TAR Napoli, sez. II, sentenza 2009-05-14, n. 200902630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2009-05-14, n. 200902630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200902630
Data del deposito : 14 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08903/2005 REG.RIC.

N. 02630/2009 REG.SEN.

N. 08903/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8903 del 2005, proposto da:
C D, quale legale rappresentante della società “Edil Cos 89” a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto in Napoli, alla via Carlo Poerio, n.98;

contro

il Comune di Mariglianella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto in Napoli, alla via Toledo, n.156;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del diniego di permesso di costruire prot. n.9054 del 19.9.2005;


Visto il ricorso coi relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mariglianella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/04/2009 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con atto notificato il 22 novembre 2005 e depositato il 15 dicembre seguente, la società “Edil Cos 89” a r.l. ha premesso di essere proprietaria di un terreno sito nel territorio del Comune di Mariglianella, alla via Palermo (traversa privata), distinto in catasto al foglio di mappa 3, particelle nn.1157, 1158 e 689, ricadente in zona C3 residenziale di espansione del P.R.G. vigente. La ricorrente ha esposto di aver presentato istanza diretta ad ottenere il permesso di costruire tre villette per civile abitazione sul predetto fondo, che tuttavia è stata rigettata dall’amministrazione comunale con il provvedimento impugnato, emesso in data 19 settembre 2005.

A sostegno della domanda giudiziale di annullamento dell’atto sfavorevole ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.12 del T.U. sull’edilizia n.380 del 2001, dell’art.2, comma 1, della L.R. n.19/2001 e dell’art.18 delle N.T.A. del P.R.G. – Eccesso di potere per difetto di motivazione, per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del principio di buon andamento della P.A. (art.97 Cost.) – ove si assume, con riguardo alla principale ragione ostativa individuata dall’autorità amministrativa, la completa urbanizzazione dell’area interessata dall’intervento, per cui non risulterebbe più necessaria la previa approvazione di un piano esecutivo;
si lamenta poi la mancanza di ogni valutazione circa le concrete ed ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione;
inoltre, contrariamente al secondo elemento preclusivo individuato nella motivazione dell’atto, risulterebbe rispettata anche l’altezza interna minima di mt.2.70;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.20 del D.P.R. n.380 del 2001 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria – Violazione del principio di buon andamento della P.A. (art.97 Cost.) – stante il superamento dei termini previsti dai commi 3, 5 e 7 dell’art.20 del T.U. sull’edilizia in merito al procedimento di rilascio del permesso di costruire;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art.10-bis della L. n.241 del 1990, introdotto dalla L. n.15 del 2005 – per l’omessa comunicazione del cd. preavviso di rigetto dell’istanza;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. n.241 del 1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, perplessità – Violazione del giusto procedimento e del principio di buon andamento della P.A. (art.97 Cost.) – ove si sostiene che la previsione progettuale di cessione gratuita al comune del 30% della superficie del lotto, da destinare alla realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, avrebbe viepiù richiesto la necessità di un’adeguata motivazione.

Oltre alla domanda impugnatoria, la ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno asseritamente sofferto a causa dell’azione amministrativa in contestazione.

Con successiva memoria la parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.

Si è costituito in resistenza l’intimato comune, che ha difeso la legittimità del proprio operato, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. E’ controversa la legittimità del diniego di rilascio del permesso di costruire opposto dal Comune di Mariglianella in relazione all’istanza presentata dalla società ricorrente, per la costruzione di tre villette per civile abitazione sul fondo di proprietà, ricadente sotto il profilo urbanistico in zona C3 di espansione residenziale del vigente P.R.G.

Il ricorso è infondato.

2. Con il primo ed il quarto motivo – che possono essere trattati unitariamente – si lamenta la violazione dell’artt.12 del T.U. sull’edilizia n.380 del 2001, dell’art.2, comma 1, della L.R. n.19/2001 e dell’art.18 delle n.t.a. del P.R.G. nonché i vizi di carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Assume la ricorrente che il comparto di riferimento sarebbe ormai ampiamente urbanizzato, alla stregua di quanto rilevato nella richiamata perizia giurata, per cui, da un lato, non risulterebbe più necessaria la previa approvazione di un piano esecutivo, dall’altro, mancherebbe una adeguata valutazione circa le concrete ed ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione, tenuto anche conto della previsione progettuale di cessione gratuita al comune del 30% della superficie del lotto.

2.1. Le censure non possono essere condivise.

A sostegno del proprio assunto, la parte ricorrente richiama l’indirizzo giurisprudenziale, formatosi con riferimento alla fattispecie del cd lotto intercluso o di altri analoghi casi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata – attraverso la completa realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività – nei quali si ritiene comunemente che lo strumento urbanistico esecutivo non può considerarsi più necessario e non può, pertanto, essere invocato ad esclusivo fondamento del diniego di rilascio del titolo (cfr., per tutte, T.A.R. Campania,

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