3 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 19360/2000 REG.RIC.

N. 14930/2010 REG.SEN.

N. 19360/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19360 del 2000, proposto da: C Q, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, presso il cui studio è domiciliato elettivamente in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, n. 266;



contro

il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,
il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’I.n.p.d.a.p. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Urso, presso il cui studio è domiciliato elettivamente in Roma, via C. Beccaria, 29;



per l'annullamento

della delibera n. 3028 in data 5 agosto 1997,

della determinazione n. 1387 in data 11 agosto 2000;

per l’accertamento

del diritto alla riliquidazione buonuscita con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 21 l. n. 232/90, nonché alla restituzione degli interessi detratti dall’importo della buonuscita riliquidata ai sensi del d.P.R. 1032/1973 e condanna dell’I.n.p.d.a.p. alla restituzione delle somme illegittimamente detratte ed alla corresponsione di sei scatti stipendiali previsti dall’art. 21, l. n. 232/90 sulla buonuscita, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza e di I.n.p.d.a.p. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il Cons. Donatella Scala, presente alle chiamate preliminari l’avv. dello Stato Corsini, e uditi, altresì, l’avv. Polacco su delega dell’avv. tartaglia, per il ricorrente, e l’avv. Bottura, in sostituzione dell’avv. Urso, per l’I.n.p.d.a.p.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza, riferisce di avere raggiunto in data 24.09.1991 i requisiti per essere stato posto in congedo per raggiunti limiti di età e di avere presentato, pertanto, dichiarazione di assenso ad essere richiamato in servizio, e, nell’incertezza dell’esito di tale richiesta, contestuale istanza di liquidazione dell’indennità di buonuscita relativa al periodo 24.09.1956 (data di arruolamento) al 24.09.1991 (data del collocamento in congedo): indi, al raggiungimento del 56° anno di età è stato posto nello stato del congedo, e, in pari data, richiamato in servizio fino al 23.10.1998.

Con delibera del 6 marzo 1992 l’istituto previdenziale ha liquidato al M.A. Capoccia la buonuscita calcolata fino alla data del collocamento in congedo e contestuale richiamo in servizio.

In data 8 marzo 1997, su espressa richiesta del deducente, è cessato dal richiamo in servizio, con contestuale transito nella posizione di ausiliaria.

In data 5 agosto 1997 l’intimato I.N.P.D.A.P. ha effettuato la riliquidazione ai sensi dell’art. 4, del d.P.R. 1032/1973 del trattamento di buonuscita alla data della cessazione del richiamo in servizio e passaggio nella posizione dell’ausiliaria.

Contesta, con il ricorso in epigrafe, l’entità dell’importo a tale titolo erogato, ritenendo che la buonuscita non avrebbe dovuto essere decurtata degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi