TAR Milano, sez. II, decreto cautelare 2014-02-25, n. 201400293
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N. 00293/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00621/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2014, proposto da:
L B, S B e E G B, tutti rappresentati e difesi dall'avv. A B, con domicilio eletto presso la stessa in Milano, via Pinerolo, 72;
contro
Comune di Milano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della nota comunale - settore Sportello Unico per l'Edilizia - Ufficio condono -, identificata col numero P.G. 30403/2014 del 16/1/2014, pervenuta al ricorrente in data 28/1/2014 nella parte in cui il Comune di Milano quantifica in euro 11.070,85 l'entità del contributo asseritamente dovuto in riferimento al permesso di costruire in sanatoria che sarebbe stato emesso in data 8/1/2014 in relazione all'istanza di condono edilizio presentata il 22.3.2004 atti P.G. 316171/2004;
2) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il danno paventato appare di natura meramente patrimoniale e pertanto ristorabile e che il tempo di attesa della prossima udienza collegiale non pare tale da arrecare agli esponenti un irreparabile pregiudizio;
riservata al Collegio ogni valutazione sul fumus del ricorso.