TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-07-05, n. 202200467
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Testo completo
Pubblicato il 05/07/2022
N. 00467/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2017, proposto da
C M e G M, rappresentati e difesi dagli avvocati P G e D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Placanica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fondazione "Madonna dello Scoglio", rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
- dell'ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 24 maggio 2017, prot. n. 1461 emessa dal sindaco di Placanica per asserita " presenza pericolo per l'incolumità pubblica e per turbatio sacrorum ";
- della deliberazione del Consiglio comunale di Placanica n. 22 del 6 giugno 2017, che ha dichiarato cessato il pubblico interesse del percorso pedonale che dalla strada comunale Placanica-Vallone Apriche, attraverso la scala conduce al sagrato della Madonna dello Scoglio, in località Santa Domenica di Placanica, conosciuta dai ricorrenti il 05.06.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Placanica e della Fondazione "Madonna dello Scoglio";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 26 maggio 2022 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 24.07.2017 e depositato il 27.07 successivo, i sigg.ri Maiolo Cosimo e Maiolo Genoveffa hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 8 del 24 maggio 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Placanica, sulla scorta di specifica consulenza tecnica all’uopo commissionata, ha ordinato l'interdizione del passaggio tra la strada comunale di cui in epigrafe e il sottostante sagrato del Santuario della Madonna dello Scoglio, collegati attraverso una scalinata in cemento armato.
Essi hanno contestualmente impugnato anche un secondo provvedimento ovvero la deliberazione del Consiglio Comunale di Placanica n. 22 del 6 giugno 2017, dichiarativa della cessazione di pubblico interesse dello stesso percorso pedonale di raccordo tra la via pubblica e il suddetto Santuario.
2. In punto di fatto i ricorrenti espongono:
- di essere legittimati a ricorrere, svolgendo un’attività lavorativa di ristoro e di vendita al dettaglio di prodotti in esercizi commerciali ubicati lungo la strada comunale che originariamente, proprio attraverso la scalinata, era la principale via di accesso alla chiesa e alla spianata del Santuario della Madonna dello Scoglio, frequentato da un gran numero di fedeli e visitatori;
- di essere titolari del possesso di una servitù di passaggio di uso pubblico sulla scalinata che collega il piazzale antistante il Santuario alla soprastante via pubblica, giusta sentenza del Tribunale di Locri n. 1250/2015, passata in giudicato;
- che il suddetto manufatto, attualmente di proprietà della Fondazione “Madonna dello Scoglio” che lo aveva costruito agli inizi del secolo per conto del Comune di Placanica, dal quale lo aveva successivamente acquistato a seguito di un provvedimento di “sdemanializzazione”, era stato da sempre aperto al pubblico transito agevolando l’accesso al luogo di culto e costituendone anche un’utile via di fuga;
- che, avendo l’impugnata ordinanza disposto l’immotivata chiusura della scalinata sulla base di un’ipotetica situazione di pericolo per l’incolumità collettiva e per la “ turbatio sacrorum ”, per poi disconoscerne ogni utilità pubblica ed attuale con la formale delibera del Consiglio Comunale n. 22/2017, si trovano costretti ad invocare il sindacato giurisdizionale del TAR sulla legittimità o meno dei provvedimenti adottati e gravemente lesivi della loro sfera giuridica ed economica, in quanto fonte di potenziale sviamento di clientela a favore della stessa Fondazione esercente attività analoga a quella dei ricorrenti a valle del piazzale antistante il Santuario.
3. A sostegno dell’illegittimità di entrambi i provvedimenti impugnati, i ricorrenti hanno dedotto vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento dell’interesse pubblico, carenza di motivazione e violazione di legge.
Quanto all’ordinanza sindacale n. 8/2017, adottata ai sensi dell’art. 54 comma 2 del TUEL, essi ne contestano i presupposti costitutivi della contingibilità e dell’urgenza, criticando le risultanze della consulenza tecnica dell’ing. S, professionista incaricato dal Comune intimato, che non darebbe conto di calcoli statici e di prove di carico ostative alla perdurante fruibilità del manufatto e censurando come sproporzionata la chiusura della