TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201908

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201908
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201908
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 01908/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00216/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 216 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S S, F S, M M, M S, rappresentati e difesi dall'avvocato E B T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A I, G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- del provvedimento prot. n. 539860/2013 adottato in data 11.12.2013 dalla Direzione Patrimonio e Casa del Comune di Venezia (pervenuto il successivo 16.12.2013), avente ad oggetto 1' "intervento manutentivo su <Via Vivarini>
- proposta di costituzione di un consorzio pubblico/privato";

quanto ai motivi aggiunti: (proposti solo da Sergio, Franco e M S):

-della nota pg. 410664 del 3.10.2014 della Municipalità di Chirignago – Zelarino del Comune di Venezia avente ad oggetto la “richiesta di manifestazione di interesse pubblico per l’uso centrale (a fondo cieco) di Via Vivarini” nella parte in cui viene negato il ‘carattere pubblico’ del tratto centrale di Via Vivarini;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 ottobre 2022 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con nota p.g. 2013/0280691 del 24 giugno 2013, gli odierni ricorrenti, tutti residenti in Mestre, Via Vivarini 15, hanno chiesto tramite i loro legali, di verificare « in via preliminare – la disponibilità del Comune di Venezia a voler costituire (…) il Consorzio obbligatorio per la manutenzione, ricostruzione ed allargamento di un tratto della strada vicinale ad uso pubblico denominata “via Vivarini” ubicata nel territorio del Comune di Venezia, in località Trivignano».

Il tratto in questione di Via Vivarini corrisponde a quello sviluppantesi successivamente all’intersezione con via Querena fino alla corrispondenza con l’attraversamento del rio Storto.

Con nota p.g. 2013/539860 dell’11 dicembre 2013 l’allora Direzione Patrimonio e Casa del Comune di Venezia escludeva la possibilità di ravvisare su tale tratto viario gli estremi dell’interesse pubblico (“ valutato secondo i richiamati indirizzi giurisprudenziali e quelli contenuti nella più volte citata deliberazione consiliare del 28 gennaio 2013” ), la cui sussistenza avrebbe comportato la necessaria partecipazione del Comune di Venezia all’istituto del Consorzio obbligatorio, ai sensi del decreto luogotenenziale n.1446/1918;
al contempo l’Ente Civico. resistente segnalava agli istanti la possibilità di sottoporre, in primis alla Municipalità, circostanze ulteriori rispetto a quelle citate nella nota p.g. 2013/0280691, per il riconoscimento del succitato tratto viario quale strada privata ‘ad uso pubblico’ nelle more dell’ iter , avviato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 gennaio 2013, per l’approvazione dell’elenco delle strade comunali di uso pubblico.

La succitata nota comunale, p.g. 2013/539860 dell’11 dicembre 2013, veniva impugnata dagli interessati con il presente ricorso principale, notificato il 10 febbraio 2014 e rubricato con RG n. 216/2014.

Successivamente, nelle more del giudizio così incardinato, con nota p.g. 2014/410664 del 3 ottobre 2014, la Municipalità di Chirignago – Zelarino, interpellata dal legale degli odierni ricorrenti in merito alla manifestazione di interesse pubblico per l’uso del tratto centrale, a fondo cieco, di Via Vivarini, ribadiva che per la costituzione di un consorzio pubblico privato “è necessario in ogni caso disporre della formale espressione di volontà degli aventi titolo, e cioè dei vari proprietari dei fondi o comunque della maggioranza, secondo quota parte della superficie stradale interessata, a sottoscrivere l’atto di costituzione dell’eventuale regime consortile”, oltre alla “previa individuazione di ulteriori circostanze contestuali da segnalare da parte della Municipalità”.

I sig.ri Stevanato provvedevano, quindi, ad impugnare anche tale nota con motivi aggiunti notificati in data 28.11.2014.

Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o infondatezza delle impugnative ex adverso proposte.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre esaminare prioritariamente l’eccezione con cui il Comune di Venezia deduce l’inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per originaria carenza d’interesse.

L’eccezione è fondata.

Nel caso di specie, l’interesse azionato dai ricorrenti difetta dei requisiti di attualità e concretezza, essendo stati impugnati atti a carattere interlocutorio, che non arrecano una lesione definitiva e irreversibile alla sfera giuridica dei ricorrenti e sono, dunque, privi di autonoma e immediata efficacia lesiva.

Le note impugnate, in via principale e con motivi aggiunti, hanno soltanto valore informativo e costituiscono un mero (e interlocutorio) riscontro dell’Amministrazione comunale a un quesito ‘esplorativo’ posto dagli odierni ricorrenti con la nota pg. 2013/02 80691 del 24.6.2013, volta a verificare, sondare, (si badi) ‘in via preliminare’ la ‘disponibilità del Comune di Venezia a voler costituire il consorzio obbligatorio ai sensi dell’art. 1 Decreto luogotenenziale n. 1446/18 ed art. 14 della L. n. 126/1958.’

Per meglio comprendere le ragioni che conducono a dichiarare l’inammissibilità delle impugnative all’esame, corre l’obbligo di precisare che il procedimento per addivenire alla costituzione del Consorzio per cui è causa è disciplinata dall’art. 2 del predetto decreto lgs. Lgt. n. 1446/2018, il quale dispone che la domanda per la costituzione del consorzio deve essere “presentata al sindaco del Comune da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno il terzo della spesa occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia sommaria di massima. Alla domanda deve unirsi, oltre tale perizia, il progetto di statuto consorziale e lo schema dell’elenco degli utenti, con il piano di ripartizione della spesa fra essi. La giunta municipale, sentiti gli utenti, formula tutte le proposte per la costituzione del consorzio, le quali vengono depositate, per la durata di 15 giorni, presso l'ufficio comunale.”

Spetta, infine, al Consiglio Comunale, tenute presenti le proposte della giunta, approvare la costituzione del Consorzio.

La legge 12 febbraio 1958, n. 126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, all'art. 14 ha, poi, specificato, che " la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n.1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria e che, in assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto".

Orbene, alla luce della sopra richiamata normativa, che disciplina la costituzione dei Consorzi, è di tutta evidenza come le istanze degli odierni ricorrenti, alle quali sono seguite le impugnate note informative del Comune di Venezia e della Municipalità di Chirignago – Zelarino non ha dato via ad alcun procedimento per la costituzione di un Consorzio, trattandosi, invero, di atti meramente esplorativi, volti, come precisato dagli stessi ricorrenti, a “verificare – in via preliminare – la disponibilità del Comune di Venezia a volere costituire (…) il Consorzio obbligatorio per la manutenzione, sistemazione ed allargamento” del tratto di Via Vivarini di cui è causa.

A riprova che le note impugnate sono prive di valore provvedimentale, costituendo appunto un mero riscontro a una nota a carattere esplorativo e non relativa al tipico procedimento per la costituzione di un consorzio obbligatorio, depone il fatto che, successivamente, in data 23.6.2016, gli odierni ricorrenti hanno presentato formale istanza per la costituzione del Consorzio, così attivando la relativa procedura disciplinata dalla legge.

Alla luce delle suesposte considerazioni - atteso che analoghi rilievi valgono per la richiesta di manifestazione dell’interesse pubblico per l’uso centrale (a fondo cieco) di Via Vivarini a cui è seguita la nota pg. 410664 del 3.10.2014 di risposta da parte della Municipalità di Chirignago – Zelarino, impugnata con i motivi aggiunti - il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili poiché proposti contro atti a carattere interlocutorio, che non arrecano una lesione definitiva e irreversibile alla sfera giuridica dei ricorrenti e sono, dunque, privi di autonoma e immediata efficacia lesiva.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.

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