TAR Trieste, sez. I, sentenza 2020-06-03, n. 202000180
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Testo completo
Pubblicato il 03/06/2020
N. 00180/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 24 settembre 2018, MODELLO -OMISSIS-, notificato in pari data, relativo al giudizio di NON dipendenza da causa di servizio riportato all'esito di visita medica effettuata presso il Policlinico Militare Celio con il quale si stabiliva: “il 1° C.le Magg. -OMISSIS-ha riportato la seguente lesione -OMISSIS-(OPERATO) per la quale NON ricorrono i requisiti medico legali per la definizione con il presente modello ML/C. La predetta lesione è NO dipendente da causa di servizio”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020;
Vista la nota del Presidente prot. 757 U del 13.05.2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020, svoltasi in modalità telematica e con l’ausilio della piattaforma Microsoft Teams, il dott. Luca Emanuele Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
È impugnato l’atto (c.d. Modello C) emanato dal direttore ospedaliero del Policlinico Militare di Roma, che ha negato la dipendenza da causa di servizio della lesione riportata dal ricorrente (-OMISSIS-), all’esito della procedura di cui all’art. 1880 del d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare).
Il ricorrente deduce, in particolare, il vizio di eccesso di potere per non aver l’Amministrazione correttamente ricostruito la nozione di “ fatti di servizio ”, nonché per difetto di motivazione.
Si è costituito il resistente Ministero della Difesa, svolgendo una preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere il Modello C atto autonomamente impugnabile, in ragione della sua valenza meramente endo-procedimentale.
La censura appare meritevole di accoglimento, con le seguenti precisazioni.
Il provvedimento contestato è stato adottato all’esito della procedura di accertamento disciplinata dall’art. 1880 del codice dell’ordinamento