TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-05-31, n. 201600180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-05-31, n. 201600180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201600180
Data del deposito : 31 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00090/2015 REG.RIC.

N. 00180/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00090/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2015, proposto da:
C A Ü, rappresentato e difeso dall'avv. O P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Via Leonardo da Vinci, 1/E;

contro

Comune di Ortisei, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova, 9 è domiciliato;

per l'annullamento

1) della delibera del Comune di Ortisei n. 57 del 02.02.2015;

2) di ogni atto prodromico, infraprocedimentale, presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non richiamato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ortisei;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 la consigliere avv. Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il signor C A Ü, proprietario della p.f. 695/11 in P.T. 1646/II C.C. Ortisei, espone di essere stato avvisato dal Comune di Ortisei, con nota data 01.09.2014, che il terreno (per una superficie di mq. 33) sarebbe stata oggetto di occupazione e di esproprio per la realizzazione di una piazzola di scambio per le autovetture sulla via Grohmann, nell’ambito del progetto di ampliamento della stessa.

Egli allora presentava osservazioni ex art. 3 della L.P. 10/1991 opponendosi alla realizzazione dell'opera, asserendo che esistono già due piazzole di manovra e una ulteriore sarebbe inutile, che la realizzazione della rampa comporterebbe notevoli costi di messa in sicurezza nonché l’ulteriore incremento della già estrema pendenza della strada esistente, che funge da accesso ad alcune case, tra cui quella del ricorrente, portandola oltre il 20% e rendendo così la strada medesima difficile da percorrere con i mezzi di soccorso.

Seguiva la delibera della Giunta comunale 02.02.2015 n. 57 con cui sono state rigettate le osservazioni presentate dal ricorrente.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso, che è affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione di legge in relazione al D.M. 01.02.1986, punto 3.7.2. dell’allegato, ed all’art. 7 della l. prov. 17/1993, nonché eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità, per motivazione incongrua, contraddittoria e dubbiosa, per travisamento dei fatti e per incompletezza e difetto dell’istruttoria.

II. Violazione di legge in relazione dell’art. 3 della l. 241/90 ed all’art. 42 Cost. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità, per motivazione incongrua, contraddittoria e dubbiosa, per traviamento dei fatti e per incompletezza e difetto dell’istruttoria.

In previsione dell’udienza di merito del 21 ottobre 2015 l’Amministrazione comunale intimata si è limitata a produrre documenti, dichiarando però in udienza che l’Amministrazione, in persona del Commissario, ha adottato in data 25.09.2015 il provvedimento con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’intervento programmato e determinata l'indennità di espropriazione dei beni necessari alla realizzazione. Conseguentemente, con ordinanza di questo Tribunale n. 324/2015, la discussione del merito del ricorso è stata rinviata all’11 maggio 2016, al fine di consentire al ricorrente di prendere conoscenza del nuovo provvedimento intervenuto e di formulare eventuali motivi aggiunti. Con memoria difensiva depositata il 09.04.2016 l'Amministrazione comunale, rilevando che non erano stati proposti motivi di impugnazione contro il decreto di stima del Commissario del Comune di Ortisei dd. 25.09.2015, conclusivo del procedimento di esproprio, ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, essendo l’atto impugnato un atto endoprocedimentale. Nel merito il Comune ha ampiamente controdedotto, concludendo per la reiezione del ricorso. Il ricorrente, invece, nella memoria conclusionale ha chiesto la verifica, mediante consulenza tecnica, che la stradina di accesso alle abitazioni residenziali, a causa dei lavori di ampliamento della via Grohmann raggiungerà una pendenza del 23,70%, con la conseguenza che le abitazioni non saranno più raggiungibili dai mezzi di soccorso.

All’udienza di merito dell’11 maggio 2016, sentito le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’eccezione di inammissibilità del ricorso, perché proposto contro un atto endoprocedimentale e non contro l’atto conclusivo del procedimento, è fondata.

Con la delibera n. 346 del 18.08.2014 la Giunta comunale di Ortisei ha avviato la procedura per l’esproprio e per l’occupazione delle aree necessarie per l’ampliamento della via Grohmann. Detta procedura riguarda l’esproprio di parte della particella fondiaria del ricorrente, destinata a fungere da piazzola di sosta per consentire l’incrocio di veicoli sulla strada a carreggiata unica. La procedura ablativa subiva però un’interruzione a causa di un ricorso giurisdizionale davanti a questo TRGA presentato da parte di altro proprietario, per il quale l’udienza di trattazione nel merito era fissata all’11.02.2015. Di conseguenza, con la qui impugnata deliberazione n. 57 del 02.02.2015, la Giunta comunale di Ortisei, ritenendo opportuno attendere la definizione di quel giudizio prima di proseguire con il procedimento ablativo si limitava a prendere posizione sulle osservazioni presentate da parte di alcuni proprietari dei terreni interessati dalla procedura, pervenute in seguito all’ avvio della medesima, respingendole tutte.

Dunque, a ben vedere, l’atto oggetto di gravame costituisce atto endoprocedimentale con il quale l’Amministrazione preannuncia il non accoglimento delle osservazioni dei proprietari, ma non conclude il procedimento medesimo. Come tale, non determinando un’immediata lesione di interessi del ricorrente, non è autonomamente impugnabile.

Al riguardo va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della prevalente giurisprudenza, non sono suscettibili di immediata contestazione in sede giudiziale gli atti endoprocedimentali che, in quanto inidonei a definire il procedimento, sono privi di reale efficacia lesiva e della definitività propria della determinazione finale con cui si conclude il procedimento. Gli atti endoprocedimentali non sono impugnabili autonomamente, se non quando abbiano una immediata lesività, che va accertata con riferimento al concreto ed attuale pregiudizio che l'atto arreca all'interesse sostanziale dedotto in giudizio, e non già con riguardo alla possibile futura incidenza dell'atto sulla sfera giuridica del ricorrente.

Ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso atti endoprocedimentali, privi di reale efficacia lesiva (cfr. T.A.R. Campania, sez. I, 6 dicembre 2002, n. 7855).

Ed invero, non può riconoscersi capacità immediatamente lesiva degli interessi del ricorrente alla delibera qui impugnata, che prende unicamente posizione sulle osservazioni svolte dai proprietari, ma non contiene né la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera nè la determinazione dell’indennità di esproprio.

L'impugnativa immediata e diretta di atti endoprocedimentali viene ammessa solo in casi eccezionali, ossia quando l'atto endoprocedimentale produca una stasi procedimentale tale da impedire sicuramente il conseguimento dell'utilità che il privato attende dal procedimento in itinere. Nella specie un siffatto arresto procedimentale non è configurabile, sia perché il ricorrente lamenta la violazione di un interesse oppositivo e non pretensivo, sia, poi, per effetto dell'adozione dell’atto conclusivo, da lì a poco intervenuta.

È dunque evidente l'applicabilità alla fattispecie del consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso proposto contro un atto endoprocedimentale e non contro l'atto conclusivo del procedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato,

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