TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-12-07, n. 201601504

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-12-07, n. 201601504
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201601504
Data del deposito : 7 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2016

N. 01504/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00687/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2007, proposto da:
VIA MICHELA, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 35;

contro

COMUNE di MONCALIERI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S M, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- del provvedimento della Città di Moncalieri, Ufficio Alluvione (prot. n. 10638) a firma del Dirigente dott. Giovanni Nicola, con il quale si comunica alla ricorrente che, relativamente alla domanda di contributo alluvione 2000 in data 13 aprile 2001 per l'importo di lire 48.840.000, è riconoscibile un contributo totale dell'importo massimo di lire 6.000.000, pari ad euro 3.098,74 e, dato atto dei maggiori acconti versati, si invita la ricorrente a restituire la somma di € 5.981,81 presso la Tesoreria Comunale;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto atto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Moncalieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. A seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2000, la sig.ra Michela Via ha presentato istanza, al Comune di Moncalieri (TO), per la concessione dei contributi previsti dall’art.

4-bis del decreto-legge n. 279 del 2000, convertito in legge n. 365 del 2000 (recante “ Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali ”), per il danneggiamento di alcuni beni mobili destinati ad arredamento e temporaneamente custoditi presso un deposito privato. Il contributo le è stato effettivamente corrisposto dall’amministrazione la quale ha provveduto a versarle, in due diverse tranches, la somma complessiva di €. 9.080,55 (con un “primo acconto” di €. 6.053,70, in data 29 agosto 2001;
e un “secondo acconto” di €. 3.026,82 in data 26 giugno 2002).

Senonché, con nota prot. n. 10638 notificatale in data 8 marzo 2007, il Comune di Moncalieri ha comunicato alla sig.ra Via che il contributo a lei riconosciuto ammontava a sole lire 6.000.000, pari ad €. 3.098,74, con conseguente necessità di procedere al “recupero contributo” per la somma di lire 11.582.400, pari ad €. 5.981,81.

2. Con il ricorso in epigrafe, quindi, la sig.ra Via ha impugnato l’atto di recupero dinnanzi a questo TAR, domandandone l’annullamento. Questi, in sintesi, i motivi a sostegno del gravame:

I) Nullità e/o illegittimità e/o invalidità del procedimento impugnato - Violazione di legge - Violazione dell'art. 4 bis della legge n. 365/2000, dei principi di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno in data 30.1.2001, alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale in data 31.1.2001 (quale recepita dalla D.G.R. n. 349 in data 12.2.2001) .

In applicazione delle invocate norme, sostiene la ricorrente che le sarebbe spettato un contributo nella misura pari al 60% del valore dei beni danneggiati nel limite massimo di lire 50 milioni. Pur essendo stata presentata documentazione attestante danni per £. 48.840.000, oltre all’esborso di £.

3.367.907 a titolo di spese di perizia, non è dato comprendere dal testo dell’atto impugnato per quale motivo il Comune di Moncalieri abbia ritenuto dovuto il solo importo di €. 3.098,74.

II) Illegittimità e/o invalidità del provvedimento impugnato -Violazione di legge - Carenza di motivazione - Eccesso di potere .

Oltre a ribadire l’assoluta genericità e carenza di motivazione dell’atto gravato, la ricorrente evidenzia l’assenza di qualunque argomento di replica da parte dell’amministrazione alle deduzioni documentali dalla stessa versate nel procedimento e inerenti la quantificazione dei danni subiti.

III) Invalidità in parte qua del provvedimento impugnato - Violazione di legge - Violazioni delle previsioni contenute nell'art.

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