TAR Trento, sez. I, sentenza 2010-01-14, n. 201000017

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2010-01-14, n. 201000017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201000017
Data del deposito : 14 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00053/2009 REG.RIC.

N. 00017/2010 REG.SEN.

N. 00053/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2009, proposto da:
L B, rappresentata e difesa dall'avv. F M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Piazza Mosna, 8

contro

il Comune di Riva del Garda, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio

nei confronti di

T M, rappresentata e difesa dagli avv.ti S D e F M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, Via G. Manci, 18

per l'annullamento

dell’atto n. 2009002102 del 22.1.2009, con il quale il Responsabile del Settore 7 Area gestione territorio, ambiente e attività produttive del Comune di Riva del Garda ha diffidato la ricorrente a demolire la parte di mansarda, insistente sulla p.ed. 1685 C.C. Riva del Garda, eccedente l'altezza media ponderale di m. 3,00.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Torbol;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria ordinanza 10.4.2009 n. 31, con cui è stata respinta l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il cons. L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col presente ricorso la sig.ra L B impugna l’atto indicato in epigrafe con cui è stata diffidata, in applicazione dell’art. 122, comma 1, della L.p. 5.9.1991, n. 22, a ripristinare lo stato dei luoghi, a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 176/2008 del 22.7.2008.

Con tale decisione era stato parzialmente accolto il ricorso della controinteressata sig.ra Maria Torbol avverso la concessione edilizia e la successiva variante rilasciata all’odierna ricorrente dal Comune di Riva del Garda. In particolare, era stata accolta la censura con la quale era stata contestata la realizzazione di una sopraelevazione eccedente l’altezza consentita, per essersi edificata una mansarda, insistente sulla p.ed. 1685 C.C., con altezza media superiore a m. 3, ed era stata conseguentemente annullata la variante alla concessione edilizia, limitatamente all’eccedente altezza dell’edificio realizzato in sopraelevazione.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 122, comma 10, della L.p. 5.9.1991, n. 22;

2) violazione dei principi di partecipazione, per omesso avviso di avvio del procedimento;

3) in subordine, indeterminatezza del provvedimento.

L’Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

La controinteressata sig.ra Torbol, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché l’atto impugnato avrebbe carattere infraprocedimentale o, comunque, per difetto di interesse.

Nell’ultima memoria presentata dalla ricorrente, questa ha chiesto preliminarmente il rinvio dell’udienza di discussione, in attesa dell’esito del procedimento, medio tempore avviato dall’Amministrazione comunale, per l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria. Dall’emanazione del provvedimento conclusivo deriverebbe, secondo l’istante, la cessazione della materia del contendere.

Nel merito, il difensore della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’odierna udienza di discussione il difensore della controinteressata si è opposto al rinvio dell’udienza ed il Collegio si è riservato di decidere al riguardo.

Ciò premesso, sciogliendo la riserva, il Collegio respinge tale istanza nell’assorbente considerazione che la causa è già matura per una decisione in rito, in quanto il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento dell’impugnata diffida.

Invero, come emerge dagli atti di causa, e come già deciso con la recente sentenza 7.10.2009, n. 252 sul ricorso per l’ottemperanza al giudicato promosso dalla sig.ra Torbol, attuale controinteressata, il Comune di Riva del Garda ha dapprima diffidato la ricorrente a demolire la parte di mansarda eccedente l'altezza media ponderale di m. 3,00 e quindi, avendo accertato l’inottemperanza alla diffida, ha avviato il successivo tratto procedimentale di applicazione della sanzione pecuniaria, chiedendo all’Agenzia del territorio la stima del valore delle opere abusive.

Osserva il Tribunale che la norma che doveva essere applicata è l’art. 122, comma 10, della L.p. 5.9.1991, n. 122, che recita: “In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite”.

Invece, l’impugnata diffida è stata assunta in dichiarata applicazione dell’art. 122, comma 1, della L.p. n. 22 del 1991, riguardante la repressione degli illeciti consistenti nell’assenza o difformità dalla concessione edilizia, mentre nella fattispecie si trattava di annullamento del titolo, nel qual caso si doveva applicare il comma 10 dello stesso art. 122.

Deve, quindi, riconoscersi che la ricorrente poteva inizialmente ritenere che tale provvedimento fosse esclusivamente propedeutico al ripristino dello stato dei luoghi.

Il successivo procedimento avviato dal Comune di Riva del Garda ha, tuttavia, definitivamente chiarito il significato dell’erroneo richiamo al comma 1: esso integrava, cioè, un mero invito all’interessata a rimuovere spontaneamente l’opera abusiva, prima che venisse avviato il procedimento sanzionatorio fissato dal comma 10.

E’ quindi emerso, successivamente, il carattere di mera diffida dell’atto impugnato, essendo appunto seguito il corretto procedimento sanzionatorio disciplinato dal comma 10 anzidetto.

Accertato, dunque, che non si configura, allo stato, alcun persistente effetto lesivo derivante dall’impugnata diffida, ormai superata dall’avvio del corretto procedimento di applicazione del comma 10, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Invero, nel processo amministrativo l'interesse alla decisione deve sussistere, non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della pronuncia finale e, nella specie, è divenuto ormai chiaro che l’impugnata diffida ha esaurito ogni effetto.

Concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi