TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-02-16, n. 202302821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-02-16, n. 202302821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302821
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2023

N. 02821/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10655/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10655 del 2022, proposto da
Voestalpine Railway Systems Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G V, C S, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G V in Roma, largo dei Lombardi 4;



contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G N, E L, R E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Vossloh Cogifer Italia S.r.l. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;



per l'annullamento,

previa sospensione

degli effetti del contratto

- dell'Avviso di aggiudicazione appalto – Servizi di Pubblica utilità – Italia-Roma: Attrezzature ferroviarie 2022/S 133- 381066 – DAC. 0197.2021, avente ad oggetto: “Fornitura di deviatoi e accessori tipo Cogifer”, del 13.07.2022 (doc. 1), pubblicato sul sito della stazione appaltante, Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato – in data 14.7.2022 (doc. 2);

- di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente ancorché incognito alla ricorrente se lesivo, ivi inclusa la delibera a contrarre se esistente.

per quanto occorrer possa

per la declaratoria

- della decadenza della parte odierna controinteressata dall'aggiudicazione e dell'inefficacia del contratto concluso con il contraente aggiudicatario Vossloh Cogifer Italia Spa, C.F. 00877810671, in data 15.06.2022, come da risultanza dell'avviso di aggiudicazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Vossloh Cogifer Italia S.r.l. con Socio Unico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Voestalpine ha impugnato l’avviso di aggiudicazione, pubblicato sul sito di RFI in data 14 luglio 2022, avente ad oggetto l’affidamento della “fornitura di deviatoi e accessori tipo Cogifer”, in favore della controinteressata Vossloh Cogifer Italia srl;

2. La società ricorrente, Voestalpine Railway Systems GmbH, espone di essere una società estera che agisce in nome e per conto dello stabilimento produttore di deviatoi Alta Velocità Voestalpine Turnout Technology Zeltweg GmbH;

3. L’esponente si duole del fatto che la resistente RFI ha affidato alla controinteressata, senza previa indizione di gara, la fornitura sopraindicata al di fuori dei presupposti tassativamente indicati dall’art. 125 del D.Lgs 50/2016, così illegittimamente sottraendo tale commessa pubblica al confronto concorrenziale tra gli operatori del settore;

4. RFI, infatti, ha provveduto ad affidare in via diretta la fornitura in questione in ragione della dichiarata sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. lettere c2), c3) ed e), ed in particolare, in considerazione della “unicità e l’infungibilità dei ricambi oggetto di acquisto, nonché degli stessi deviatoi ai quali questi ultimi sono dedicati che escludono la possibilità di intraprendere percorsi alternativi (...) in quanto ogni produttore ha ingegnerizzato e sviluppato tali materiali implementando soluzioni proprietarie, tali da non consentire l’utilizzo di ricambi di altri produttori di materiali simili.

Ricambi di altro fornitore non sono tecnicamente utilizzabili in quanto (....) non garantirebbe il rispetto delle condizioni e delle certificazioni prodotte all’atto dell’omologazione del deviatoio completo, andando al contempo ad inficiare pesantemente e pericolosamente la garanzia di corretto funzionamento del deviatoio che è altamente impattante sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario (...);“

5. La ricorrente rappresenta, in particolare, che entrambi i deviatoi prodotti sia dalla medesima società che dalla controinteressata risulterebbero analogamente funzionali allo scopo e pertanto, non potrebbe in alcun modo affermarsi che, con riguardo a tale fornitura, la concorrenza debba ritenersi assente per motivi tecnici;

6. Propone, pertanto, due articolati motivi di ricorso instando per l’annullamento dei provvedimenti impugnati e per la declaratoria d’inefficacia del contratto concluso con la controinteressata;

7. Si sono costituiti in giudizio RFI e la controinteressata che hanno instato per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame;

8. In vista dell’udienza di merito le parti depositavano documenti e memorie;

9. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 21 dicembre 2022.



DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 125, comma 1 lettera c2) e c3) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. violazione dei principi comunitari di massima trasparenza e concorrenzialità. Difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza e illogicità manifesta. Contraddittorietà.

La ricorrente contesta, in primo luogo, il fatto che la stazione appaltante non avrebbe proceduto al necessario e preventivo accertamento dell’effettiva infungibilità della fornitura, da intendersi quale rigorosa verifica dell’impossibilità di ricorrere ad altri operatori o a soluzioni alternative sul mercato di riferimento.

Evidenzia che se la stazione appaltante avesse condotto delle verifiche accurate per verificare l’esistenza di altri produttori omologati, in relazione alla fornitura necessaria, si sarebbe avveduta di come il prodotto della ricorrente abbia le medesime

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